CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 18857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato sussistenti le condizioni per la sua estradizione verso la Repubblica di Albania. Deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso un collegamento stabile e lecito del ricorrente con il territorio nazionale. 1.2 Violazione dell'art. 705, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione. 2. In materia di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 cod. proc. pen., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni; ne consegue che, in base all'art. 585 commi 1 lett. a) e 2 lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (nella specie, fissando per il deposito il termine di novanta giorni), e decorre dall'ultima delle notificazioni eseguite all'imputato o al difensore (Sez. 6, n. 45127 del 22/10/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 260720). Nella fattispecie in esame risulta che il ricorso avverso la sentenza, notificata al difensore 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed all'estradando il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato presentato il 7/4/2023, quando ormai era scaduto il termine di quindici giorni per la presentazione dell'impugnazione. 3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 d