CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla mancata ammissione al rito abbreviato con conseguente riduzione della pena ed il rigetto del ricorso nel resto udito il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo nei motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisio'ne indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Bari, investita dell'impugnazione dell'imputato, restituito nel termine per impugnare a seguito della declaratoria di non esecutività della sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 175 cod. pen., ha confermato la pronunzia con cui la Corte di assise di Foggia, in data 24 novembre 2009, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di omicidio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]„ condannandolo alla pena di ventuno anni di reclusione. 1.1. I giudici di merito hanno posto a fondamento del giudizio di colpevolezza nei confronti del Vrapi le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], valorizzando, altresì, la circostanza obiettiva del suo immediato allontanamento dal luogo del delitto. Il movente dell'omicidio„ è stato individuato nelle resistenze frapposte dalla vittima, impiegata nella raccolta dei pomodori, all'imposizione, proveniente da [OSCURATO:PERSONA] ma condivisa dai complici, della corresponsione, a titolo parassitario, di una quota della retribuzione percepita. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell'illustrata sentenza nonché dell'ordinanza emessa all'udienza del 10 luglio 2020 con cui è stata rigettata la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato. L'impugnazione sviluppa sette motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo è dedotta erronea applicazione di legge processuale con riferimento alla mancata ammissione al rito abbreviato. La richiesta di rito alternativo, proposta nell'atto di appello e ribadita in udienza, è stata ritenuta inammissibile "per tardività" in violazione del principio di diritto, ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, analiticamente richiamata, alla stregua del quale la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 28, aprile 2014 n., 67 - applicabile ricorrendo le condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis, comma 1, della predetta legge inserito dalla legge, 11 agosto 2014, n. 118 - attribuisce all'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, la facoltà di chiedere al giudice investito dell'impugnazione l'ammissione ai riti alternativi al dibattimento. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, trattati congiuntamente, si deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. nonché di quelle relative all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ed al decreto che ha disposto il giudizio di primo grado.La Corte di assise di appello ha ritenuto valide tali notifiche pur eseguite ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. ad imputato dichiarato latitante in difetto delle condizioni di legge, apprezzando, a tal fine, la sua condotta come volontaria sottrazione al provvedimento di custodia in aperto contrasto con il contenuto dell'ordinanza di restituzione nel termine. Evidenzia il ricorrente che il decreto di latitanza è stato emesso il 6 aprile 2007, sulla scorta dell'esito negativo delle ricerche effettuate otto anni prima in vista dell'accertamento dell'irreperibilità, dichiarata con decreto del GIP in data 22 settembre 1999. Lamenta che gli atti pregressi alla dichiarazioni di latitanza sono stati notificati con il rito degli irreperibili e che al momento dell'emissione del decreto ex art. 295 cod. proc. pen. non sussistevano elementi idonei a modificare il convincimento del giudici sulla condizione dell'imputato. Un così rilevante lasso temporale tra l'esecuzione delle ricerche e l'emissione del provvedimento, che si fonda sul loro esito, si pone in contrasto con l'obbligo, sancito dall'art. 295 cod. proc. pen., di trasmissione «senza ritardo» del verbale attestante le vane ricerche al giudice che ha emesso il titolo cautelare e conduce ad un risultato contrario alle finalità della norma e tale da arrecare, in ultimo, non marginale vulnus alle prerogative difensive. Sotto il profilo del vizio di motivazione, evidenzia che il convincimento relativo al carattere volontario della sottrazione di [OSCURATO:PERSONA] all'esecuzione della misura cautelare emessa a suo carico, oltre che ad essere smentito dalla circostanza pacifica che il Vrapi dopo l'anno 1999 si era definitamente stabilito nel paese natale creandosi una famiglia e affrontando una vita normale, tanto da essere agevolmente rintracciato ed arrestato nel 2018, è platealmente contraddetto dall'intervenuta restituzione nel termine, che trova il suo fondamento proprio sulla carenza di prova in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato del procedimento sin dal suo inizio, quindi,da un momento precedente a quello in cui era stata emessa l'ordinanza custodiale a suo carico. 3.2. Con il quarto ed il quinto motivo, trattati anche essi congiuntamente, si eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione con riferimento all'utilizzazione ai fini della decisione sia delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dai testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia dei verbali di individuazione fotografica sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha utilizzato per la decisione i verbali di sommarie informazioni sul presupposto erroneo della sopravvenuta irripetibilità di cui all'art.512 cod. proc. pen.e quelli di individuazione fotografia pur se eseguite in assenza dell'interprete da persone che non comprendevano né parlavano la lingua italiana. 4. Con il quinto motivo, eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 143-bis cod. proc. pen.La Corte di assise di appello ha ritenuto, in violazione della citata norma, introdotta dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che l'assenza dell'interprete in sede di assunzione della prova non costituisca una ipotesi di nullità o di inutilizzabilità. 3.5. Con il settimo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'acquisizione di elementi favorevoli quali la giovane età, la condizione di clandestino vittima dello sfruttamento della mano d'opera illegale ed di incensurato nonché la consumazione del reato in epoca risalente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. Vanno, per ragioni di ordine logico, preliminarmente esaminati il secondo ed il terzo motivo che pongono questioni di natura processuale astrattamente idonee ad incidere sul valido svolgimento dell'intero procedimento; esse, infatti, concernono la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio. Ritiene il collegio che le censure non siano fondate. 1.1. Le notifiche degli atti indicati dal ricorrente sono state correttamente eseguite attesa la legittimità del provvedimento con cui il giudice procedente ha dichiarato lo stato di latitanza. Come già osservato a questa Corte nella sentenza, in data 13 novembre 2019, che ha deciso il ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], l'art. 295, comma 1, cod. proc. pen., pur disponendo che il verbale di vane ricerche sia trasmesso "senza ritardo" al giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare ineseguita al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per emettere decreto di latitanza, non contempla un termine perentorio per l'adempimento, sicché tale ultimo provvedimento non può ritenersi, anche in ragione del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., viziato o inefficace sol perché fondato sulle risultanze delle ricerche effettuate otto anni prima. D'altra parte, la condizione di latitanza, che ha come presupposto indefettibile la volontaria sottrazione all'esecuzione dei provvedimenti coercitivi indicati dall'ad 296, comma 1, cod. proc. pen. non è assimilabile alla condizione di irreperibilità che ha come presupposto soltanto il mancato rintraccio dell'imputato a seguito di ricerche in luoghi specificamente indicati. Solo per le notificazioni all'imputato irreperibile è prevista, dal sistema delineato dagli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. la necessità periodica di ripetere le ricerche al fine di verificare la permanenza della situazione posta a fondamento dell'emissione del decreto di irripetibilità, provvedimento che, proprio per tale ragione, è connotato da una efficacia limitata nel tempo. Le differenze tra la condizione di latitante e quella di irreperibile e l'impossibilità di uniformare la disciplina dettata dal codice di rito per le notifiche agli imputati latitanti a quella relativa alle notifiche agli imputati irreperibili è stata in più occasioni sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità. E' stato, ad esempio, affermato che non determina la nullità del decreto di latitanza l'esecuzione a cura della polizia giudiziaria delle ricerche prodromiche alla sua emissione solo nei luoghi solitamente frequentati dall'interessato senza osservare le specifiche prescrizioni ed i criteri dettati dall'art. 169 cod. proc. pen., comma 4, in tema di irreperibilità, (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792; Sez. 5, n. 5932 del 06/10/2011, dep. 2012, Radu, Rv. 252154). Più in generale, si è precisato che, ai fini della dichiarazione di latitanza, la completezza delle ricerche deve essere valutata non con riferimento a parametri prefissati, ma avendo riguardo alle concrete evenienze di fatto, e, in particolare, alla connotazione dell'attività criminosa ed alla condizione personale del soggetto, con la conseguenza che non è in ogni caso necessario estendere gli accertamenti all'estero nei luoghi indicati dall'art. 169 cod. proc. pen., comma 4, (Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017Lleshaj Rv. 270569; Sez. 6, n. 47528 del 13/11/2013, Rv. 257279). 1.2. Quanto ai rapporti tra dichiarazione di latitanza e la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, va ricordato che il giudizio concernente la valutazione dei presupposti per l'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale è del tutto autonomo rispetto al giudizio concernente l'accertamento dell'effettiva conoscenza del procedimento. Non vi è infatti alcuna coincidenza tra la conoscenza presupposta prevista dall'art. 296 cod. 3 proc. pen. e la conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento relativa al procedimento incidentale della rimessione in termini. In questa seconda ipotesi, il giudice non può arrestarsi all'esame della, pur ritenuta, ritualità formale della notifica ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza dell'atto, considerato che l'art. 175 cod. proc. pen., comma 3, - come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella L. n. 60 del 2005 - ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento - che in passato doveva essere fornita dall'interessato - una sorta di presunzione "iris tantum" di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l'onere di reperire agli atti l'eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l'interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre impugnazione (Sez. 4, n. 3564 del 12/01/2012, Amendola, Rv. 252669). Il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza ex art. 296 cod. proc. pen., non postula, invece, necessariamente la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato possa essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima alla esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore, ex art. 165 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827; Sez. 5, n. 4114 del 09/12/2009, dep. 2010, Hasanbelliu e altri, Rv. 246098). 