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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 11809/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32914/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 38 PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA

V. PANARO 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1178/2018 depositata il01/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con atto di citazione dell’11 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3668/2011 del 6 aprile 2011, intimatole dal Condominio di Palermo, via Siracusa, n. 38, avanzando, a sua volta, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni cagionati al proprio appartamento da infiltrazioni provenienti dalla terrazza del nono piano, che fungeva da lastrico solare.

Con sentenza n. 1961/13 del 30 aprile 2013, il Tribunale di Palermo, dichiaratosi incompetente per la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, per essere funzionalmente competente il Giudice di pace di Palermo che aveva emesso il decreto ingiuntivo, accolse parzialmente la domanda riconvenzionale, ritenendo che i danni rilevati dal c.t.u. a carico dell’appartamento dell’opponente fossero stati provocati da infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare, la cui omessa manutenzione ad opera del condominio ne aveva determinato il progressivo ammaloramento, e condannò quest’ultimo al risarcimento dei danni.

Il giudizio d’appello, incardinato su iniziativa del Condominio di via Siracusa, n. 38, nel quale si costituì la Alessi chiedendo il rigetto del gravame, si concluse con la sentenza n. 1178, depositata in data 1 giugno 2018, con la quale la Corte d’Appello di Palermo riformò la sentenza impugnata, rigettando tutte le domande proposte dalla Alessi e condannando la medesima a rifondere al Condominio le spese di entrambi i gradi del giudizio.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria.

Si difende con controricorso il Condominio di via Siracusa, n. 38, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, illustrato anche con memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello, sotto il primo profilo, giudicato sulla base di documenti prodotti per la prima volta in appello, sull’asserita loro formazione in data successiva al procedimento di primo grado, benché in realtà ad esso preesistenti e comunque non producibili, né esaminabili in sede di gravame.

Ad avviso della ricorrente, tali documenti, di cui il Condominio era a conoscenza in quanto parte del procedimento o del giudizio promosso tra le parti, non avrebbero potuto essere prodotti, trovando applicazione il nuovotesto dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. e non quello precedente che conteneva la nozione di “decisivi ai fini del giudizio”.

Sotto il secondo profilo, il giudice aveva omesso di considerare la regolarità urbanistica dell’immobile sul quale il Condominio avrebbe dovuto eseguire i lavori, attestata dal c.t.u. e comprovata dalla certificazione di abitabilità rilasciata dal Comune di Palermo il 2/11/1953, e il fatto che, sulle contestazioni del Comune, pendesse impugnativa davanti al Presidente della Regione Sicilia in virtù del ricorso straordinario proposto dalla ricorrente, sul quale non vi era stata ancora alcuna pronuncia dell’organo cui appartiene la giurisdizione al riguardo, e che sull’istanza di sanatoria si fosse formato il silenzio assenso, aspetti questi rilevanti, posto che secondo il giudice d’appello nessun ristoro risarcitorio poteva essere concesso in presenza di opere abusivamente realizzate.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.,e la violazione e falsa applicazione dell’art. 698, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello ammesso in giudizio il documento nuovo costituito dalla c.t.u. del 2/11/2015, redatta nel procedimento per a.t.p., accertativa della regolarità urbanistica del bene e considerata dai giudici decisiva ai fini della decisione.

Ad avviso della ricorrente, la Corte, nonostante la relazione del c.t.u. in sede di a.t.p., ai sensi dell’art. 698, terzo comma, cod. proc. civ., sia soggetta a giudizio di ammissibilità e rilevanza nella causa di merito, non si era pronunciata sul punto, ma, accantonando la c.t.u. svolta nel primo grado di giudizio senza disporre la richiesta sua rinnovazione, aveva ammesso la produzione del 24/10/2017, come da comparsa conclusionale del Condominio, ritenendola decisiva per il giudizio, così da impedire alla ricorrente di contraddire sui suoi esiti e di eccepirne irritualità e contraddittorietà.

3. Col primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello interpretato estensivamente la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, ritenendo che vi fossero comprese non solo le spese necessarie per la riparazione dei danni all’appartamento, ma anche quelle, non richieste, della rimozione delle cause che li avevano procurati.

