CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 settembre 2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli emessa in data 21 aprile 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art 54 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto privo della necessaria specificità nonché reiterativo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, il diniego della scriminante dello stato di necessità risulta logicamente fondato sulla rilevata mancanza del requisito di attualità del pericolo nel caso di specie, stante la non riconducibilità alla condizione di imminenza del pericolo medesimo di tutte le situazioni non contingenti, quali l'esigenza di una soluzione abitativa, in quanto lato sensu croniche, essendo destinate a protrarsi nel tempo. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato a più riprese da questa Suprema Corte in forza del quale l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Rv. 278520), ciò che nel caso di specie non ricorre; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova della penale responsabilità, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti la censura; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen., non risulta essere stato dedotto come motivo di appello e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Rv. 282773-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme