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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02614/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha confermato in sede o„: A. 1,3 di riesame quella del del Tribufiale di Napoli in data 25 marzo 2021, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, alla sussistenza della contestata aggravante e alle esigenze cautelari.

Richiama le osservazioni difensive formulate in una memoria depositata in sede di riesame e illustra i principali argomenti dell'ordinanza impugnata.

Rileva che il G.I.P. nell'ordinanza genetica, pur richiamata dal Tribunale, aveva escluso la gravità indiziaria in ordine alla contestazione di cui al capo 23), concernente ipotesi di reato riconducibili all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, cosicché non sarebbe stato possibile costruire un'associazione dedita al narcotraffico in assenza di elementi idonei a comprovare reati in materia di stupefacenti.

Rileva inoltre che il Tribunale non aveva idoneamente motivato in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Montesano, all'intento calunnioso da costui perseguito, alle contraddizioni emergenti dalle sue dichiarazioni anche in ordine al ruolo del ricorrente, in realtà ristretto agli arresti domiciliari solo dal 2014, alle difformità emergenti rispetto alle dichiarazioni del collaboratore Masi, ai rapporti con il clan Sautto, con la manifestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della volontà di compiere un omicidio e un sequestro di persona in danno di [OSCURATO:PERSONA], elementi da valutarsi al fine di escludere la configurabilità di un'associazione per delinquere e di considerare l'elemento soggettivo anche in relazione alla volontà di favorire quel clan.

Relativamente alle esigenze cautelari il Tribunale non aveva tenuto conto della richiesta di misura domiciliare in luogo distante da quello in cui si erano verificati i fatti.

3. Con successiva memoria sono stati presentati motivi aggiunti.

3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria riferita al delitto associativo.

Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza ai fini della prova del reato e della partecipazione al sodalizio, si segnala la centralità dell'analisi dell'elemento soggettivo.

In tale quadro si sottolinea che la prova indiziaria è stata desunta da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da attività tecniche di intercettazione, peraltro nel quadro di contestazioni connotate da intrinseca genericità.

Si segnalano i limiti e le criticità dei contributi dei collaboratori Montesano, Masi, Iuorio e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle conversazioni si sottolinea che non v'è un logico riferimento al ricorrente.Esula dunque un quadro indiziario idoneo a dar conto della partecipazione ad un sodalizio, al di là del legame parentale con i fratelli, a fronte di dichiarazioni dei collaboratori che non si riscontrano tra loro.

Si pone in luce il carattere pluridirezionale dei rapporti in cui [OSCURATO:PERSONA] è rimasto coinvolto, non coerente con un'ipotesi associativa, ma semmai con quella dell'autonomo procacciatore di clienti.

Si sottolineano inoltre le aporie correlate alle dichiarazioni del collaboratore Masi circa l'autonomia dei Russo dal gruppo Sautto-Ciccarelli e si deduce che non è stata delineata una precisa struttura del sodalizio.

Si analizzano inoltre i profili strutturali delle figure soggettive contemplate dalla fattispecie e gli elementi necessari per la loro configurabilità, concludendosi che non risulta dimostrato un ruolo verticistico del ricorrente essendo invece emersa un'autonomia di gestione.

3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Si rimarca la modesta attitudine delinquenziale del ricorrente e si richiamano le nozioni di concretezza e attualità delle esigenze, valorizzandosi altresì il fattore temporale, a fronte di vicende risalenti a circa due anni fa.

Si contesta il giudizio sulla necessità della restrizione in carcere, a fronte della richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari in località fuori regione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, riguardante il tema della gravità indiziaria, reitera le deduzioni difensive formulate nel giudizio di riesame, al fine di sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, e non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato.

La sua inammissibilità travolge anche il corrispondente motivo aggiunto.

Il Tribunale ha invero fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, che secondo quanto rilevato nel provvedimento impugnato hanno tutti, in modo sostanzialmente convergente, dato conto dell'operatività di un sodalizio dedito al narcotraffico attraverso la sincronica gestione di piazze di spaccio all'interno del [OSCURATO:PERSONA], sodalizio facente capo ai fratelli Mario, Antonio ed [OSCURATO:PERSONA], con il Mario che aveva avuto un iniziale ruolo propulsivo e si era poi fatto affiancare nella gestione dai due fratelli, sulla base di una suddivisione delle piazze di spaccio, che si avvalevano di spacciatori facenti capo al gruppo secondo una determinata turnazione giornaliera, riferita anche ai tipi di sostanza stupefacente.

Tale nucleo essenziale è stato desunto dalle dichiarazioni dei collaboratori Montesano e Masi e da quelle più recenti dei collaboratori Vasapollo, Iuorio e [OSCURATO:PERSONA], di cui è stata valutata nell'ordinanza genetica e confermata nell'ordinanza impugnata la concreta attendibilità.

Tali dichiarazioni sono state reputate idonee a confermarsi vicendevolmente e sono state comunque ulteriormente riscontrate, secondo l'analisi del Tribunale, delle conversazioni intercettate, utilizzate per suffragare sia la convergente operatività dei soggetti in materia di spaccio di stupefacenti sia l'utilizzazione di determinati spacciatori in diretto contatto con loro.

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come l'attività fosse stata autorizzata dal clan egemone della zona, cioè il clan Ciccarelli-Sautto, che imponeva ai gestori delle piazze di spaccio di rifornirsi della droga da tale Fucito o imponeva un canone periodico, cosicché la gestione si svolgeva all'interno di un quadro di interessi funzionalmente convergenti con quelli del clan. 2.2.

In tale ambito il Tribunale ha specificamente esaminato la posizione di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il ruolo del predetto, quale gestore di una piazza di spaccio, coordinata con la gestione curata dai fratelli, era stato attestato dai collaboratori di giustizia ed emergeva da plurime conversazioni intercettate.

Il Tribunale ha anche esaminato le deduzioni difensive, che sono state riproposte con il motivo di ricorso, sul punto fornendo una motivazione coerente con la complessiva ricostruzione e non manifestamente illogica: ha in particolare rilevato come non influisse sull'attendibilità di Montesano il riferimento fatto all'attività del ricorrente a partire dal 2013, a fronte di una sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari solo a partire dal 2014, essendosi rilevato come si trattasse di discrepanza frutto di un mero errore, anche alla luce del complesso delle dichiarazioni del collaboratore, del tutto coerenti con la possibilità per il ricorrente di svolgere il suo ruolo di organizzatore e gestore della piazza di spaccio anche nella fase di sottoposizione al regime di restrizione domiciliare; ha inoltre escluso che il riferimento al tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di compiere un agguato in suo danno potesse comprovare un intendimento calunniatorio del collaboratore, smentito dagli ulteriori elementi acquisiti e dalle dichiarazioni convergenti degli altri collaboratori; ha ancora osservato come non emergessero profili di contraddittorietà con l'ipotesi associativa dai riferimenti, emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori, a momenti di frizione con esponenti del clan Sautto, elemento inidoneo a disarticolare l'assunto accusatorio, giacché il sodalizio in esame costituiva una struttura diversa e autonoma rispetto al clan.2.3.

A fronte di ciò, il motivo di ricorso e il corrispondente motivo aggiunto non hanno individuato vizi del ragionamento probatorio, tali da comprometterne la tenuta, ai fini della ricostruzione della gravità indiziaria, ma hanno solo cercato di accreditare assertivamente la valenza delle originarie censure, senza misurarsi con l'effettiva idoneità delle risposte fornite dal Tribunale, che al contrario si è attenuto ai canoni ermeneutici consolidati con riferimento alla validità di convergenti dichiarazioni di diversi collaboratori reputati attendibili, peraltro ulteriormente riscontrate da elementi diversi, costituiti dalle risultanze delle conversazioni intercettate, con le quali il ricorrente non si è specificamente confrontato.

