CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 23382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27/03/2026, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede dirinvio disposto da Sez. 2, con sentenza n. 598 del 05/03/2026, in riforma dellaordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli indata 18/10/2025, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari,applicata a [OSCURATO:PERSONA], con quella del divieto di dimora nella RegioneCampania.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pomponio, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivocon cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,violazione dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenutoutilizzabile a fini cautelari la nota della Squadra investigativa del [OSCURATO:PERSONA] di Lauro di data 29 maggio 2025.Al riguardo, rileva il ricorrente come il Tribunale abbia travisatol’informativa, ritenendola meramente riassuntiva: di contro, richiamando lamemoria depositata in data 11 novembre 2025, il ricorrente osserva come lanota faccia espresso riferimento temporale agli ‘ultimi tempi’ e ad una maildatata 28 maggio 2025; detta nota contiene, inoltre, una serie di autonomeconsiderazioni investigative, per come evincibile dal corpo della stessa edindicate in ricorso, che ne escludono il carattere meramente ricognitivo (alriguardo cita Sez. 1, n. 20166 del 2025).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. La sentenza rescindente riteneva fondato il secondo motivo di ricorso,rilevando come non rientrino tra gli atti di indagine inutilizzabili, se compiutidopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, solo quelli costituentimera rielaborazione di attività precedentemente svolte e quelli meramentericognitivi, giacché finalizzati a documentare la permanenza ed attualità disituazioni già compiutamente accertate; la sentenza rescindente censurava,quindi, la ordinanza del Tribunale del riesame impugnata nella parte in cui avevafondato la valutazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari sullerisultanze compendiate nella nota del 29 maggio 2025, «senza chiarire se essefossero o meno il frutto di indagini disposte per verificare gli elementi emersi nelcorso del procedimento penale di cui si tratta e senza neppure affrontare altrotema […] se cioè essa fosse riepilogativa di attività pregresse, svolte nei termini,oppure contenesse elementi investigativi nuovi» (pag. 4 della sentenzarescindente cit.).La Corte demandava quindi al giudice del rinvio di verificare e chiarire se lanota di p.g. in questione, in ragione della provenienza o della sua natura, fosse omeno utilizzabile a fini cautelari e, in caso negativo, di valutare, se, aprescindere dal contenuto della detta informativa, fossero tuttora esistenti leesigenze cautelari.1.2. Ciò premesso, il Tribunale, quale giudice del rinvio, non ha adempiutoal dictum della sentenza rescindente.Invero, la motivazione della ordinanza impugnata è sul punto assolutamentegenerica e si limita a qualificare la annotazione come riassuntiva di accertamentigià svolti, rilevando come con essa meramente si ragguagliasse la Procura delTribunale di Avellino sul deposito di atti già trasmessi dalla Procura del [OSCURATO:PERSONA], per ragioni di competenza territoriale (vds. pag. 5 della ordinanzaimpugnata).In particolare, la motivazione si pone come assertiva e meramenteapparente nella misura in cui non spiega la ritenuta natura riepilogativa dellanota in questione, in assenza, peraltro, di indicazioni temporali o dispecificazione di atti di indagine.La stessa motivazione presenta, poi, un profilo di intrinseca contraddittorietàladdove fonda la valutazione di sussistenza ed attualità delle esigenze cautelarisulle risultanze indicate nella detta informativa, valutazione che parrebbepresupporre, contrariamente a quanto sopra esposto, elementi ulteriori rispetto aquelli acquisiti entro la scadenza dei termini delle indagini preliminari (decorrentidalla data di iscrizione del 27 aprile 2021).1.3. All’accoglimento del motivo consegue l’annullamento della ordinanza,con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7,cod. proc. pen., affinché accerti e chiarisca se la nota informativa del 29 maggio2025 sia meramente riepilogativa o ricognitiva di attività svolte durante lapendenza del termine di durata delle indagini oppure contenga elementi nuovi esuccessivi e, in tale ultimo caso, se, a prescindere dal contenuto dellainformativa, siano sussistenti ed attuali le esigenze cautelari. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napolicompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente