CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2017
Cassazione n. 19307/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 6014/01/17, depositata il 03/07/2017, notificata il06/07/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante della DE.AN. s.r.l. unipersonale (esercente attivitàNumero registro generale 23775/2017Numero sezionale 4774/2026Numero di raccolta generale 19307/2026Data pubblicazione 11/06/2026di commercio all’ingrosso di alimentari e tabacco), e a [OSCURATO:PERSONA] eGennaro Pisco quali soci di fatto ed autori delle contestate violazioni,l’avviso di accertamento n. TF3030305058/2014, con il quale, in relazioneall’anno 2009, erano state determinate induttivamente a carico dellapredetta società, stante l’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi, maggiori imposte a titolo di Ires (euro 95.453,00), Irap (euro16.730,00) e Iva (euro 347.102,00), oltre interessi e sanzioni, ai sensidegli artt. 39, comma 2, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.L’accertamento traeva origine dal processo verbale di constatazione(di seguito, p.v.c.) della Guardia di Finanza del 20/10/2012, dal quale eraemerso - all’esito di una complessa indagine fiscale sfociata anche in unprocedimento penale instaurato, ex artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74/2000, peromessa dichiarazione dei redditi, nonché per occultamento e distruzione didocumenti contabili - che la predetta società, nell'ambito di un ampiomeccanismo fraudolento perpetrato ai danni dell'erario, aveva svolto, avantaggio dei beneficiari della frode, il ruolo di “società filtro”, utilizzatacome centro di imputazione meramente formale dei rapporti giuridici. Inparticolare, i fratelli Eduardo e [OSCURATO:PERSONA] producevano ed utilizzavanofalse attestazioni con i dati identificativi di una società francese, la “ACM”,tramite le quali acquistavano, dai maggiori fornitori italiani, prodottialimentari in sospensione d’Iva, apparentemente destinati al commerciooltreconfine ma, in realtà, venduti ad imprese operanti nel territorionazionale, con conseguente evasione d’imposta.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, impugnavanol’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli,negando di aver mai ricoperto il ruolo di soci e gestori di fatto della societàverificata.La CTP, con separate sentenze, accoglieva i ricorsi, ritenendo nonprovata la qualità di “soci di fatto” dei contribuenti.Numero registro generale 23775/2017Numero sezionale 4774/2026Numero di raccolta generale 19307/2026Data pubblicazione 11/06/20262. L’Agenzia delle entrate appellava entrambe le statuizioni dinanzialla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, riuniti igravami, li rigettava, ritenendo che non sussistesse «prova sufficientedella riconducibilità ai fratelli Pisco delle eventuali irregolarità commessedalla DE.AN s.r.l. Unipersonale».3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.I contribuenti resistono con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 04/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c., con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.Anche i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR omessodi esaminare, valutare e considerare nel loro complesso gli elementifattuali e presuntivi con i quali l’Ufficio aveva evidenziato il ruolo deicontribuenti quali legali rappresentanti di fatto della DE.AN. s.r.l.La sentenza impugnata è affetta da motivazione apparente,insufficiente ed inadeguata, in quanto non indica l’iter logico seguito,omette di esaminare le critiche mosse in sede di appello alla sentenzadella CTP e di valutare unitariamente, anziché atomisticamente, glielementi presuntivi riportati nell’avviso di accertamento, nonché diconsiderare che l’Ufficio, sia pure con prova presuntiva, aveva dimostratola natura illecita delle operazioni commerciali societarie, la riferibilitàsoltanto formale della rappresentanza della società ad [OSCURATO:PERSONA] ela conseguente esistenza di un sodalizio di fatto nella gestione dellaDE.AN. s.r.l.Numero registro generale 23775/2017Numero sezionale 4774/2026Numero di raccolta generale 19307/2026Data pubblicazione 11/06/2026In particolare, il disegno fraudolento - basato sull’attività dei fratelliPisco che simulavano trasporti oltreconfine per beneficiare di esenzionid’imposta e per accreditarsi presso i propri clienti come fornitori in gradodi praticare prezzi concorrenziali - non è stato di fatto esaminato dallaCTR, che ha estrapolato dal materiale probatorio un unico elemento,ritenuto insufficiente, consistente nel ritrovamento della documentazionecontabile della DE.AN. s.r.l. presso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., società facente capoa [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, in fattispecie connesse a quella in esame, basate sulmedesimo filone d’indagine, in cui risultava coinvolta altra societàriconducibile ai fratelli Pisco, i giudici di merito aditi non hanno avutodubbi nel confermare le pretese tributarie contenute negli avvisi diaccertamento inerenti agli anni d’imposta 2007 e 2008.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Occorre premettere che, come ripetutamente affermato daquesta Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dallalegge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure – sollevate invece dall’Ufficio ricorrente - di insufficienza econtraddittorietà della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, e, in tal caso, si concreta una nullitàprocessuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n.22598; Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).Numero registro generale 23775/2017Numero sezionale 4774/2026Numero di raccolta generale 19307/2026Data pubblicazione 11/06/2026Al di fuori delle predette ipotesi il vizio di motivazione può esserededotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formatooggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia (Cass. 12/10/2017, n. 23940), fermorestando che, da un lato, l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie, e che, dall’altro, nell’ipotesi, come quella dispecie, in cui ricorra la cd. “doppia conforme” (ossia sentenze di meritofondate sulle medesime ragioni di fatto), non è ammissibile il motivo di cuial n. 5 dell’art. 360 c.p.c. per il divieto di cui all’ultimo comma dell’art.348-ter c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, applicabileanche all’impugnazione delle sentenze della CTR (Cass. 23/10/2024, n.27547).1.3 Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, nella specie deve, inprimo luogo, escludersi che la sentenza impugnata sia affetta damotivazione apparente, la quale ricorre, per consolidata giurisprudenza diquesta Corte, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).La CTR, tuttavia, ha chiaramente enunciato le ragioni, di fatto e didiritto, poste a fondamento della decisione assunta, avendo affermato,con adeguato percorso logico-giuridico che senz’altro raggiunge il “minimocostituzionale” sul piano della motivazione, che «le circostanze addottedall'Ufficio per sostenere la riconducibilità ai Pisco della gestione dellaNumero registro generale 23775/2017Numero sezionale 4774/2026Numero di raccolta generale 19307/2026Data pubblicazione 11/06/2026DE.AN. non sono sufficienti per qualificarsi prove. In particolare lamovimentazione bancaria del conto corrente della DE.AN. da ricondursi aifratelli, o ad uno dei fratelli Pisco, non è in alcun modo documentata, nonessendo presente in atti alcuna indicazione che specifichi quali attività digestione siano state concretamente svolte dai Pisco, quali specificheoperazioni bancarie siano state svolte per conto della società con unafrequenza e rilevanza tale da giustificare la qualità di soci di fatto oamministratori dedotta dall'Ufficio. Né può essere sufficiente ad avvalorarela tesi dell'appellante, la circostanza relativa al rinvenimento di alcunidocumenti della DE.AN. nel veicolo del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] nel piazzale ove era ubicato il capannone di una societàfacente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi, forse indizianti, non sonocerto sufficienti ad affermarne il valore di precisione e concordanza tale dagenerare una presunzione a carico degli attuali appellati. La mancanza diprova sulla qualità di soci di fatto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] èdecisiva per l'accoglimento della loro impugnazione nei confrontidell'avviso di accertamento in questione, per cui le sentenza[e]impugnata[e] in questa sede devono essere confermate».1.4 Per il resto, le doglianze di parte ricorrente si risolvono in unarichiesta di riesame, nel merito, delle valutazioni istruttorie operate daigiudici di appello, sebbene con il ricorso per cassazione la parte non possarimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione dellafattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede dilegittimità (Cass. 07/12/2017, n. 29404; Cass. 28/02/2019, n. 5811;Cass. 04/12/2020, n. 27899; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass.22/11/2023, n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927).2. Con il secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perNumero registro generale 23775/2017Numero sezionale 4774/2026Numero di raccolta generale 19307/2026Data pubblicazione 11/06/2026non aver la CTR considerato che il ruolo di amministratori di fatto deifratelli Pisco e la fittizietà delle operazioni dagli stessi poste in essereemergevano, in modo inequivocabile, dal p.v.c. della Guardia di Finanza,sicché nessun’altra prova doveva essere fornita dall’Ufficio, gravando suicontribuenti l’onere di dimostrare la loro estraneità alla DE.AN. s.r.l.Quest’ultima, in particolare, risultava intestataria di un contocorrente acceso presso la UGF Banca, sul quale operava sistematicamenteGennaro Pisco, tramite il prestanome [OSCURATO:PERSONA], effettuandobonifici all’estero in favore della fittizia società francese “ACM” edutilizzando documentazione falsa.La giurisprudenza, d’altro canto, ha sostenuto la legittimità delrecupero d’imposta nei confronti dell’amministratore di fatto della società,coautore della frode fiscale, potendo la partecipazione all’illecito esseredesunta da qualunque atto di ingerenza nella gestione societaria. Peraltro,per una corretta valutazione della qualità di amministratore di fatto, nonoccorre una totale sovrapposizione di funzioni esercitate dal soggetto nonqualificato rispetto a quelle dell’amministratore, poiché l’art. 2639 c.c.richiede un esercizio “continuativo e significativo”, e dunque losvolgimento, non episodico o occasionale, di un’apprezzabile attivitàgestoria.Nella specie, l’affermazione, da parte della CTR, dell’insufficienzaprobatoria risulta dovuta ad un errato apprezzamento del fenomenoevasivo perpetrato in concreto, avendo i giudici d’appello isolato l’indizioemerso a carico dei contribuenti dagli altri indici dell’evasione e dellapartecipazione dei fratelli Pisco alla gestione in facto della societàverificata, desumibile anche dalle dichiarazioni contraddittorie rese daiprotagonisti della vicenda in esame in sede di indagini.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, laviolazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilNumero registro generale 23775/2017Numero sezionale 4774/2026Numero di raccolta generale 19307/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, enon anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di unaincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnataabbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto taleonere (Cass. 15/10/2024, n. 26739; Cass. 21/03/2022, n. 9055; Cass.23/10/2018, n. 26769; Cass. 17/06/2013, n. 15107) ovvero laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti, essendo sindacabile, quest'ultima, in sede dilegittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass.29/05/2018, n. 13395).2.3 Nel caso di specie, la CTR non ha operato un’inversionedell’onere della prova, ma ha ritenuto che l’Ufficio non avesse assoltol’onere probatorio su di sé gravante, consistente nel dimostrare, anche invia presuntiva, che i controricorrenti fossero soci di fatto della DE.AN.s.r.l., posto che non risultava documentata la riconducibilità ai fratelliPisco delle movimentazioni bancarie del conto corrente intestato allapredetta società, né risultavano specificate le attività di gestione societariaasseritamente poste in essere dai contribuenti e neppure quali operazionibancarie fossero state svolte per conto della società con tale frequenza erilevanza da giustificare l’attribuzione ai controricorrenti della qualità disoci o amministratori di fatto.Trattasi di profili in ordine ai quali l’Ufficio ricorrente non forniscealcun chiarimento nell’articolazione del motivo in esame, limitandosi adassumere che dalle indagini riportate nel p.v.c. emergerebbe la prova delcoinvolgimento dei contribuenti nella veste di amministratori di fatto dellaDE.AN. s.r.l., senza però specificare: a) da quali concreti elementi sidesumerebbe che le operazioni bancarie effettuate dal prestanomeAntonio [OSCURATO:PERSONA], formale legale rappresentante della società, fossero inNumero registro generale 23775/2017Numero sezionale 4774/2026Numero di raccolta generale 19307/2026Data pubblicazione 11/06/2026realtà imputabili ad uno o entrambi i fratelli Pisco; b) quali attività gestorieavrebbero, in forma continuativa, posto in essere questi ultimi e da qualielementi o circostanze ciò si desumerebbe.D’altra parte, la stessa ricorrente richiama l’art. 2639 c.c. - che, inmateria di reati societari, estende le qualifiche soggettive societarie acoloro che esercitino le relative funzioni solo di fatto, finendo quindi perequiparare l’amministratore di fatto a quello di diritto – ma non indica daquali condotte, concretamente imputabili ai fratelli Pisco, si desumerebbel’esercizio da parte di questi ultimi «in modo continuativo e significativo[de]i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione».2.4 In effetti, l’Ufficio si duole, anche questa volta, dell’erroneavalutazione delle risultanze istruttorie, finendo per sollecitare uninammissibile riesame di tali risultanze in ordine ai fatti di causa, diesclusiva pertinenza del giudice del merito: in proposito, deve ribadirsi chenon è possibile censurare in sede di legittimità la violazione o falsaapplicazione delle norme sulla prova presuntiva per il solo fatto che ilgiudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che inun altro (Cass. 29/07/2025, n. 21762) e che, più in generale, èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).Come già rilevato, in tema di scrutinio del ragionamento probatorioseguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamentodell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede dilegittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmenterilevante (Cass. 21/12/2022, n. 37382). In generale, deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur oveNumero registro generale 23775/2017Numero sezionale 4774/2026Numero di raccolta generale 19307/2026Data pubblicazione 11/06/2026risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme (Cass. n. 10927/2024, cit.).3. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrenteal pagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese giudiziali, che liquidacomplessivamente in euro 12.000,00 per compenso, oltre 15% per lespese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]