CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 29432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2 e 7, cod. strada, condannandolo, pertanto, all'ammenda pari ad euro 850,00. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 186, 533, 495, cod. proc. pen. e all'art. 131-bis, cod. pen. Il ricorso è inammissibile, perché formulato in termini del tutto generici. In esso si lamenta l'avvenuta revoca, ad opera del Tribunale, dell'ordinanza ammissiva del testimone della difesa, senza tuttavia allegare la relativa ordinanza. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01). Quanto all'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata si rivela immune da censure perché ha valorizzato l'abitualità della condotta dell'imputato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]