CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10657/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2 7429 /20 20 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o da ll’av v. [OSCURATO:PERSONA] in forzadi procura speciale in atti (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale del lo Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campanian. 828 / 23 / 20 depositata i n data 28/ 01 /2 020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 1 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Oggetto:notifica cartella dipagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] r icorreva avverso l'intimazione di pagamento notificatagli da parte del riscossore relativa a svariate cartelle relativi ai periodi di imposta dal 1997 al 2006; di tali atti presupposti il contribuente eccepiva l'inesistenza , quali atti notificatia mezzo PEC senza attestazione di conformità; eccepiva inoltrela prescrizione dei crediti riferiti alle cartelle impugnate; - il giudice di primo grado accoglieva il ricorso in parte annullando quattro delle cartelle impugnate; rigettava nel resto l’impugnazione; - appellava il contribuente; - con la sentenza oggetto di ricorso di fronte a questa Corte la CTR harigettato il gravame del contribuente; - ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi di ricorso; resistecon controricorso Agenzia delle Entrate – riscossione; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione si duole della violazione e falsa applicazionedell’art. 26 del d.P.R. n. 60 2 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R.n. 600 del 1973 e dell’art. 36 del d. Lgs. N. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR campanaerroneamente affermato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento n. 0712007019156767900 e n. 0712010 0067977605000 prodromic he al l'intimazione di pagamento impugnata, con carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnatasub specie di motivazione apparente; - ritiene parte ricorrente, in sintesi, che la CTR abbia rigettato l'appello del contribuente con considerazioni e affermazioni che non estrinsecano il percorso argomentativo che l'ha condotta decisionedato che non è dato comprendere quale documentazione la CTR abbia esaminato e la valenza probatoria delle stesse per sconfessare quanto emerso dalle relate di notifica prodotto dal concessionario,posto a confronto con quanto invece attestato nel certificatostorico di residenza prodotto dal contribuente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo, così come articolato, è infondato; - dalla lettura della sentenza impugnata si evince infatti che secondola CTR “dalla documentazione prodotta dall'agenzia delle entrate riscossione emerge che la cartella 07120070191567679000 risulta notificata al contribuente in Napolialla via Zara 81 in data 19 maggio 2008 mediante consegna dell'atto a tale battaglia Rita, qualificatosi quale persona addetta alla casa”. A fronte di tali risultanze dagli atti del procedimento notificatorio,la CTR ha dimostrato in motivazione di aver preso in esamela documentazione relativa alla residenza del contribuente -vale a dire le certificazioni anagrafiche prodotte in atti e trascritte inricorso per cassazione - dal momento che essa ben chiarisce in primoluogo come “… che il predetto luogo fosse un domicilio del destinatario dell'atto da notificare emerge dall'accettazione dell'atto da parte della persona che lo ha ricevuto e dalla qualificazione di se stessa che la stessa ne ha fatto per cui nulla può essere addebitato all'incaricato della notifica tenuta valuta unicamentelo stato di evidente capacità della stessa”; - ancora, ribadisce la sentenza impugnata che “in merito all'avvenutanotifica della prima cartella in via Zara di Napoli, che il contribuente assume non essere mai stata la sua residenza facendone discendere la novità della notifica in quanto non effettuatapresso il domicilio fiscale, il collegio ribadisce…”; - tale affermazione consente di ritenere come l'eccezione posta dal contribuente che sostiene non aver mai risieduto all'epoca della notificain via Zara di Napoli essendo invece residente il Marigliano viaMontagna numero 5, sia stata presa in esame ma in concreto disattesa poiché il giudice dell'appello ha ritenuto che “… l'avvenuta accettazione dell'atto da parte della persona capace qualificatasiquale addetta a quella abitazione impone di ritenere che in quel momento quello era il domicilio del destinatario dell'atto da notificare che certamente prevale rispetto ad una proceduradi reperibilità, sia pure relativa, che altrimenti avrebbe Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dovutoessere attivata con riferimento al luogo di residenza dello stessocontribuente”; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R.n. 600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 e n. 4 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dinorme di diritto e nullità della sentenza per avere il giudice di appello erroneamente affermato la regolarità della notifica della cartelladi pagamento n. 07120090090021763801000 prodromica all'intimazionedi pagamento impugnata; - sostiene il contribuente che i giudici d'appello hanno mancato di esprimere una valutazione critica delle questioni dedotte dall'appellante con i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, motivi supportati dalle risultanze del certificato storico di residenza richiamato (secondo il quale all'epoca della notifica il contribuente era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] M ontagna numero5); - i l motivo , nella parte in cui propone una censura motivazionale , è infondato; - invero, la motivazione della CTR, congrua, si è pronunciata sui fattidi causa e, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia statocomunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti. Nonessendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabilenelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). In questocaso, la motivazione esiste, risulta ampia e chiara, priva di contraddizioni; essa raggiunge quindi il c.d. “minimo costituzionale” consentendo il controllo sul percorso logico – giuridicosvolto; - nella seconda sua articolazione , in cui si d uole del mancato esame delle risultanze anagrafiche, il motivo è parimenti privo di fondamento; - l a CTR fa qui riferimento, sia pure sintetico, alla “documentazione prodotta” dalla quale si evince il perfezionamento della notifica secondo la procedura di reperibilità attiva in assenza del destinatario dal suo domicilio “in via M ontagna 5 di Marigliano”, con ciò dimostrando di aver non solo esaminato gli atti del procedimento notificatorio ma di avere anche rilevato la coincidenza tra l'indirizzo indicato nell'atto da notificare - la cartella,anche trascritta in ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di specificità e localizzazione - il certificato anagrafico prodottodal contribuente; - il terzo motivo di gravame deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 11 del d. Lgs. N. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - sostiene parte ricorrente che la pronuncia gravata ha reso motivazioneomessa insufficiente contraddittoria con riguardo alla questioneconcernente la nullità/inesistenza della rappresentanza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 e della costituzione in giudizio dell' A genzia delle entrate riscossionetramite avvocato del libero foro; - i l motivo è infondato sia quanto alla censura motivazionale, sia quantoalla questione di diritto che pone, sostenendo la invalidità di detta modalità di partecipazione al processo da parte del Riscossore; - l a questione della difesa in giudizio del nuovo ente è stata affrontata di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. 31241 del 29/11/2019; Cass. n. 31241 del 29/11/2019), che hanno enunciato, nell'interesse della legge e per risolvere la devoluta questione di massima di particolare importanza, i seguentiprincipi di diritto: "(a) impregiudicata la generale facoltà diavvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Agenziadelle Entrate - Riscossione si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflittoe, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933,di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocatidel libero foro - nel rispetto degli art. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottatiai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; (b) quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del liberoforo discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilitàdi questa di assumere il patrocinio, la costituzione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 dell'Agenziaa mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente eimplicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senzabisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudiziodi legittimità"(Cass. S.U. sent. n. 30008/2019) ; - q uanto alla difesa in giudizio, il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n. 225/2016, dispone: " l 'ente è autorizzatoad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi,sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generaledeliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546". Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell'articolo 4- nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che "il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizionedell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamentenei casi in cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 riservatisu base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Statoad assumere il patrocinio" ; - t ale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc , che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie ve rtano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato e su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle; - i l legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorrein primo luogo fare riferimento onde verificare la validità delmandato difensivo. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporreagli organi di vigilanza – opera , dunque , solo nel caso incui A.d.E.R., nonostante la specifica controversia rientri, in forza dellaconvenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato,che non intenda di essa avvalersi ; - i n sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimentodell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del liberoforo sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentarie che oltretutto, per principio generale, non sono in gradodi interferire sulle norme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale,per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzodell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all'A.d.E.R.; - p ertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d. L gs. n. 546 del 1992, secondo cui l 'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopolidi cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agentedella riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 sovraordinata,non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica - del libero foro") dettatedalla prima parte dello stesso comma 8 ; - i n conclusione, nel caso in esame, anche alla luce dello ius superveniens, l'A.d.E.R. ben poteva costituirsi con avvocato del liberoforo, co me correttamente ha ritenuto il giudice di merito; - c onseguentemente il ricorso è rigettato; - le spese sono liquidate secondo la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento d