CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 48017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 marzo 2023 la Corte di assise di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. commesso dal giugno 2014 all'aprile 2015 e quello di cui all'art. 575 cod.pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen., commesso il 27 giugno 2014 (e due tentati omicidi, commessi l'uno nello stesso giorno e l'altro il 30 luglio 2014) Secondo la Corte l'omicidio, stando alle sue motivazioni come riferite dai collaboratori di giustizia e come emergenti dalle intercettazioni ambientali, non rientrava nel programma criminoso iniziale dell'associazione di appartenenza del ricorrente, ma venne deliberato per soddisfare ragioni contingenti ed occasionali, cioè la volontà di uno dei capi dell'associazione di vendicare l'uccisione del proprio fratello commessa molti anni prima dalla vittima designata, avendo quest'ultima anche manifestato la volontà di uccidere a sua volta il capo del clan rivale, ed avendo comunque il capo del clan di appartenenza della vittima autorizzato la sua uccisione, sussistendo malcontento per le modalità con cui egli gestiva il denaro. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di due atti redatti separatamente dai suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] lana. 2.1. Con il ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge penale e la mancanza della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. La Corte ha escluso la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso affermando che l'omicidio, benché disposto dal capo del clan a cui il ricorrente e commesso in danno di un capo di un clan rivale, non rientrava nel programma iniziale del clan stesso, ma era stato commesso solo per una vendetta. Il reato associativo, in realtà, è un reato a forma non vincolata, e vi si possono inglobare reati commessi a distanza di tempo dalla costituzione dell'associazione, e motivati da contingenze del momento. L'omicidio in questione, oltre ad avere come movente la vendetta, rientrava nella guerra in corso da molti anni tra i due clan rivali, ed aveva quindi anche la finalità di affermare la supremazia territoriale della propria associazione di appartenenza e di impedire alla vittima designata, una volta scarcerata, di intraprendere iniziative contrarie agli interessi di quest'ultima. Inoltre la programmazione unitaria dei reati deve essere verificata al momento dell'ingresso del ricorrente nell'associazione, ingresso avvenuto proprio nel giugno 2014. La Corte ha omesso di ricostruire l'operatività del clan sul territorio e di individuare i reati la cui consumazione era programmata, almeno nelle linee essenziali; le stesse modalità dell'omicidio, che fu attentamente programmato, contrastano con l'affermazione di una decisione estemporanea e contingente. 2.2. Con il ricorso redatto dall'avv. lana il ricorrente deduce un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. La Corte ha omesso di valutare il ruolo dello Scalia all'interno del clan Rapisarda, a cui apparteneva. Secondo le regole di condotta vigenti nei contesti associativi mafiosi, gli omicidi per vendetta non costituiscono eventi singolari o eccezionali, bensì ordinari. La Corte non ne ha tenuto conto, ed ha escluso la continuazione con argomentazioni apodittiche e illogiche: omicidi come quello in questione, che ha avuto come vittima l'autore dell'omicidio del fratello del capo- clan Rapisarda, non sono frutto di deliberazioni estemporanee, conseguenti ad elementi sopravvenuti, ma si collocano all'interno di dinamiche associative finalizzate all'affermazione territoriale di un clan sull'altro. Inoltre, per lo Scalia, l'esecuzione dell'omicidio commissionato dal capo-clan è espressione e concretizzazione della sua partecipazione all'associazione criminosa, e costituisce un contributo fondamentale per la stabilità del gruppo, che con l'omicidio rafforza, all'interno e all'esterno, la sua capacità intimidatoria: per tali motivi detto omicidio rientra nel programma del sodalizio criminoso. L'assenso dato dal capo del clan di appartenenza dell'ucciso non incide su tale programmazione, ma serviva solo ad evitare possibili reazioni all'omicidio stesso. Sussistono, inoltre, gli indici rilevatori dell'identità di disegno criminoso richiesti dalla giurisprudenza, come la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta, le abitudini di vita, l'omogeneità delle violazioni e la loro causa. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. La Corte di assise di appello ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte. I giudici hanno tenuto conto delle osservazioni dell'istante, ma hanno ritenuto rilevante il fatto cti che, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e da alcune intercettazioni ambientali, è emersa la estemporaneità della decisione di commettere l'omicidio in questione, che era estraneo al programma criminoso iniziale del clan Rapisarda. Il fatto che sia stato chiesto l'assenso del capo del clan a cui apparteneva la vittima dimostra la particolarità di tale delitto, essendo logico ritenere che un'associazione criminosa svolga autonomamente il proprio programma e i delitti finalizzati a porlo in essere, non potendo questi dipendere dall'assenso o meno dei vertici di un clan rivale. La richiesta di tale assenso era, evidentemente, determinata dal fatto che tale omicidio non era un delitto ricompreso nel programma criminoso del can, i cui capi intendevano così chiarire, alle altre associazioni crinninose, la sua estemporaneità e la particolarità della sua motivazione. La motivazione è quindi adeguata, logica e non contraddittoria, nonché conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). Questa Corte ha, inoltre, più volte ribadito che «Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione» (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334). Il ricorrente propone motivi generici, riferendo quelle che afferma essere le abituali dinamiche interne di un clan mafioso, e non si confronta con la particolarità del delitto in questione, nel quale le motivazioni erano dichiaratamente estemporanee. Il fatto di chiedere l'assenso al capo del clan di appartenenza della vittima dimostra inoltre, in modo evidente, che l'omicidio non aveva alcuna finalità di rafforzamento della supremazia sul territorio dell'associazione di cui il ricorrente faceva parte. 4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d