CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41937/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 delta CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19770/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato ascritto al capo b) limitatamente alle minacce e alle percosse, dichiarando non doversi procedere per remissione di querela con riferimento al reato di minaccia concernenti uno specifico episodio, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 20 ottobre 2017 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.337 e 339, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con quattro distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento alla violazione del divieto di reformatio in peius, alla conferma della condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravati, e per avere disatteso la richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile: - il primo e il terzo motivo del ricorso sono manifestamente infondati, non avendo la Corte distrettuale apportato alcuna variante in peius nel calcolo della pena, confermando quella inflitta dal giudice di primo grado, chiarendo come la sussistenza dell'aggravante per le lesioni personali fosse stata confermata dalla finalità di tale reato commesso allo scopo di realizzare la resistenza a pubblico ufficiale; - il secondo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità; - il terzo motivo è generico, avendo l'imputato omessi) di confrontarsi con le articolate e specifiche ragioni esposte dalla Corte di merito per giustificare il diniego di applicazione, nel caso di specie, dell'art. 62 n. 2 cod. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021