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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 35649/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3411/2020 promosso da C.P.H. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, via A. Gramsci 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati inSondrio, via Vanoni 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4376/2019, pubblicata il 04/11/2019 e notificata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] C.P.H. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., società che gestisce un ristorante, e i suoi soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , convennero in giudizio davanti al Tribunale di Sondrio il Ministero dell’interno e l’Agenzia delle entrate per far accertare la falsità del documento denominato “manoscritto” o “brogliaccio”, posto a base del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza del 19/11/2011 quale rappresentazione dei maggiori incassi , non contabilizzati, dell’esercizio commerciale, sulla cui base erano stati adottati pluri mi avvisi di accertamento nei confronti d ella s.n.c. , impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio.

L’Agenzia delle entrate si costituì in giudizio chiedendo il rigetto delladomanda.

Intervennero in giudizio, a sostegno dell’Agenz ia, Ferucio.Alberoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dipendenti della società, che avevano prodotto il menzionato documento in vertenze di lavoro, per ottenere dalla società il pagamento della retribuzione ritenuta dovuta in conseguenza delle maggiori ore di lavoro in esso annotate.

Il t ribunale dichiar ò inammissibile la querela di falso , affermando che il documento impugnato era privo di sottoscrizione e, dunque, non poteva essere considerato una scrittura privata.

Per quanto in questa sede ancora interessa, l’appello proposto dai soccombenti contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Milano, che, con sentenza del 4.11.2019, ha ritenuto la querela inammissibile per una ragione diversa da quella indicata dal primo giudice, cioè evidenziando che il brogliaccio , diretto a dimostrare meri fatti e assimilabile a una dichiarazion e di scienza priva di valore negoziale, non aveva l’efficacia probatoria di una scrittura riconosciuta, ma costituiva, piuttosto, un mero elemento di prova valutabile liberamente dal giudice.

C.P.H. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ClaudioSilvestri e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza formulando tre motivi di impugnazione.

I tre dipendenti della società e l’Agenzia delle entrate si sono difesi con separati controricorsi.

I ricorrenti ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Zagnane e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 221 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato l’inammissibilità della querela di falso, proposta contro un documento, qualificato come dichiarazione di scienza, e non di volontà, come tale, ritenuto privo dell’efficacia probatoria stabilita all’art. 2702 c.c., così operando una distinzione non contemplata dalla legge.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla prospettata particolare valenza probatoria (soprattutto nel contenzioso tributario) del manoscritto in questione, quale scrittura contabile proveniente da un terzo, che avrebbe dovuto portare ad ammettere la querela di falso, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per omessa motivazione sul punto, in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., riferiti all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., in relazione alla immotivata condanna integrale dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in presenza di una soccombenza reciproca, tenuto conto che il giudice del gravame aveva confermato solo in parte la decisione impugnata, e sulla base di una diversa motivazione, accogliendo comunque alcune delle censure degli appellanti.

2. È inammissibile per tardività il controricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della notificazione del ricorso il 13/01/2020, e quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c., intervenuta lunedì 24/02/2020 (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19570 del 30/09/2015; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22269 del 02/11/2010).

3. È inammissibile anche la produzione documentale allegata dai ricorrenti alla memoria depositata.

Questa Corte ha più volte precisato che, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9685 del 26/05/2020).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno depositato tre documenti, che tuttavia non risultano riconducibili alle ipotesi consentite dall’art. 372 c.p.c., essendo, piuttosto, offerti a supporto delle censure formulate (verbale di accertamento e notificazione della Guardia di finanza e sentenze del giudice penale).

4. I prim i due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto pongono questioni fra loro connesse, devono essere respinti.

4.1. A i sensi dell’art. 221, comma 1, c.p.c., «La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato».

La menzionata «verità» non assume lo stesso valore per tutti i documenti, poiché la valenza probatoria degli stessi è dalla legge differenziata a seconda della loro natura.

In particolare, l’art. 2700 c.c. precisa che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La scrittura privata, invece, ai sensi dell’art. 2702 c.c., «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta».

La querela di falso costituisce, dunque, il rimedio che l’ordinamento fornisce alla parte a cui risulta riconducibile una scrittura riconosciuta (o considerata ex lege riconosciuta) per escludere ilcollegamento con colui che appare essere il suo autore.

Non assume invece rilievo il contenuto della scrittura, perché ad esso l’art. 2702 c.c. non attribuisce il valore di piena prova, sicché non è rilevante la circostanza che si tratti di una dichiarazione di volontà o solodi una dichiarazione di scienza.

In altre parole, il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità.

La querela di falso è, dunque, esperibile nel caso di falsità materialedella scrittura privata, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24841 del 06/11/2020; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 14/05/20199).

Ancora diverso è il caso, verificatosi nella specie, in cui la scrittura privata proven ga non già dalla parte contro la quale è prodotta, ma da un terzo estraneo alla lite : in tale ipotesi non si applica la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c. né quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., atteso che la scrittura costituisce una prova atipica di valore puramente indiziario, il cui contenuto è contestabile con ogni mezzo e che può contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo(Cass.

S.U. n. 15169/2010; conf., da ultimo e fra molte, Cass. nn. 38805/2021, 21554/2020 , Cass.6650/2020, ).

Vero è che, sempre con la sentenza n. 15169/2010, le S.U. hanno precisato che la querela di falso è ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo , qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilità, come ad es. (oltre che nel caso del testamento olografo o della cambiale) nel caso in cui il soggetto che l’ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale è prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne sia procuratore o institore, così che debba presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima.

Anche in quest’ultima ipotesi, tuttavia, la querela è ammessa al solo fine di contestare la provenienza della scrittura da quel terzo, mentre nella fattispecie in esame è pacifico che il il cd, . brogliaccio sia stato compilato dal dipendente della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], oltretutto (a prescindere dalla mancanza di prova della sua affermata qualità di institore) non certo su in dicazione, bensì ad insaputadella (contro la) datrice di lavoro. 4.2.A diverse conclusioni non può condurre la considerazione della particolare disciplina prevista per le scritture contabili, in virtù del disposto dell’art. 2709 c.c., ove si afferma che «I libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno - prova contro l’imprenditore…».

La norma richiama, infatti, le scritture contabili provenienti dall’imprenditore, sicché le mere annotazioni provenienti da terzi, diversi dall’imprenditore, non possono essere considerate scritture contabili dello stesso.

