CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20201/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con distinti atti di impugnativa, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 20 novembre 2025, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato e in concorso, commesso in Luino il 10 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ciascuno dei due ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, dell'errata valutazione delle prove poste a sostegno del giudizio di responsabilità formulato nei loro confronti - è inammissibile, perché affidato a censure generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto volte a rimettere in discussione, tramite il ricorso ad alternativi criteri di valutazione delle prove medesime (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01), un apprezzamento compiuto in maniera giuridicamente ineccepibile (avendo la Corte territoriale evidenziato come, alla luce di una completa disamina delle evidenze istruttorie, gli indizi a carico degli imputati apparissero gravi, precisi e concordanti) e non manifestamente illogica (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ciascun ricorso - che contesta, sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione, il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza - è manifestamente infondato, risultando la motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata (ossia, che l'azione criminosa fosse il frutto di un consapevole coordinamento tra i correi, caratterizzato da una precisa suddivisione dei rispettivi ruoli, tanto dimostrando che il contributo di ciascun concorrente avesse avuto un'incidenza causale apprezzabile) in linea con il pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771 - 01; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo dei rispettivi ricorsi dei ricorrenti - con il quale costoro denunciano violazione di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio - è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza ed estraneitàdelle censure cui esso è affidato al novero dei vizi deducibili nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena, sia in relazione alla determinazione della pena base sia in relazione alla determinazione degli aumenti e delle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti sia in relazione agli incrementi sanzionatori da applicare per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che la stessa non è censurabile con ricorso per cassazione ove il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sottese alle scelte operate, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M