1.3. La Corte territoriale, a fronte della deduzione difensiva limitata alla mancata conoscenza dell'ordinanza cautelare, ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il ricorrente, al momento della declaratoria della latitanza, si trovasse nelle condizioni di sapere che un siffatto provvedimento restrittivo della libertà personale potesse essere emesso nei suoi confronti e che, conseguentemente, sussistessero le condizioni affinché il giudice legittimamente emettesse ai sensi degli artt. 295 e 296 cod. proc. pen, il decreto di latitanza che ha giustificato l'esecuzione delle successive notificazioni mediante consegna al difensore, ex art. 165 cod. proc. pen. Più in particolare, la Corte ha evidenziato che il Vrapi, subito dopo l'omicidio, si era improvvisamente allontanato dal podere dove dimorava unitamente agli altri connazionali, a vario titolo coinvolti nel fatto di sangue, facendo perdere le sue tracce sin dal 21 settembre 1999, quando venivano eseguite le prime ricerche, circostanza che aveva reso inesigibile la prima misura cautelare emessa il successivo 24 novembre. L'imputato era rimasto irrintracciabile anche negli anni successivi, allorquando erano state disposte le ricerche per dare esecuzione alla sentenza divenuta irrevocabile prima della restituzione del termine anche attraverso il coinvolgimento dell'Interpol e l'emissione di mandato di arresto europeo. Si tratta di elementi da cui può, logicamente, trarsi la conclusione che l'interessato si sia reso irrintracciabile, se non per essere venuto a conoscenza della avvenuta emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale quanto meno,sapendo che quel provvedimento poteva essere emesso. La Corte distrettuale ha, invece, escluso la rilevanza della ricostruzione alternativa dell'imputato - che aveva sostenuto di essersi allontanato dal territorio nazionale non per sfuggire alla possibile cattura, ma per tornare in Albania dove aveva condotto vita regolare - osservando che essa era fondata su mere asserzioni prive, per di più, delle necessarie indicazioni temporali.Tali argomentazioni sono state contestate del ricorrente solo con il riferimento ad atti asseritamente contenuti nel procedimento incidentale per la restituzione del termine ma non allegati al ricorso così da renderlo autosufficiente. 3. Il primo motivo, relativo all'omessa celebrazione del giudizio abbreviato, è invece fondato. La Corte si è limitata ad osservare che la richiesta di definizione del procedimento con il rito alternativo, pur proposta dall'imputato con l'atto di appello e ribadita in udienza, era comunque «intempestiva». L'assunto è erroneo. Risulta dalla sentenza e dagli atti contenuti nel fascicolo processale, consultabili in questa sede per la natura processuale della questione posta, che l'imputato, a prescindere dalla conoscibilità della misura coercitiva, valutata ai fini della dichiarazione di latitanza, non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento né ha volontariamente rinunciato a comparire e, proprio per tale ragione, ha beneficiato della restituzione del temine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata. In siffatta situazione, come chiarito da questa Corte nella sua massima espressione, all'imputato deve essere riconosciuta la facoltà di richiedere con il primo atto di impulso processuale, quindi con l'atto l'appello, la facoltà di avvalersi dei riti alternativi a nulla rilevando la scadenza dei termini perentori previsti dal codice di rito per accedervi (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107). A questa conclusione conduce l'interpretazione, costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, della disposizione dell'art. 175, comma 2, cod. pen., nel testo anteriforma. La contraria opzione ermeneutica, d'altra parte, lederebbe gravemente non solo il diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma e, indirettamente, dall'art. 117, primo comma, Cost ma anche il principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost. «non potendosi diversamente giustificare la disparità di trattamento rispetto all'imputato che abbia avuto conoscenza del procedimento ed abbia quindi potuto liberamente valutare la possibilità di accedere ai riti alternativi». t Né tale facoltà è preclusa dalla fase processuale in cui versa il procedimento dopo la restituzione del termine per impugnare la semenza contumaciale. Non vi è, infatti, alcuna incompatibilità il giudizio abbreviato ed il giudizio di appello.Dopo le modifiche apportate all'assetto dell'istituto dalla legge n. 479 del 1999 e da alcune sentenze della Corte Costituzionale (tra le altre la n. 169 del 2003 e la n. 273 del 2014), «il giudizio abbreviato non può più considerarsi incompatibile con l'innesto nella fase del dibattimento» (sent. n. 333 del 2009) atteso che «l'esigenza della corrispettività fra riduzione di pena e deflazione processuale non può prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa, dichiarato inviolabile dall'art. 24, secondo comma, Cost.» (sent. n. 237 del 2012). 4. Conclusivamente la sentenza impugnata va, in accoglimento del primo motivo di ricorso, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bari che, uniformandosi al principio di diritto enunciato, dovrà nuovamente esaminare e decidere sulla richiesta di ammissione al rito alternativo ex art. 438 cod. proc. pen., selezionando, in caso di accoglimento, il compendio probatorio utilizzabile per la decisione nel contraddittorio delle parti. Non può, invece, essere accolta la richiesta, formulata dal Procuratore generale nelle conclusioni, di operare direttamente in esito al giudizio di legittimità la riduzione della pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., dovendo ancora il giudice del merito, limitatosi alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rito alternativo per intempestività, esercitare apprezzamenti in tema di ammissione del rito e di delimitazione della piattaforma probatoria utilizzabile. 5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe le doglianze dedotte nei motivi non esaminati