CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 26947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15511/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 663/2018 depositata il16/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania la declaratoria di titolarità, o in subordine di intervenuta usucapione, di un fondo –originariamente compreso nel progetto di edificazione di un complesso edilizio denominato appunto “[OSCURATO:PERSONA]” – successivamente ceduto dalla società costruttrice alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistenza di quest’ultima, con sentenza del 19 giugno 2009, il giudice adito respingeva la domanda attorea. La predetta decisione era gravata dal soccombente, con due motivi. L’appellata resisteva, concludendo per la conferma della decisione del Tribunale. Con sentenza n. 663 del 16 maggio 2018 la Corte d’appello di Salerno rigettava l’impugnazione. I giudici distrettuali rilevavano che si sarebbe trattato di un’area incolta, non avrebbe contenuto strutture di servizio al condominio e si sarebbe trovata all’interno del recinto in muratura, delimitante il condominio stesso, in posizione defilata rispetto al complesso immobiliare. Inoltre, l’accesso sarebbe potuto avvenire anche da altra via. Da ciò l’esclusione della presunzione legale di condominialità. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sei motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 1117 c.c. Il ragionamento e la motivazione della Corte territoriale non sarebbero stati rispettosi dei criteri dettati dal codice civile con riguardo ai beni comuni ed, in particolare, alla presunzione di condominialità dei beni indicati dall’art. 1117 c.c., la cui elencazione non sarebbe stata tassativa ma meramente esemplificativa delle parti da considerare oggetto di comunione e che avrebbe potuto essere superata solo dalla prova di un titolo contrario. Il motivo è inammissibile. 1.a) La Corte d’appello ha testualmente affermato: “L’area è incolta, non contiene strutture di servizio al condominio e si trova all’interno del recinto in muratura che delimita il condominio medesimo, in posizione defilata rispetto al complesso immobiliare; l’accesso può avvenire anche da altra via. Queste caratteristiche escludono la c.d. presunzione legale di condominialità, di cui all’art. 1117 c.c. L’area, infatti, non può essere classificata né come “cortile” dell’edificio (art. 1117 n.1 c.c.), dovendosi intendere per tale lo spazio comune posto sul lato interno (e non esterno, come nella specie) rispetto alla facciata del fabbricato con la funzione di dare luce e aria alle unità immobiliari, né come area destinata a parcheggio dell’edificio (art.1117, n. 2 c.c.), occorrendo che tale specifica destinazione dello spazio risulti da titoli abilitativi. La presunzione legale, inoltre, non opera neppure facendo ricorso al criterio della necessità all’uso comune, che può riguardare solo parti dell’edificio e non aree esterne necessarie per l’esistenza del condominio stesso ovvero permanentemente destinate all’uso o al godimento comune”. 1.b) In altri termini, la sentenza impugnata – attraverso una valutazione di fatto astrattamente plausibile, fondata sulla struttura ed ubicazione della parte rivendicate dal Condominio –ha escluso che l’area potesse costituire un cortile o un parcheggio a favore dell’odierno ricorrente e dunque ha negato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della presunzione (Sez. 2, n. 23316 del 23 ottobre 2020; Sez. 2, n. 3852 del 17 febbraio 2020). La differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre2013). 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il Condominio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1158 c.c., lamentando che i giudici di secondo grado avrebbero rigettato la domanda subordinata di usucapione, nonostante il possesso ventennale della particella n. 48 fosse stato dimostrato mediante le prove testimoniali di parte attrice. Il motivo è inammissibile. 2.a) Anche a proposito della valutazione operata dalla Corte distrettuale con riguardo all’invocata usucapione, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e lavalutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute atte a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenu te idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado omesso di pronunziarsi sulle eccezioni aventi ad oggetto le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata, che aveva evitato di prendere posizione rispetto alla questione “prettamente giuridica” della ricomprensione della particella contestata all’interno del confine in muratura del condominio. 3.a) La quarta lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c. La Corte di merito avrebbe omesso di pronunziarsi sulla domanda di disapplicazione, ad opera del giudice ordinario, della concessione gratuita rilasciata alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la realizzazione dell’area di parcheggio. I due motivi, che denunciano un analogo vizio e che pertanto possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili. 3.b) In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018). 3.c) In ogni caso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti ilrigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 4) La quinta censura richiama l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dal complessivo quadro probatorio, consistente non solo nell’espletata C.T.U., ma anche nella documentazione in atti e nell’assunzione delle prove testimoniali. Invero, il corretto esame dei documenti prodotti e l’esatta interpretazione degli stessi – soprattutto dei primi titoli di trasferimento della proprietà – dell’allegata planimetria e dell’intero carteggio afferenti la realizzazione del complesso avrebbero univocamente prospettato la proprietà della particella in capo al ricorrente. 4.a) Il sesto rilievo riguarda l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., in riferimento alla domanda di usucapione. La Corte d’appello avrebbe mancato di prendere in considerazione le dichiarazioni dei testimoni Mazzocchi e Rivelli, idonee a dimostrare l’intervenuta usucapione. 4.b) I due motivi, veicolati attraverso il vizio scolpito nell’art. 360 n. 5 c.p.c., sono inammissibili, posto che la norma, come riformulata nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014). Infatti, nessuna delle argomentazioni richiamate dal Condominio è idonea ad integrare il fatto storico e le lagnanze si risolvono, ancora una volta, in una critica alla ricostruzione dei fatti. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si liquidano spese di lite, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali perché il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo uni