CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 30649/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26373/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 2070/2021depositata il 09/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 31 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate notificava, con riferimento all’anno 2013, alla società SE.MA. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e ai relativi soci distinti avvisi di accertamento, volti rispettivamente al recupero della maggiore IVA e IRAP dovute dalla società, nonché della più elevata IRPEF dovuta dai soci. L’Ufficio accertava, infatti, l’esistenza di maggiori ricavi e di un reddito d’impresa superiore rispetto a quanto dichiarato, oltre a un valore della produzione più elevato ai fini IRAP. Gli avvisi di accertamento venivano impugnati separatamente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, che, riuniti i ricorsi, li rigettava. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, adita dalla società e dai soci con un unico atto di appello, confermava la decisione di primo grado, rigettando il gravame sulla scorta delle «argomentazioni convincentemente illustrate dalla difesa erariale» alle pagg. 5-12 della memoria di costituzione. Aggiungeva che le “imprecisioni numeriche” non minavano la validità dell’ter logico - giuridico seguito, che l’atto impositivo era stato regolarmente notificato presso il domicilio fiscale della società coincidente con quello dei soci, che gli accertamenti bancari erano stati preceduti da autorizzazione del Comandante della Regione Campania della GdF, che l’accertamento era limitato alle movimentazioni contestate rimaste prive di giustificazioni in sede endoprocedimentale. Avverso la sentenza della CTR, la società e i soci propongono ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primomotivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992; dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; nonché dell’art. 1, comma 7, L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si censura la motivazione apparente della sentenza impugnata, ritenuta del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda. Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2 e 6-bis, D.P.R. n. 600/1973; 51, comma 2, n. 7, D.P.R. n. 633/1972; 3, L. n. 241/1990; 75, comma 6, D.P.R. n. 917/1986; 1298 c.c.; e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si lamenta che la CTR abbia omesso di considerare circostanze rilevanti in punto di intestazione e cointestazione dei conti correnti bancari e postali oggetto di accertamento. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 32 D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 7-quater, lett. b), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193; degli artt. 3, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 472/1997; e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché alla sentenza della Corte costituzionale 24 settembre 2014, n. 288. Si censura la decisione per aver applicato la presunzione sui prelievi bancari anche ai soci, sebbene la normativa applicabile la riferisca esclusivamente alla società. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 32 e 39 D.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si contesta che la CTR abbia erroneamente addebitato agli appellanti l’onere di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973, senza che l’Amministrazione finanziaria avesse previamente dimostrato l’inesattezza dei dati dichiarati. Con il quintomotivo si deduce la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972; nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che “La ritenuta riferibilità alla società dei conti correnti postali dei soci e/o dell'amministratore unico è smentita dalla sussistenza di un conto corrente intestato alla società (n. 8282) e di ben due conti correnti personali intestati al socio accomandatario (n. 6080 presso il MPS e n. 21397849 presso le poste italiane)”; “I prelevamenti e gli accreditamenti risultanti dei conti bancari.... non possono integrare la presunzione di maggiori ricavi, in quanto ‘i componenti negativi’ sono stati regolarmente annotati nelle scritture contabili. E tuttavia erroneamente ritenuti “non inerenti” all'attività svolta dalla verificata”; “l’accertamento … non può ritenersi opponibile … alla socia [OSCURATO:PERSONA], perché non era titolare di alcun conto corrente … e, non avendo l’A.E. dimostrato altrimenti e neppure offerto di provare l’evasione da parte della stessa”. Con il sestomotivo si lamenta la violazione dell’art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 600/1973; dell’art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633/1972; e dell’art. 21-octies L. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si censura l’operato dell’Ufficio per aver richiesto dati bancari in assenza della prescritta autorizzazione. Con il settimo motivo si contesta la violazione degli artt. 7 e 12 D.Lgs. n. 472/1997; dell’art. 1 L. n. 241/1990; nonché del principio di proporzionalità, in relazione agli artt. 53 Cost. e 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si deduce la manifesta sproporzione e irragionevolezza tra l’entità dei tributi accertati e le sanzioni irrogate. Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione dei principi di buona fede, imparzialità, correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del principio del contraddittorio, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. e all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che il giudice tributario, al pari dell’Amministrazione finanziaria, è tenuto a verificare in concreto ed effettivamente i dati e le circostanze dedotte dal contribuente, specie quando l’accertamento si fonda su presunzioni. Il primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato, innanzitutto, che «l’analiticità delle argomentazioni convincentemente illustrate dalla difesa erariale in questa sede (cfr. memoria di costituzione, pagg. 5-12), sono, invero, atte a adeguatamente confutare i motivi di doglianza. Ad essa, pertanto, si rinvia breviter, ex art. 118 disp. att. c.p.c., siccome interpretato e ritenuto applicabile anche ai giudizi tributari (Cass., SS.UU., n. 642/2015)». Il giudice d’appello ha quindi sintetizzato le ragioni del rigetto, osservando che «le imprecisioni numeriche recate in sentenza non ne minano la validità dell’iter logico-giuridico seguito; l’atto impositivo è stato regolarmente notificato presso il domicilio fiscale della società, coincidente con quello dei singoli soci; gli accertamenti bancari sono stati preceduti da autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] della Gdf; a seguito della regolare contestazione delle movimentazioni bancarie sono state espunte quelle giustificate in sede endoprocedimentale, residuando quelle per le quali ne è rimasta priva la giustificazione, di guisa da non essere stata vinta, peraltro, neanche in questa sede giudiziale, la contraria prova presuntiva semplice di cui all’art. 32, d.p.r. n. 600/73». La sentenza, benché stringata e asciutta sul piano delle argomentazioni tese a sorreggerla, ben cogliere il proprio fondamento, che attiene alla parte di “movimentazioni bancarie” rimasta “priva di giustificazione”. Questa Corte ha già spiegato che ad essere attinta da nullità è in via esclusiva la sentenza che dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, contenga una motivazione che non consente di «comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). In altri termini, la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile – diversamente da quanto si registra nel caso di specie – il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). Si è, infatti, in presenza di una tipica fattispecie di «motivazione apparente», allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627). Ciò posto, la sentenza impugnata è bastevolmente motivata, avendo spiegato le ragioni poste a fondamento del convincimento assunto. Il secondo motivoè contrassegnato da inammissibilità. Il motivo è inammissibile, in quanto si tratta di doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). In particolare, la censura non si limita a contestare la valutazione delle intestazioni e cointestazioni dei conti, ma investe anche la ricorrenza dei presupposti per attrarre i conti dei soci o di terzi nell’alveo dell’accertamento, ossia la legittimità dell’estensione ad essi delle indagini bancarie. Sul punto, la CTR ha ritenuto provata la riferibilità dei conti alla società, in quanto utilizzati per operazioni riconducibili all’attività d’impresa, e tale accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale, che nella specie non ricorre. Ne consegue che la valutazione di intestazioni e cointestazioni di conti in capo ai soci e la loro idoneità a dimostrare il contrario rispetto a quanto ritenuto dal giudice d’appello non stigmatizza una violazione di legge, ma ambisce ad una rivisitazione del merito della controversia, ossia ad una differente ricostruzione di fatto. È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758). Questa Corte ha, d’altronde, chiarito che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7 marzo 2018, n. 5355). Il terzo motivoè infondato. Per il suo tramite si censura la decisione d’appello per aver applicato la presunzione sui prelievi bancari anche ai soci, sebbene la normativa applicabile la riferisca esclusivamente alla società. In realtà, la prospettazione cozza con la cornice di principi delineata dalla giurisprudenza nomofilattica. Infatti, questa Corte ha chiarito che “In tema d'imposte dirette, la presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari exart. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di redditi d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale a cui siano riferibili i proventi accertati, fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n.228 del 2014, le operazioni bancarie diprelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti” (Cass. n. 35618 del 2023). Ancor più di recente questa Corte ha soggiunto che “In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art.32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivoart. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stessoart. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n.228 del 2014, le operazioni bancarie diprelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti” (Cass. n. 9403 del 2024). Giova rammentare che, nelle società in accomandita semplice, i redditi prodotti hanno ex lege natura di redditi d’impresa (art. 6, comma 3, T.U.I.R.) e, per effetto del regime di trasparenza previsto dall’art. 5 T.U.I.R., essi non sono tassati in capo alla società, bensì imputati direttamente ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dalla loro effettiva distribuzione. Ne consegue che i soci di una S.a.s., siano essi accomandatari o accomandanti, sono personalmente titolari di redditi d’impresa derivanti dalla partecipazione sociale, con la sola ulteriore conseguenza che, per i soci accomandatari, detti redditi comportano anche obblighi contributivi in ragione della loro partecipazione alla gestione della società. Il quarto motivo è infondato. Per il suo tramite si contesta che la CTR abbia erroneamente addebitato agli appellanti l’onere di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973, senza che l’Amministrazione finanziaria avesse previamente dimostrato l’inesattezza dei dati dichiarati. In realtà, alla luce del quadro dei principi fissato da questa Corte non consta alcun sovvertimento dell’onere probatorio, non potendo dirsi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in ragione della norma evocata in rubrica. È stato infatti affermato da questa Corte che le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono estendersi ai conti correnti personali dei soci se l’Amministrazione fornisce la prova che tali rapporti bancari sono riferibili anche alla società, in quanto utilizzati per operazioni legate all’attività d’impresa. Una volta assolta tale dimostrazione, opera la presunzione legale di cui all’art. 32, comma 1, nn. 1 e 7, D.P.R. n. 600/1973, con conseguente inversione dell’onere probatorio: spetta al contribuente giustificare i movimenti bancari, dimostrandone l’estraneità alla determinazione del reddito. In particolare, questa Corte ha di recente affermato che “Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti personali deisoci della stessa soltanto se l'Amministrazione fornisce la prova che tali rapporti bancari sono riferibili anche alla società, in quanto utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa di quest'ultima; una volta assolta detta dimostrazione, tuttavia, l'operatività dellapresunzione legale posta dall'art. 32, comma 1, n. 1 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 determina una inversione dell'onere probatorio, spettando al contribuente giustificare i vari movimenti bancari, dimostrando la loro estraneità alla determinazione del reddito” (Cass. n. 10364 del 2025). Nel caso in esame, la CTR ha ritenuto che l’Amministrazione avesse fornito elementi idonei a dimostrare la riferibilità dei conti correnti personali dei soci alla società, in quanto utilizzati per operazioni riconducibili all’attività d’impresa. In altri termini, il giudice d’appello ha statuito che l’Agenzia avesse puntualmente assolto al proprio onere probatorio. A fronte di tale accertamento in fatto, scattava l’onere di fornire prova contraria, gravante sul contribuente, il quale avrebbe dovuto dimostrare l’estraneità delle somme movimentate rispetto alla determinazione del reddito d’impresa. Il motivo in tal senso, sotto le mentite spoglie di una violazione di legge, traligna il relativo paradigma normativo sollecitando una riedizione del sindacato liberamente espresso dal giudice di secondo grado. Il quinto motivo è inammissibile. Innanzitutto, la censura difetta di specificità. Le affermazioni contenute nel motivo, quali ad esempio quelle secondo cui “le movimentazioni risultano annotate nella contabilità” o “sono state oggetto di giustificazione in sede di contraddittorio”, risultano monche e imperscrutabili, poiché sommariamente evocative di rapporti bancari. Esse non sono accompagnate dalla riproduzione del contenuto minimo degli atti richiamati, né da un’indicazione puntuale delle fonti documentali da cui sarebbero tratte, con conseguente violazione del principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione. Tali richiami, in altri termini, scollegati dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata, si risolvono in enunciazioni assertive e generiche, che non consentono di comprendere la reale portata della censura, né di verificare la sussistenza del vizio denunciato. Come questa Corte ha precisato, il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (Cass., 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469). Con riguardo, poi, al tema di specificità dei motivi di ricorso, questa Corte, da ultimo, ha avuto occasione di precisare che ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi –anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, sempreché, tuttavia, “nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito” (Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950). Il motivo, pertanto, avrebbe dovuto indicare puntualmente, per le parti di rilievo, il contenuto degli atti richiamati, in modo da consentire al giudice l'esatta comprensione e portata della doglianza, oltre che l'esatta collocazione dei singoli documenti richiamati nel fascicolo di causa. Il principio di specificità non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso, come nella specie, faccia approssimativo ad atti o rapporti senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sull’idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (v. in tema anche Cass., 1 marzo 2022, n. 6769). Ciò detto in premessa, la censura è inammissibile anche sotto un altro versante: essa neppure coglie, infatti, il reale contenuto dell’accertamento operato dalla Commissione regionale, fondandosi sull’assunto, non dimostrato, che le movimentazioni bancarie oggetto di accertamento andrebbero ricondotte a operazioni negative, mentre l’accertamento ha imputato tali operazioni a componenti positivi di reddito, in assenza di prova contraria. La doglianza si risolve in una sollecitazione a una nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, a fronte dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che ha escluso la giustificazione delle operazioni bancarie contestate. Questa Corte ha efficacemente affermato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità” (Cass. n. 16161 del 2020; Cass. n. 16896 del 2014). Nel caso di specie, la Commissione regionale ha escluso che le movimentazioni bancarie fossero giustificate, e ha ritenuto che le operazioni non documentate fossero imputabili a maggiori ricavi, in coerenza con la presunzione legale prevista dall’art. 32 citato. A fronte di tale accertamento, parte ricorrente si limita a contrapporre una propria versione dei fatti, insistendo sull’avvenuta contabilizzazione delle operazioni, senza tuttavia fornire elementi idonei a superare la presunzione legale né a dimostrare l’erroneità dell’accertamento compiuto. Ne consegue l’inammissibilità del motivo, risolvendosi esso in una critica generica e meramente fattuale all’accertamento di merito, insuscettibile di riesame in sede di legittimità. Il sesto motivo è infondato. Parte ricorrente contesta la legittimità dell’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione finanziaria, deducendo l’assenza dell’autorizzazione prevista dalla normativa tributaria per l’acquisizione dei dati bancari, e ritenendo che tale omissione infici l’intero procedimento di accertamento. La censura, peraltro, non si limita a evocare genericamente la mancanza di autorizzazione, ma lamenta l’illegittimità delle operazioni compiute anteriormente al rilascio dell’autorizzazione, assumendo che le indagini bancarie sarebbero state avviate prima del provvedimento autorizzativo. Sul punto, il motivo è generico, poiché non indica quali operazioni sarebbero state effettuate in assenza di autorizzazione, né fornisce elementi idonei a dimostrare il pregiudizio derivatone. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha acclarato testualmente che “gli accertamenti bancari sono stati preceduti da autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] della Gdf”. In buona sostanza, è accertato quel medesimo elemento formale di cui parte ricorrente assume il difetto. In buona sostanza, la difformità dalla fattispecie è esclusa dall’accertamento in fatto del giudice, che non è aggredito sul piano del deficit di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti in cui detta censura è oggi perimetrata. Va soggiunto che in materia di indagini bancarie, la mancanza di autorizzazione, prevista dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, primo comma, n. 7), per l'accertamento delle imposte dirette, quanto, con riferimento all’IVA, dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7), ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in ogni caso, in assenza di previsioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal cod. proc. pen., dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita (Cass. n. 11642 del 2023; Cass. n. 35725 del 2022; Cass. n. 13353 del 2018, in materia di imposte dirette). È, peraltro, in linea di principio imprescindibile che l'omissione dell'autorizzazione si sia tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. n. 9480 del 2018), pregiudizio che nella specie è del tutto genericamente adombrato, senza specificazione della sua fisionomia e della sua entità. La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che non vi è neppure obbligo di allegazione della autorizzazione. Si