CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40972/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proscioglieva Certelli dal reato di molestie per essere il medesimo estinto per prescrizione e ne confermava la responsabilità per il delitto di lesioni personali e di minaccia, consumati ai danni delle costituite parti civili, rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla conferma delle statuizioni civili conseguenti al reato di molestie; - alla erronea valutazione della prova relativamente ai ritenuti delitti di lesioni e minaccia. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste sui motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Entrambi i motivi dedotti sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le deposizioni rese dalla persona offese, lineari, costanti e coerenti dovessero ritenersi pienamente attendibili avendo anche ricevuto congruo riscontro dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali assunte di dibattimento. 2 - L'estinzione per prescrizione del reato di molestie in appello non imponeva poi la revoca delle statuizioni civili per tale titolo. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],S(anislao [OSCURATO:PERSONA] G