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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05089/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, con riguardo alla doglianza in questione, la Corte territoriale ha correttamente rilevato (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio; con detto legale aveva avuto rapporti diretti rendendo interrogatorio alla sua presenza e presso tale professionista era stata effettuata la notifica del decreto di citazione a giudizio detto legale ben prima della rinuncia al mandato; che per giurisprudenza consolidata la designazione di un difensore di fiducia (come avvenuto nella specie) costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte dell'imputato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (cfr. Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riqualificazione della condotta contestata nel reato di cui all'art. 641 cod. pen., è fondato su argomentazioni pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e correttamente disattese dalla Corte di merito che ha escluso il mero inadempimento civilistico indicando specifici elementi fattuali da cui evincere che l'obbligazione era stata conclusa con il proposito di non adempierla e dissimulando la solvibilità ( pagina 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello escluso la diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. per assenza di elementi positivi ( argomento sufficiente a motivare il diniego) e ritenuto congrua, in relazione al caso concreto, una sanzione inferiore alla linea mediana del range edittale. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, con riguardo alla doglianza in questione, la Corte territoriale ha correttamente rilevato (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio; con detto legale aveva avuto rapporti diretti rendendo interrogatorio alla sua presenza e presso tale professionista era stata effettuata la notifica del decreto di citazione a giudizio detto legale ben prima della rinuncia al mandato; che per giurisprudenza consolidata la designazione di un difensore di fiducia (come avvenuto nella specie) costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte dell'imputato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (cfr. Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riqualificazione della condotta contestata nel reato di cui all'art. 641 cod. pen., è fondato su argomentazioni pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e correttamente disattese dalla Corte di merito che ha escluso il mero inadempimento civilistico indicando specifici elementi fattuali da cui evincere che l'obbligazione era stata conclusa con il proposito di non adempierla e dissimulando la solvibilità ( pagina 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello escluso la diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. per assenza di elementi positivi ( argomento sufficiente a motivare il diniego) e ritenuto congrua, in relazione al caso concreto, una sanzione inferiore alla linea mediana del range edittale. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 di
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