Né assume rilievo la principale censura formulata nel ricorso, riguardante l'esclusione nell'ordinanza genetica della gravità indiziaria in ordine ad ipotesi di reato riconducibili all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, contestate al capo 23): va infatti rimarcato che il G.I.P. ha inteso escludere la configurabilità di acquisizioni tali da consentire la definizione, con sufficiente grado di specificità, di singoli episodi delittuosi, ma nel contempo ha ravvisato la gravità indiziarla con riguardo all'esistenza del sodalizio dedito al narcotraffico, dovendosi dunque ritenere che la valutazione del G.I.P. sia stata riferita alla puntuale individuazione di specifiche condotte, sussumibili, anche sotto il profilo spazio-temporale, nella fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, senza che ciò tuttavia dovesse sottendere l'insussistenza di un'attività di gestione di piazze di spaccio riferibili, fra l'altro, al ricorrente.

3. Il secondo motivo, concernente le esigenze cautelari, è volto ad accreditare alternative valutazioni di merito, sulla base di deduzioni genericamente formulate: la sua inammissibilità travolge anche il corrispondente motivo aggiunto, che peraltro è affetto da analoga genericità.

Il Tribunale ha invero sottolineato come anche al di là della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fosse specificamente ravvisabile il pericolo di reiterazione criminosa, a fronte dei plurimi precedenti penali, dell'assenza di indicazioni in ordine al mutamento dello stile di vita, alle risultanze delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, dalle quali è emersa la persistente gestione della piazza di spaccio almeno fino al 2020, essendo stata su tali basi suffragata la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione ed essendosi rilevata la necessità della custodia in carcere, quale unica misura idonea a recidere i collegamenti con gli ambienti criminali di riferimento.

Generico risulta in tale quadro il riferimento assertivo all'assenza di attualità e concretezza delle esigenze, a fronte del breve lasso di tempo intercorso, e all'idoneità di una misura domiciliare in località diversa da quella nella quale si sono svolti i fatti.

4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha confermato in sede o„: A. 1,3 di riesame quella del del Tribufiale di Napoli in data 25 marzo 2021, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, alla sussistenza della contestata aggravante e alle esigenze cautelari. Richiama le osservazioni difensive formulate in una memoria depositata in sede di riesame e illustra i principali argomenti dell'ordinanza impugnata. Rileva che il G.I.P. nell'ordinanza genetica, pur richiamata dal Tribunale, aveva escluso la gravità indiziaria in ordine alla contestazione di cui al capo 23), concernente ipotesi di reato riconducibili all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, cosicché non sarebbe stato possibile costruire un'associazione dedita al narcotraffico in assenza di elementi idonei a comprovare reati in materia di stupefacenti. Rileva inoltre che il Tribunale non aveva idoneamente motivato in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Montesano, all'intento calunnioso da costui perseguito, alle contraddizioni emergenti dalle sue dichiarazioni anche in ordine al ruolo del ricorrente, in realtà ristretto agli arresti domiciliari solo dal 2014, alle difformità emergenti rispetto alle dichiarazioni del collaboratore Masi, ai rapporti con il clan Sautto, con la manifestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della volontà di compiere un omicidio e un sequestro di persona in danno di [OSCURATO:PERSONA], elementi da valutarsi al fine di escludere la configurabilità di un'associazione per delinquere e di considerare l'elemento soggettivo anche in relazione alla volontà di favorire quel clan. Relativamente alle esigenze cautelari il Tribunale non aveva tenuto conto della richiesta di misura domiciliare in luogo distante da quello in cui si erano verificati i fatti. 3. Con successiva memoria sono stati presentati motivi aggiunti. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria riferita al delitto associativo. Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza ai fini della prova del reato e della partecipazione al sodalizio, si segnala la centralità dell'analisi dell'elemento soggettivo. In tale quadro si sottolinea che la prova indiziaria è stata desunta da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da attività tecniche di intercettazione, peraltro nel quadro di contestazioni connotate da intrinseca genericità. Si segnalano i limiti e le criticità dei contributi dei collaboratori Montesano, Masi, Iuorio e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle conversazioni si sottolinea che non v'è un logico riferimento al ricorrente.Esula dunque un quadro indiziario idoneo a dar conto della partecipazione ad un sodalizio, al di là del legame parentale con i fratelli, a fronte di dichiarazioni dei collaboratori che non si riscontrano tra loro. Si pone in luce il carattere pluridirezionale dei rapporti in cui [OSCURATO:PERSONA] è rimasto coinvolto, non coerente con un'ipotesi associativa, ma semmai con quella dell'autonomo procacciatore di clienti. Si sottolineano inoltre le aporie correlate alle dichiarazioni del collaboratore Masi circa l'autonomia dei Russo dal gruppo Sautto-Ciccarelli e si deduce che non è stata delineata una precisa struttura del sodalizio. Si analizzano inoltre i profili strutturali delle figure soggettive contemplate dalla fattispecie e gli elementi necessari per la loro configurabilità, concludendosi che non risulta dimostrato un ruolo verticistico del ricorrente essendo invece emersa un'autonomia di gestione. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Si rimarca la modesta attitudine delinquenziale del ricorrente e si richiamano le nozioni di concretezza e attualità delle esigenze, valorizzandosi altresì il fattore temporale, a fronte di vicende risalenti a circa due anni fa. Si contesta il giudizio sulla necessità della restrizione in carcere, a fronte della richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari in località fuori regione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, riguardante il tema della gravità indiziaria, reitera le deduzioni difensive formulate nel giudizio di riesame, al fine di sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, e non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. La sua inammissibilità travolge anche il corrispondente motivo aggiunto. Il Tribunale ha invero fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, che secondo quanto rilevato nel provvedimento impugnato hanno tutti, in modo sostanzialmente convergente, dato conto dell'operatività di un sodalizio dedito al narcotraffico attraverso la sincronica gestione di piazze di spaccio all'interno del [OSCURATO:PERSONA], sodalizio facente capo ai fratelli Mario, Antonio ed [OSCURATO:PERSONA], con il Mario che aveva avuto un iniziale ruolo propulsivo e si era poi fatto affiancare nella gestione dai due fratelli, sulla base di una suddivisione delle piazze di spaccio, che si avvalevano di spacciatori facenti capo al gruppo secondo una determinata turnazione giornaliera, riferita anche ai tipi di sostanza stupefacente. Tale nucleo essenziale è stato desunto dalle dichiarazioni dei collaboratori Montesano e Masi e da quelle più recenti dei collaboratori Vasapollo, Iuorio e [OSCURATO:PERSONA], di cui è stata valutata nell'ordinanza genetica e confermata nell'ordinanza impugnata la concreta attendibilità. Tali dichiarazioni sono state reputate idonee a confermarsi vicendevolmente e sono state comunque ulteriormente riscontrate, secondo l'analisi del Tribunale, delle conversazioni intercettate, utilizzate per suffragare sia la convergente operatività dei soggetti in materia di spaccio di stupefacenti sia l'utilizzazione di determinati spacciatori in diretto contatto con loro. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come l'attività fosse stata autorizzata dal clan egemone della zona, cioè il clan Ciccarelli-Sautto, che imponeva ai gestori delle piazze di spaccio di rifornirsi della droga da tale Fucito o imponeva un canone periodico, cosicché la gestione si svolgeva all'interno di un quadro di interessi funzionalmente convergenti con quelli del clan. 2.2. In tale ambito il Tribunale ha specificamente esaminato la posizione di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il ruolo del predetto, quale gestore di una piazza di spaccio, coordinata con la gestione curata dai fratelli, era stato attestato dai collaboratori di giustizia ed emergeva da plurime conversazioni intercettate. Il Tribunale ha anche esaminato le deduzioni difensive, che sono state riproposte con il motivo di ricorso, sul punto fornendo una motivazione coerente con la complessiva ricostruzione e non manifestamente illogica: ha in particolare rilevato come non influisse sull'attendibilità di Montesano il riferimento fatto all'attività del ricorrente a partire dal 2013, a fronte di una sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari solo a partire dal 2014, essendosi rilevato come si trattasse di discrepanza frutto di un mero errore, anche alla luce del complesso delle dichiarazioni del collaboratore, del tutto coerenti con la possibilità per il ricorrente di svolgere il suo ruolo di organizzatore e gestore della piazza di spaccio anche nella fase di sottoposizione al regime di restrizione domiciliare; ha inoltre escluso che il riferimento al tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di compiere un agguato in suo danno potesse comprovare un intendimento calunniatorio del collaboratore, smentito dagli ulteriori elementi acquisiti e dalle dichiarazioni convergenti degli altri collaboratori; ha ancora osservato come non emergessero profili di contraddittorietà con l'ipotesi associativa dai riferimenti, emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori, a momenti di frizione con esponenti del clan Sautto, elemento inidoneo a disarticolare l'assunto accusatorio, giacché il sodalizio in esame costituiva una struttura diversa e autonoma rispetto al clan.2.3. A fronte di ciò, il motivo di ricorso e il corrispondente motivo aggiunto non hanno individuato vizi del ragionamento probatorio, tali da comprometterne la tenuta, ai fini della ricostruzione della gravità indiziaria, ma hanno solo cercato di accreditare assertivamente la valenza delle originarie censure, senza misurarsi con l'effettiva idoneità delle risposte fornite dal Tribunale, che al contrario si è attenuto ai canoni ermeneutici consolidati con riferimento alla validità di convergenti dichiarazioni di diversi collaboratori reputati attendibili, peraltro ulteriormente riscontrate da elementi diversi, costituiti dalle risultanze delle conversazioni intercettate, con le quali il ricorrente non si è specificamente confrontato. Né assume rilievo la principale censura formulata nel ricorso, riguardante l'esclusione nell'ordinanza genetica della gravità indiziaria in ordine ad ipotesi di reato riconducibili all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, contestate al capo 23): va infatti rimarcato che il G.I.P. ha inteso escludere la configurabilità di acquisizioni tali da consentire la definizione, con sufficiente grado di specificità, di singoli episodi delittuosi, ma nel contempo ha ravvisato la gravità indiziarla con riguardo all'esistenza del sodalizio dedito al narcotraffico, dovendosi dunque ritenere che la valutazione del G.I.P. sia stata riferita alla puntuale individuazione di specifiche condotte, sussumibili, anche sotto il profilo spazio-temporale, nella fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, senza che ciò tuttavia dovesse sottendere l'insussistenza di un'attività di gestione di piazze di spaccio riferibili, fra l'altro, al ricorrente. 3. Il secondo motivo, concernente le esigenze cautelari, è volto ad accreditare alternative valutazioni di merito, sulla base di deduzioni genericamente formulate: la sua inammissibilità travolge anche il corrispondente motivo aggiunto, che peraltro è affetto da analoga genericità. Il Tribunale ha invero sottolineato come anche al di là della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fosse specificamente ravvisabile il pericolo di reiterazione criminosa, a fronte dei plurimi precedenti penali, dell'assenza di indicazioni in ordine al mutamento dello stile di vita, alle risultanze delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, dalle quali è emersa la persistente gestione della piazza di spaccio almeno fino al 2020, essendo stata su tali basi suffragata la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione ed essendosi rilevata la necessità della custodia in carcere, quale unica misura idonea a recidere i collegamenti con gli ambienti criminali di riferimento. Generico risulta in tale quadro il riferimento assertivo all'assenza di attualità e concretezza delle esigenze, a fronte del breve lasso di tempo intercorso, e all'idoneità di una misura domiciliare in località diversa da quella nella quale si sono svolti i fatti. 4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9
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