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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 36899/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serpte le conclusioni del PG c..eut. (4—Q_ ›cLeArc/aa i o •- er) C.) E RL a. rx; ri) LLP cr, LL L e [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 ha disposto la revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale in esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Si afferma in particolare che: a) la misura sarebbe stata concessa con provvedimento del 17 ottobre 2023; b) in data 21 febbraio 2024 perveniva notizia dell'abbandono, da parte dell'affidato, della struttura terapeutica di riferimento, con revoca della accoglienza da parte della struttura .

Da ciò la valutazione di inadeguatezza del soggetto a gestire il trattamento alternativo, fin dall'inizio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce vizio di motivazione. 2.1 Si rappresenta una errata ricognizione, da parte del Tribunale di Sorveglianza torinese, del momento iniziale della misura alternativa.

L'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 94 dPR n.309 del 1990, era stato concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze con provvedimento del 15 novembre 2022, eseguito il 28 dicembre 2022.

Da ciò si argomenta il vizio argomentativo della decisione, quanto al profilo temporale ex tunc della revoca.

Non si è considerato, infatti, che il Chelariu ha trascorso più di un anno presso la comunità terapeutica senza rilevanti problematicità e soltanto in ragione della ricaduta in una forma di dipendenza da alcol ha determinato le ultime vicende negative.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Sussiste l'errore percettivo quanto alla data di inizio del periodo di sottoposizione alla misura alternativa, posto che la difesa ha documentato la genesi della misura.

Da ciò deriva la sommarietà della valutazione del periodo trascorso in affidamento, posto che il Tribunale - influenzato da un dato erroneo - non ha tenuto conto del periodo complessivamente trascorso e non ha compiuto la dovuta valutazione della incidenza della violazione, rispetto alle condotte tenute in precedenza dall'affidato, al fine di determinare l'eventuale quota di pena scontata tramite la sottoposizione alla misura alternativa.La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serpte le conclusioni del PG c..eut. (4—Q_ ›cLeArc/aa i o •- er) C.) E RL a. rx; ri) LLP cr, LL L e [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 ha disposto la revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale in esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si afferma in particolare che: a) la misura sarebbe stata concessa con provvedimento del 17 ottobre 2023; b) in data 21 febbraio 2024 perveniva notizia dell'abbandono, da parte dell'affidato, della struttura terapeutica di riferimento, con revoca della accoglienza da parte della struttura . Da ciò la valutazione di inadeguatezza del soggetto a gestire il trattamento alternativo, fin dall'inizio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce vizio di motivazione. 2.1 Si rappresenta una errata ricognizione, da parte del Tribunale di Sorveglianza torinese, del momento iniziale della misura alternativa. L'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 94 dPR n.309 del 1990, era stato concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze con provvedimento del 15 novembre 2022, eseguito il 28 dicembre 2022. Da ciò si argomenta il vizio argomentativo della decisione, quanto al profilo temporale ex tunc della revoca. Non si è considerato, infatti, che il Chelariu ha trascorso più di un anno presso la comunità terapeutica senza rilevanti problematicità e soltanto in ragione della ricaduta in una forma di dipendenza da alcol ha determinato le ultime vicende negative. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Sussiste l'errore percettivo quanto alla data di inizio del periodo di sottoposizione alla misura alternativa, posto che la difesa ha documentato la genesi della misura. Da ciò deriva la sommarietà della valutazione del periodo trascorso in affidamento, posto che il Tribunale - influenzato da un dato erroneo - non ha tenuto conto del periodo complessivamente trascorso e non ha compiuto la dovuta valutazione della incidenza della violazione, rispetto alle condotte tenute in precedenza dall'affidato, al fine di determinare l'eventuale quota di pena scontata tramite la sottoposizione alla misura alternativa.La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere
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