è infatti affermato che l'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7) cit., ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. n. 3628 del 2017; Cass. n. 16874 del 2009). Nella specie, il motivo si risolve in una contestazione generica, priva di specifica allegazione delle operazioni anteriori al rilascio dell’autorizzazione e del concreto pregiudizio subito, sicché non supera la soglia di ammissibilità. Il settimomotivo è inammissibile. Si deduce la violazione del principio di proporzionalità, sostenendosi che vi sarebbe una sproporzione manifesta tra l’ammontare dei tributi accertati e le sanzioni irrogate, in contrasto con i principi di ragionevolezza e adeguatezza dell’azione amministrativa. La censura difetta di specificità, risolvendosi in una contestazione priva di adeguata articolazione critica. Il ricorrente non deduce alcun errore di computo né indica parametri normativi violati nella determinazione delle sanzioni, ma si limita a evocare una presunta severità delle stesse, senza correlare tale affermazione a una concreta analisi dei criteri di calcolo applicati. L’invocazione del principio di proporzionalità, pur astrattamente rilevante, non è accompagnata da alcuna verifica in concreto dell’irragionevolezza o della sproporzione tra l’imposta accertata e la sanzione irrogata. Ne consegue l’inammissibilità del motivo per carenza di specifica allegazione e di autosufficienza. Il motivo, con ogni evidenza, mira a rivalutare inammissibilmente il fatto. La giurisprudenza prevalente di questa Corte ha chiarito che il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone una propria, la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, fondata su un apprezzamento degli elementi istruttori disponibili. Il sindacato di legittimità, infatti, non consente di riesaminare il merito della causa, ma si limita a verificare la correttezza giuridica e la tenuta logico-formale della motivazione, restando riservata al giudice di merito la selezione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione dell’attendibilità delle prove e la scelta di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti controversi (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7 marzo 2018, n. 5355). L’ottavo motivoè parimenti inammissibile. Viene lamentata la violazione dei principi di buona fede, correttezza, imparzialità e contraddittorio, assumendosi che il giudice tributario avrebbe omesso di verificare in concreto le giustificazioni fornite dal contribuente, specie in presenza di accertamenti fondati su presunzioni. La rubrica del motivo si limita a richiamare principi generali e norme costituzionali senza correlare tali principi a specifici comportamenti dell’Amministrazione o a puntuali passaggi della motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, pur nella genericità della rubrica, la censura lamenta che la CTR non abbia esaminato le giustificazioni offerte in relazione alle operazioni contestate. Tuttavia, il motivo è inammissibile perché non indica quali giustificazioni siano state dedotte, con quali atti e in quale fase del giudizio esse siano state ritualmente introdotte in causa, così da consentire la verifica della loro effettiva esistenza e rilevanza. La doglianza si fonda su richiami astratti a principi generali – quali buona fede, imparzialità, correttezza, buon andamento e contraddittorio –senza che tali principi siano declinati in relazione a specifici comportamenti dell’Amministrazione o a puntuali passaggi della motivazione della sentenza impugnata. Il motivo si risolve in una critica che si colloca al di fuori del perimetro del vizio di violazione di legge, mirando in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito della controversia, non consentita in sede di legittimità. In assenza di un preciso riferimento normativo e di una concreta articolazione del vizio denunciato, il motivo non supera la soglia di ammissibilità. L’obiettivo malcelato al fondo della censura è quello teso ad una più appagante ricostruzione del fatto e, con esso, del merito della controversia. Detta aspirazione è preclusa nella presente sede. In definitiva, il motivo si risolve in una critica alla ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito, fondata sulla valutazione delle risultanze istruttorie, e non integra un vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). È principio consolidato che non è ammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettando una violazione normativa, miri in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto, così trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758). In questo caso la doglianza si risolve in una critica sommaria, priva di specifica allegazione degli atti e delle fasi processuali in cui le giustificazioni sarebbero state introdotte, sicché non supera la soglia di ammissibilità e si traduce in una sollecitazione a una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso va, in ultima analisi, r