Ad avviso del Condominio, i giudici non avevano considerato che nell’atto di citazione, nel quale era stata trascritta la c.t.u. acquisita dall’attrice per la descrizione dei danni di cui si intendeva chiedere il ristoro, non contemplava affatto, tra essi, anche la riparazione delle cause dell’infiltrazione e le opere necessarie alla loro rimozione.

Benché la Corte territoriale avesse ben circoscritto la domanda, non si era avveduta che le somme liquidate in sentenza includevano anche le spese necessarie per l’eliminazione delle cause del danno, non comprese nel petitum.

4. Col secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 194 cod. proc. civ., 90, disp. att., cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dalla nullità della c.t.u. svolta in primo grado, in quanto viziata dall’assenza di terzietà del consulente, che aveva accettato una regalia, sia pure di tenue valore, e aveva svolto accertamenti parziali, quanto alla responsabilità dei danni, alla regolarità urbanistica del bene e all’acquisizione della documentazione (non era stata acquisita quella più importante dell’istanza di sanatoria), e dal mancato rispetto del contraddittorio in fase di espletamento delle operazioni peritali (era stato fatto il sopralluogo nell’appartamento senza aspettare il c.t.p. del condominio, che pure si era presentato all’ora pattuita).

5. Col terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1711 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici omesso di valutare un fatto decisivo, costituito dalla nullità della consulenza, per avere il consulente tecnico d’ufficio ecceduto dai limiti del mandato conferito, avendo quantificato un danno esulante dal petitum.

6. Col quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, cod. proc. civ., per avere la Corte omesso di indicare le ragioni per le quali aveva diminuito le voci di spesa specificate nelle parcelle dell’avvocato per ambedue i gradi del giudizio in cui la ricorrente era rimasta soccombente.

7. Il primo motivo èinfondato.

Va, innanzitutto, premesso che la disciplina applicabile alla specie, è quella dettata dall’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione introdotta con la modifica di cui all’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», atteso che, in assenza di una disciplina transitoria e in applicazione del principio del tempus regit actum, la modifica, in senso restrittivo, dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, trova a pplicazione soltanto se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass., Sez. 2, 14/3/2017, n. 6590) e che, nella specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 30 aprile 2013.

Alla stregua della nuova formulazione del citato art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., che costituisce una speciale declinazione dello strumento della rimessione in termini per causa non imputabile, il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado impone alla parte che vi provvede di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., essendone altrimenti precluso al giudice dell’impugnazione l’esame, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola -di ordine pubblico processuale - stabilita dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. 3, 19/05/2022, n. 16235).

Deve però escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione, con la conseguenza che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno anch’essi annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 11/03/2022, n. 7977).

Orbene, risulta dalle stesse allegazioni del ricorrente, che i documenti utilizzati dai giudici d’appello per decidere la controversia, escludendo la risarcibilità dei danni occorsi al fabbricato della ricorrente in quanto abusivamente realizzato, recano tutti date successive a quella della decisione di primo grado del 30 aprile 2013, in quanto afferenti alla consulenza tecnica d’ufficio, depositata il 31/10/2015 nell’ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, avente ad oggetto le medesime questioni, alla copia del provvedimento di diniego all’istanza in sanatoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilasciata dal Comune di Palermo il 9/6/2917, alla copia della sentenza del Tribunale di Palermo, pubblicata il 17/10/2017, accertativa della inesigibilità della somma portata nella sentenza n. 1961/13 e alla nota PEC del Comune di Palermo del 17/10/2017, con cui si comunicava l’emissione di ordinanza di ingiunzione a demolire del 13/10/2017 per le opere abusive oggetto del condono su cui si sarebbero dovute eseguire le opere di manutenzione indicate nella sentenza n. 1961/13 oggetto dell’appello.

Soltanto l’istanza di condono del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e descrizione degli abusi risalenti a data antecedente, sono precedenti alla stessa instaurazione del giudizio di primo grado, sebbene acquisite dal condominio, per quanto affermato dalla stessa ricorrente, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, che era stato a sua volta introdotto successivamente alla sentenza del 2013, come arguibile dalla data di sua iscrizione a ruolo riportata dai giudici d’appello (n. 13948/2014).

La prima parte della doglianza è, dunque, infondata.

Parimenti infondata è anche la seconda parte della censura, afferente al dedotto, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, individuato nella regolarità urbanistica del bene e arguibile, a dire della ricorrente, nell’accoglimento tacito del condono e nella impugnazione degli atti attestanti l’abusività dell’opera e contenenti la condanna alla sua demolizione.

Al riguardo occorre, infatti, osservare comel'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduca nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione e afferente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., sez, U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., s ez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828), fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, in disparte l’omessaindicazione, nella censura, del come e quando la ricorrente avesse prodotto la documentazione asseritamente non esaminata dalla Corte, deve osservarsi come, a differenza di quanto sostenuto, i giudici di merito abbiano ampiamente esaminato la questione della regolarità urbanistica del bene, reputandola insussistente e rigettando, proprio in ragione di ciò, la domanda risarcitoria proposta, senza che l’omessa citazione, in motivazione, dell’impugnazione degli atti amministrativi o della formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono possano inficiare in alcun modo la validità della decisione, non essendo i giudici tenuti a dar conto di tutte le risultanze probatorie.

Ne deriva l’infondatezza della censura.

8. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Ferme restando le considerazioni sopra espresse con riferimento alla produzione della c.t.u. svolta in sede di a.t.p., essendo stato quest’ultimo procedimento avviato nel 2014, dopo l’emissione della sentenza di primo grado, deve ritenersi non condivisibile quanto preteso dalla ricorrente circa la necessità che la sua acquisizione prima e il suo esame poi richiedesse, a monte, un provvedimento di ammissione della stessa.

A tal proposito, questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta ingrado di contraddire in merito ad esse (Cass., Sez. 2, 09/11/2009, n. 23693; Cass., Sez. 2, 07/09/2004, n. 17990; Cass., Sez. 3, 08/10/1990, n. 9863; Cass., Sez.2, 05/04/2016, n. 6591; Cass., Sez. 2, 09/11/2009, n. 23693).

Pertanto, avendo la Corte d’Appello analizzato, nella specie, la c.t.u. depositata nel giudizio di a.t.p., che aveva accertato la illegittimità urbanistica del bene, deve escludersi la fondatezza della dedotta illegittimità della sentenza sotto questo profilo.

9. Il rigetto del ricorso principale comporta il venir meno dell’interesse del controricorrente ad una pronuncia sui primi tre motivi di ricorso incidentale - tutti afferenti alle prove, anche tecniche, acquisite nel giudizio di primo grado a sostegno della domanda risarcitoria - , non potendo derivare dal loro accoglimento un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (vedi Cass., Sez. 2, 10/6/2008, n. 15362).

Ne consegue l’inammissibilità delle censure.

10. Il quarto motivo di ricorso incidentale è, invece, infondato.

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, il giudice deve, infatti, solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass., Sez. 6-2, 1/6/2020, n. 10343; Cass., Sez. 6-1, 16/9/2015, n. 18167; Cass., Sez. 6 - L, del 31/01/2017, n. 2386), atteso che, secondo l’orientamento che va consolidandosi, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale, sicché il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass., Sez. 6, 15/12/2017, n.30286 e, in motivazione Cass. Sez. 6, 04/03/2019, n. 6296; Cass., Sez. 6, 31/07/2018, n. 20183).

Quanto alle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa , l’errore del giudice nella determinazione della loro misura può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (in questi termini, Cass., Sez. 3, 12/10/2010, n. 21012; Cass., Sez. 2, 1/12/2000, n. 15373).

Nella specie,il giudice di merito ha liquidato i compensi sulla base dei valori tabellari medi sicché le censure svolte sono infondate, risolvendosi in un diverso apprezzamento dell'attività professionale svolta dal difensore non consentita in sede di legittimità.

Ne consegue l’infondatezza del motivo.

11. In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del ricorso principale, l’inammissibilità del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso incidentale e l’infondatezza del quarto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente nella misura di due terzi e compensate per la restante parte.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale e quello incidentale, liquida le spese del giudizio nella misura di euro 3.200,00, ponendole per due terzi a carico del ricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e compensandole per la restante parte.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32914/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 38 PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA V. PANARO 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1178/2018 depositata il01/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con atto di citazione dell’11 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3668/2011 del 6 aprile 2011, intimatole dal Condominio di Palermo, via Siracusa, n. 38, avanzando, a sua volta, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni cagionati al proprio appartamento da infiltrazioni provenienti dalla terrazza del nono piano, che fungeva da lastrico solare. Con sentenza n. 1961/13 del 30 aprile 2013, il Tribunale di Palermo, dichiaratosi incompetente per la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, per essere funzionalmente competente il Giudice di pace di Palermo che aveva emesso il decreto ingiuntivo, accolse parzialmente la domanda riconvenzionale, ritenendo che i danni rilevati dal c.t.u. a carico dell’appartamento dell’opponente fossero stati provocati da infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare, la cui omessa manutenzione ad opera del condominio ne aveva determinato il progressivo ammaloramento, e condannò quest’ultimo al risarcimento dei danni. Il giudizio d’appello, incardinato su iniziativa del Condominio di via Siracusa, n. 38, nel quale si costituì la Alessi chiedendo il rigetto del gravame, si concluse con la sentenza n. 1178, depositata in data 1 giugno 2018, con la quale la Corte d’Appello di Palermo riformò la sentenza impugnata, rigettando tutte le domande proposte dalla Alessi e condannando la medesima a rifondere al Condominio le spese di entrambi i gradi del giudizio. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. Si difende con controricorso il Condominio di via Siracusa, n. 38, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, illustrato anche con memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello, sotto il primo profilo, giudicato sulla base di documenti prodotti per la prima volta in appello, sull’asserita loro formazione in data successiva al procedimento di primo grado, benché in realtà ad esso preesistenti e comunque non producibili, né esaminabili in sede di gravame. Ad avviso della ricorrente, tali documenti, di cui il Condominio era a conoscenza in quanto parte del procedimento o del giudizio promosso tra le parti, non avrebbero potuto essere prodotti, trovando applicazione il nuovotesto dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. e non quello precedente che conteneva la nozione di “decisivi ai fini del giudizio”. Sotto il secondo profilo, il giudice aveva omesso di considerare la regolarità urbanistica dell’immobile sul quale il Condominio avrebbe dovuto eseguire i lavori, attestata dal c.t.u. e comprovata dalla certificazione di abitabilità rilasciata dal Comune di Palermo il 2/11/1953, e il fatto che, sulle contestazioni del Comune, pendesse impugnativa davanti al Presidente della Regione Sicilia in virtù del ricorso straordinario proposto dalla ricorrente, sul quale non vi era stata ancora alcuna pronuncia dell’organo cui appartiene la giurisdizione al riguardo, e che sull’istanza di sanatoria si fosse formato il silenzio assenso, aspetti questi rilevanti, posto che secondo il giudice d’appello nessun ristoro risarcitorio poteva essere concesso in presenza di opere abusivamente realizzate. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.,e la violazione e falsa applicazione dell’art. 698, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello ammesso in giudizio il documento nuovo costituito dalla c.t.u. del 2/11/2015, redatta nel procedimento per a.t.p., accertativa della regolarità urbanistica del bene e considerata dai giudici decisiva ai fini della decisione. Ad avviso della ricorrente, la Corte, nonostante la relazione del c.t.u. in sede di a.t.p., ai sensi dell’art. 698, terzo comma, cod. proc. civ., sia soggetta a giudizio di ammissibilità e rilevanza nella causa di merito, non si era pronunciata sul punto, ma, accantonando la c.t.u. svolta nel primo grado di giudizio senza disporre la richiesta sua rinnovazione, aveva ammesso la produzione del 24/10/2017, come da comparsa conclusionale del Condominio, ritenendola decisiva per il giudizio, così da impedire alla ricorrente di contraddire sui suoi esiti e di eccepirne irritualità e contraddittorietà. 