Inoltre, anche quan d o tali scritture provengono dall’imprenditore, e sono qualificabili come scritture contabili, l’articolo sopra richiamato non attribuisce valenza di piena prova fino a querela di falso, sancendo soltanto che tali scritture fanno prova, suscettibile di valutazione da parte del giudice, senza che sia necessario proporre querela di falso per essere contrastate (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23414 del 19/09/2019). 5.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Com’è noto, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019). 6.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza nei soli confronti dell’Agenzia delle entrate, risultando tardiva la notifica del controricorso degli altri intimati. 8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’Agenzia delle entrate, che liquida in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3411/2020 promosso da C.P.H. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, via A. Gramsci 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati inSondrio, via Vanoni 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4376/2019, pubblicata il 04/11/2019 e notificata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] C.P.H. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., società che gestisce un ristorante, e i suoi soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , convennero in giudizio davanti al Tribunale di Sondrio il Ministero dell’interno e l’Agenzia delle entrate per far accertare la falsità del documento denominato “manoscritto” o “brogliaccio”, posto a base del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza del 19/11/2011 quale rappresentazione dei maggiori incassi , non contabilizzati, dell’esercizio commerciale, sulla cui base erano stati adottati pluri mi avvisi di accertamento nei confronti d ella s.n.c. , impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio. L’Agenzia delle entrate si costituì in giudizio chiedendo il rigetto delladomanda. Intervennero in giudizio, a sostegno dell’Agenz ia, Ferucio.Alberoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dipendenti della società, che avevano prodotto il menzionato documento in vertenze di lavoro, per ottenere dalla società il pagamento della retribuzione ritenuta dovuta in conseguenza delle maggiori ore di lavoro in esso annotate. Il t ribunale dichiar ò inammissibile la querela di falso , affermando che il documento impugnato era privo di sottoscrizione e, dunque, non poteva essere considerato una scrittura privata. Per quanto in questa sede ancora interessa, l’appello proposto dai soccombenti contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Milano, che, con sentenza del 4.11.2019, ha ritenuto la querela inammissibile per una ragione diversa da quella indicata dal primo giudice, cioè evidenziando che il brogliaccio , diretto a dimostrare meri fatti e assimilabile a una dichiarazion e di scienza priva di valore negoziale, non aveva l’efficacia probatoria di una scrittura riconosciuta, ma costituiva, piuttosto, un mero elemento di prova valutabile liberamente dal giudice. C.P.H. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ClaudioSilvestri e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza formulando tre motivi di impugnazione. I tre dipendenti della società e l’Agenzia delle entrate si sono difesi con separati controricorsi. I ricorrenti ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Zagnane e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 221 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato l’inammissibilità della querela di falso, proposta contro un documento, qualificato come dichiarazione di scienza, e non di volontà, come tale, ritenuto privo dell’efficacia probatoria stabilita all’art. 2702 c.c., così operando una distinzione non contemplata dalla legge. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla prospettata particolare valenza probatoria (soprattutto nel contenzioso tributario) del manoscritto in questione, quale scrittura contabile proveniente da un terzo, che avrebbe dovuto portare ad ammettere la querela di falso, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per omessa motivazione sul punto, in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., riferiti all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., in relazione alla immotivata condanna integrale dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in presenza di una soccombenza reciproca, tenuto conto che il giudice del gravame aveva confermato solo in parte la decisione impugnata, e sulla base di una diversa motivazione, accogliendo comunque alcune delle censure degli appellanti. 2. È inammissibile per tardività il controricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della notificazione del ricorso il 13/01/2020, e quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c., intervenuta lunedì 24/02/2020 (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19570 del 30/09/2015; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22269 del 02/11/2010). 3. È inammissibile anche la produzione documentale allegata dai ricorrenti alla memoria depositata. Questa Corte ha più volte precisato che, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9685 del 26/05/2020). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno depositato tre documenti, che tuttavia non risultano riconducibili alle ipotesi consentite dall’art. 372 c.p.c., essendo, piuttosto, offerti a supporto delle censure formulate (verbale di accertamento e notificazione della Guardia di finanza e sentenze del giudice penale). 4. I prim i due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto pongono questioni fra loro connesse, devono essere respinti. 4.1. A i sensi dell’art. 221, comma 1, c.p.c., «La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato». La menzionata «verità» non assume lo stesso valore per tutti i documenti, poiché la valenza probatoria degli stessi è dalla legge differenziata a seconda della loro natura. In particolare, l’art. 2700 c.c. precisa che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La scrittura privata, invece, ai sensi dell’art. 2702 c.c., «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta». La querela di falso costituisce, dunque, il rimedio che l’ordinamento fornisce alla parte a cui risulta riconducibile una scrittura riconosciuta (o considerata ex lege riconosciuta) per escludere ilcollegamento con colui che appare essere il suo autore. Non assume invece rilievo il contenuto della scrittura, perché ad esso l’art. 2702 c.c. non attribuisce il valore di piena prova, sicché non è rilevante la circostanza che si tratti di una dichiarazione di volontà o solodi una dichiarazione di scienza. In altre parole, il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità. La querela di falso è, dunque, esperibile nel caso di falsità materialedella scrittura privata, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24841 del 06/11/2020; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 14/05/20199). Ancora diverso è il caso, verificatosi nella specie, in cui la scrittura privata proven ga non già dalla parte contro la quale è prodotta, ma da un terzo estraneo alla lite : in tale ipotesi non si applica la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c. né quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., atteso che la scrittura costituisce una prova atipica di valore puramente indiziario, il cui contenuto è contestabile con ogni mezzo e che può contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo(Cass. S.U. n. 15169/2010; conf., da ultimo e fra molte, Cass. nn. 38805/2021, 21554/2020 , Cass.6650/2020, ). Vero è che, sempre con la sentenza n. 15169/2010, le S.U. hanno precisato che la querela di falso è ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo , qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilità, come ad es. (oltre che nel caso del testamento olografo o della cambiale) nel caso in cui il soggetto che l’ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale è prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne sia procuratore o institore, così che debba presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima. Anche in quest’ultima ipotesi, tuttavia, la querela è ammessa al solo fine di contestare la provenienza della scrittura da quel terzo, mentre nella fattispecie in esame è pacifico che il il cd, . brogliaccio sia stato compilato dal dipendente della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], oltretutto (a prescindere dalla mancanza di prova della sua affermata qualità di institore) non certo su in dicazione, bensì ad insaputadella (contro la) datrice di lavoro. 4.2.A diverse conclusioni non può condurre la considerazione della particolare disciplina prevista per le scritture contabili, in virtù del disposto dell’art. 2709 c.c., ove si afferma che «I libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno - prova contro l’imprenditore…». La norma richiama, infatti, le scritture contabili provenienti dall’imprenditore, sicché le mere annotazioni provenienti da terzi, diversi dall’imprenditore, non possono essere considerate scritture contabili dello stesso. Inoltre, anche quan d o tali scritture provengono dall’imprenditore, e sono qualificabili come scritture contabili, l’articolo sopra richiamato non attribuisce valenza di piena prova fino a querela di falso, sancendo soltanto che tali scritture fanno prova, suscettibile di valutazione da parte del giudice, senza che sia necessario proporre querela di falso per essere contrastate (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23414 del 19/09/2019). 5.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Com’è noto, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019). 6.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 7. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza nei soli confronti dell’Agenzia delle entrate, risultando tardiva la notifica del controricorso degli altri intimati. 8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’Agenzia delle entrate, che liquida in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulter
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