CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 33183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AHIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2026 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2026 il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per errata qualificazione dei fatti e mancata sua assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara P.Q.MDEPOS .TAT • ;N CANCELLERIA Sezione VII Penaie 2 09 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nte il