3. Col primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello interpretato estensivamente la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, ritenendo che vi fossero comprese non solo le spese necessarie per la riparazione dei danni all’appartamento, ma anche quelle, non richieste, della rimozione delle cause che li avevano procurati. Ad avviso del Condominio, i giudici non avevano considerato che nell’atto di citazione, nel quale era stata trascritta la c.t.u. acquisita dall’attrice per la descrizione dei danni di cui si intendeva chiedere il ristoro, non contemplava affatto, tra essi, anche la riparazione delle cause dell’infiltrazione e le opere necessarie alla loro rimozione. Benché la Corte territoriale avesse ben circoscritto la domanda, non si era avveduta che le somme liquidate in sentenza includevano anche le spese necessarie per l’eliminazione delle cause del danno, non comprese nel petitum. 4. Col secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 194 cod. proc. civ., 90, disp. att., cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dalla nullità della c.t.u. svolta in primo grado, in quanto viziata dall’assenza di terzietà del consulente, che aveva accettato una regalia, sia pure di tenue valore, e aveva svolto accertamenti parziali, quanto alla responsabilità dei danni, alla regolarità urbanistica del bene e all’acquisizione della documentazione (non era stata acquisita quella più importante dell’istanza di sanatoria), e dal mancato rispetto del contraddittorio in fase di espletamento delle operazioni peritali (era stato fatto il sopralluogo nell’appartamento senza aspettare il c.t.p. del condominio, che pure si era presentato all’ora pattuita). 5. Col terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1711 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici omesso di valutare un fatto decisivo, costituito dalla nullità della consulenza, per avere il consulente tecnico d’ufficio ecceduto dai limiti del mandato conferito, avendo quantificato un danno esulante dal petitum. 6. Col quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, cod. proc. civ., per avere la Corte omesso di indicare le ragioni per le quali aveva diminuito le voci di spesa specificate nelle parcelle dell’avvocato per ambedue i gradi del giudizio in cui la ricorrente era rimasta soccombente. 7. Il primo motivo èinfondato. Va, innanzitutto, premesso che la disciplina applicabile alla specie, è quella dettata dall’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione introdotta con la modifica di cui all’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», atteso che, in assenza di una disciplina transitoria e in applicazione del principio del tempus regit actum, la modifica, in senso restrittivo, dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, trova a pplicazione soltanto se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass., Sez. 2, 14/3/2017, n. 6590) e che, nella specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 30 aprile 2013. Alla stregua della nuova formulazione del citato art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., che costituisce una speciale declinazione dello strumento della rimessione in termini per causa non imputabile, il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado impone alla parte che vi provvede di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., essendone altrimenti precluso al giudice dell’impugnazione l’esame, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola -di ordine pubblico processuale - stabilita dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. 3, 19/05/2022, n. 16235). Deve però escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione, con la conseguenza che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno anch’essi annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 11/03/2022, n. 7977). Orbene, risulta dalle stesse allegazioni del ricorrente, che i documenti utilizzati dai giudici d’appello per decidere la controversia, escludendo la risarcibilità dei danni occorsi al fabbricato della ricorrente in quanto abusivamente realizzato, recano tutti date successive a quella della decisione di primo grado del 30 aprile 2013, in quanto afferenti alla consulenza tecnica d’ufficio, depositata il 31/10/2015 nell’ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, avente ad oggetto le medesime questioni, alla copia del provvedimento di diniego all’istanza in sanatoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilasciata dal Comune di Palermo il 9/6/2917, alla copia della sentenza del Tribunale di Palermo, pubblicata il 17/10/2017, accertativa della inesigibilità della somma portata nella sentenza n. 1961/13 e alla nota PEC del Comune di Palermo del 17/10/2017, con cui si comunicava l’emissione di ordinanza di ingiunzione a demolire del 13/10/2017 per le opere abusive oggetto del condono su cui si sarebbero dovute eseguire le opere di manutenzione indicate nella sentenza n. 1961/13 oggetto dell’appello. Soltanto l’istanza di condono del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e descrizione degli abusi risalenti a data antecedente, sono precedenti alla stessa instaurazione del giudizio di primo grado, sebbene acquisite dal condominio, per quanto affermato dalla stessa ricorrente, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, che era stato a sua volta introdotto successivamente alla sentenza del 2013, come arguibile dalla data di sua iscrizione a ruolo riportata dai giudici d’appello (n. 13948/2014). La prima parte della doglianza è, dunque, infondata. Parimenti infondata è anche la seconda parte della censura, afferente al dedotto, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, individuato nella regolarità urbanistica del bene e arguibile, a dire della ricorrente, nell’accoglimento tacito del condono e nella impugnazione degli atti attestanti l’abusività dell’opera e contenenti la condanna alla sua demolizione. Al riguardo occorre, infatti, osservare comel'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduca nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione e afferente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., sez, U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., s ez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828), fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella specie, in disparte l’omessaindicazione, nella censura, del come e quando la ricorrente avesse prodotto la documentazione asseritamente non esaminata dalla Corte, deve osservarsi come, a differenza di quanto sostenuto, i giudici di merito abbiano ampiamente esaminato la questione della regolarità urbanistica del bene, reputandola insussistente e rigettando, proprio in ragione di ciò, la domanda risarcitoria proposta, senza che l’omessa citazione, in motivazione, dell’impugnazione degli atti amministrativi o della formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono possano inficiare in alcun modo la validità della decisione, non essendo i giudici tenuti a dar conto di tutte le risultanze probatorie. Ne deriva l’infondatezza della censura. 8. Il secondo motivo è parimenti infondato. Ferme restando le considerazioni sopra espresse con riferimento alla produzione della c.t.u. svolta in sede di a.t.p., essendo stato quest’ultimo procedimento avviato nel 2014, dopo l’emissione della sentenza di primo grado, deve ritenersi non condivisibile quanto preteso dalla ricorrente circa la necessità che la sua acquisizione prima e il suo esame poi richiedesse, a monte, un provvedimento di ammissione della stessa. A tal proposito, questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta ingrado di contraddire in merito ad esse (Cass., Sez. 2, 09/11/2009, n. 23693; Cass., Sez. 2, 07/09/2004, n. 17990; Cass., Sez. 3, 08/10/1990, n. 9863; Cass., Sez.2, 05/04/2016, n. 6591; Cass., Sez. 2, 09/11/2009, n. 23693). Pertanto, avendo la Corte d’Appello analizzato, nella specie, la c.t.u. depositata nel giudizio di a.t.p., che aveva accertato la illegittimità urbanistica del bene, deve escludersi la fondatezza della dedotta illegittimità della sentenza sotto questo profilo. 9. Il rigetto del ricorso principale comporta il venir meno dell’interesse del controricorrente ad una pronuncia sui primi tre motivi di ricorso incidentale - tutti afferenti alle prove, anche tecniche, acquisite nel giudizio di primo grado a sostegno della domanda risarcitoria - , non potendo derivare dal loro accoglimento un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (vedi Cass., Sez. 2, 10/6/2008, n. 15362). Ne consegue l’inammissibilità delle censure. 10. Il quarto motivo di ricorso incidentale è, invece, infondato. In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, il giudice deve, infatti, solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass., Sez. 6-2, 1/6/2020, n. 10343; Cass., Sez. 6-1, 16/9/2015, n. 18167; Cass., Sez. 6 - L, del 31/01/2017, n. 2386), atteso che, secondo l’orientamento che va consolidandosi, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale, sicché il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass., Sez. 6, 15/12/2017, n.30286 e, in motivazione Cass. Sez. 6, 04/03/2019, n. 6296; Cass., Sez. 6, 31/07/2018, n. 20183). Quanto alle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa , l’errore del giudice nella determinazione della loro misura può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (in questi termini, Cass., Sez. 3, 12/10/2010, n. 21012; Cass., Sez. 2, 1/12/2000, n. 15373). Nella specie,il giudice di merito ha liquidato i compensi sulla base dei valori tabellari medi sicché le censure svolte sono infondate, risolvendosi in un diverso apprezzamento dell'attività professionale svolta dal difensore non consentita in sede di legittimità. Ne consegue l’infondatezza del motivo. 11. In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del ricorso principale, l’inammissibilità del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso incidentale e l’infondatezza del quarto. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente nella misura di due terzi e compensate per la restante parte. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e quello incidentale, liquida le spese del giudizio nella misura di euro 3.200,00, ponendole per due terzi a carico del ricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e compensandole per la restante parte. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d
Decreto Cassazione n. 11809/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris