CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 11785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 19/10/2022 del tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 19 ottobre 2022, il giudice monocratico del tribunale di Foggia, adito quale giudice dell'esecuzione, nell'interesse di Dell'[OSCURATO:PERSONA], rispetto alla ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico Ministero il 23 giugno 2023, sul rilievo per cui il Decreto Penale di riferimento per la demolizione era stato tempestivamente opposto, respingeva l'opposizione così formulata avverso la esecuzione del Decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 7 maggio 2020 e divenuto esecutivo il 3 ottobre 2020. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Dell'[OSCURATO:PERSONA] mediante il suo difensore, con due motivi di impugnazione. 3. Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, sostenendo che diversamente da quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, sarebbe stata proposta rituale opposizione al decreto penale di condanna in precedenza indicato, ai sensi dell'art. 461 cod. proc. pen., in relazione all'art. 582 cod. proc. pen., con deposito dell'atto presso il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che a fronte di opposizione presentata, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto pronunziarsi sul tema della inammissibilità o meno della stessa, così dovendosi limitare a disporre la revoca dell'ingiunzione a demolire. 4. Con il secondo motivo, deduce vizi di violazione di legge rilevando che, alla luce degli artt. 461 e 582 cod. proc. pen., le norme applicabili avrebbero consentito di proporre opposizione alla parte, da intendersi come comprensiva sia dell'imputato che del suo difensore, anche nel luogo in cui la stessa si trovi, che può essere diverso dal domicilio, dimora, residenza, così che l'opposizione potrebbe essere presentata anche presso l'ufficio giudiziario del difensore. 5. Mentre il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il giudice dell'esecuzione è stato investito del compito di verificare il titolo a base della ingiunta demolizione, per cui doveva verificare i profili di irrevocabilità del decreto penale di riferimento, e quindi, nel caso di specie, la avvenuta proposizione o meno di rituale opposizione, il secondo motivo è fondato. 6. Invero, emerge che l'ordinanza impugnata è stata formulata sul rilievo per cui l'ufficio giudiziario, presso cui è stata presentata opposizione al Decreto penale di condanna, non corrisponderebbe a quello di residenza della Dell'Aquila, cosicchè il giudice ha mostrato di considerare come "opponente", cui è consentito presentare opposizione anche presso l'ufficio giudiziario di residenza diverso da quello ove fu emesso il decreto penale di condanna, solo l'imputata. Mentre invece, come già affermato da questa Corte, l'opposizione a decreto penale di condanna può essere proposta, oltre che nella cancelleria del g.i.p. che ha emesso il decreto, anche in quella dell'ufficio giudiziario in cui si trovano la parte o il suo difensore, atteso che con il termine "opponente" di cui al comma 1 dell'art. 461 cod. proc. pen. si intende designare la parte in senso processuale, e, pertanto, non solo l'imputato ma anche il suo difensore (Sez. 3, n. 22766 del 11/04/2018 Rv. 273155 — 01; Sez. 3, n. 9914 del 14/02/2003 - dep. 04/03/2003, Rv. 224359). Di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Foggia per nuovo giudizio, in ordine alle deduzioni proposte nell'interesse di Dell'[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al trib