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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41010/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di RIETI(3crf.22NA—___S61271ni 2--__Wgfi, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in data 09/11/2023, con la quale il Tribunale di Rieti in composizione monocratica lo ha ritenuto responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di € 200,00 di ammenda; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cessazione.

Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone la declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen., da emettersi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di RIETI(3crf.22NA—___S61271ni 2--__Wgfi, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in data 09/11/2023, con la quale il Tribunale di Rieti in composizione monocratica lo ha ritenuto responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di € 200,00 di ammenda; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cessazione. Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone la declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen., da emettersi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre