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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37394/2024

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ente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 24.5.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 29.6.2020, il GUP del capoluogo pugliese, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di usura aggravata e tentata estorsione aggravata per cui, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni tergre_stAi ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, oltre al pagamento della metà delle spese processuali e, per l'intero, di quelle di mantenimento in carcere; aveva inoltre disposto la confisca sino a concorrenza di euro 68.000 ed applicato le pene accessorie conseguenti all'entità di quella principale;

2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato: segnala, infatti, la manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte d'appello ha respinto il motivo di gravame articolato in punto di riconoscimento della continuazione con i reati per i quali era intervenuto analogo provvedimento in data 13.6.2019, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; sottolinea, in particolare, come la sentenza impugnata abbia eluso il precedente giudicato che aveva ritenuto l'esistenza di un disegno criminoso deliberato dal ricorrente nelle sue linee essenziali e concretizzatosi con diversi fatti di usura commessi nel territorio di Acquaviva delle Fonti tra il 1993 ed il 2008, dando rilievo alla medesimezza della loro tipologia, all'identità dei correi e del territorio di riferimento; aggiunge che la distanza temporale invocata dalla sentenza impugnata avrebbe dovuto confrontarsi con quella vagliata nel provvedimento del 2019 che aveva considerato non rilevante un arco temporale ben più ampio; sottolinea, ancora, l'erroneità della affermazione della Corte d'appello che ha giudicato inammissibile la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con riguardo alla sentenza del Tribunale di Bari del 18.12.2019 perché non ancora definitiva ma che era stata impugnata soltanto dalla difesa e solo sul trattamento sanzionatorio, ed era perciò definitiva quanto alla affermazione della continuazione con i reati di cui all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ribadisce la sostanziale unicità dei fatti in danno di Minervini e Pacello;

3. la Procura Generale ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede. 1.1 Un primo profilo di doglianza investe, infatti, la ritenuta incongruità della motivazione con cui la Corte d'appello ha respinto la richiesta difensiva di ritenere il vincolo della continuazione tra i fatti in verifica (commessi tra il 2012 ed il 2013) e quelli oggetto del provvedimento reso dalla stessa Corte d'appello di Bari (depositato il 13.6.2019) che, in sede esecutiva, aveva invece riconosciuto il vincolo della continuazione tra una serie di reati oggetto di sentenze passate in giudicato.

Più in particolare, osserva il ricorrente, il provvedimento del 2019 aveva ritenuto di poter "unificare", nel vincolo della continuazione, i fatti oggetto della sentenza resa in data 12.12.2006 dalla stessa Corte d'appello di Bari (definitiva il 16.4.2008) e concernenti il delitto di al all'art. 74 DPR 309 del 1990 commesso in Acquaviva il 9.11.2000 ed accertato nell'ottobre del 2006; quelli oggetto della sentenza di applicazione concordata della pena resa dal Tribunale di Varese in data 15.5.2009, definitiva il 15.1.2010, e relativa a fatti di usura commessi tra il 2003 ed il 27.8.2008; quelli giudicati dalla Corte appello di Bari con sentenza del 5.7.2013 (definitiva il 17.2.2015) per fatti di usura, estorsione ed altro commessi dal 1993 al 2008.

La Corte d'appello, con la sentenza qui in verifica, ha respinto la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti di reato appena sopra richiamati (ed oggetto del provvedimento del 2019) e quelli per i quali era intervenuta la condanna in primo grado non impugnata in punto di responsabilità e commessi, come accennato, tra il 2012 ed il 2013. 1.2 La motivazione con cui i giudici baresi hanno respinto la richiesta difensiva è incensurabile.

La Corte d'appello, infatti, ha preso atto dell'errore in cui era incorso il primo giudice nel ritenere che le precedenti condotte delittuose si fossero arrestate all'anno 2000 ma ha spiegato che, anche considerando che esse si erano protratte sino al 2008, "... pur trattandosi di reati della stessa indole commessi con analoghe modalità, il il più che consistente intervallo temporale intercorso tra i fatti reato giudicati con la sentenza impugnata e con quella emessa nel luglio del 2013, pari a circa quattro anni, non consente in alcun modo di ritenere la sussistenza della preventiva ed unitaria programmazione delle condotte criminose, dovendosi piuttosto ascrivere la reiterazione delle azioni alla generale inclinazione a commettere reati" (cfr., pag. 12 della sentenza).La Corte territoriale hapertanto,formulato un giudizio tipicamente di merito che non presenta alcuna manifesta illogicità e, in particolare, avendo valorizzato lo "iato" temporale intercorso tra il 2008 ed il 2012,vprofili di contraddittorietà con il provvedimento reso nel 2019.

Si tratta di una motivazione corretta in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali; deve escludersi che) una tale progettazione,possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto reaimente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr., in tal senso, in primo luogo, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01, secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea; conf., Sez. 2 , n. 10033 del 07/12/2022, dep. 09/03/2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01 ma, anche, Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 29/04/2019, Rv. 275451 - 01, in cui la Corte ha ribadito che incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere).

2. La seconda questione posta dalla difesa attiene alla ritenuta illegittimità della decisione impugnata laddove la Corte d'appello ha dichiarato " inammissibile l'istanza di applicazione del regime della continuazione esterna con i fatti reati giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 18.12.2019 trattandosi di sentenza non ancora divenuta definitiva" (cfr., ivi, pag. 12).

Il ricorrente sostiene che, poiché la suddetta decisione era stata impugnata limitatamente all'entità dell'aumento per la continuazione, dovevano ritenersi essere ormai definitivi e passati in giudicato sia l'aspetto relativo alla responsabilità che quello dell'esistenza del vincolo della continuazione tra i reati commessi tra il 2011 ed il 2012 e quelli commessi sino al 2008.

Ebbene, prescindendo dal rilievo secondo cui soltanto una decisione definitiva anche sul piano del trattamento sanzionatorio può essere oggetto di compiuto apprezzamento ai fini del riconoscimento della continuazione, è appena il caso di rilevare che la Corte d'appello, limitandosi ad una notazione "in rito", non ha preso in esame e non ha respinto, nel merito, la richiesta difensiva suscettibile, perciò, di essere riproposta in sede esecutiva (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Donnokos, Rv. 265251 - 01, in cui la Corte ha ribadito che il mancato esame nel merito da parte del giudice della cognizione della sussistenza del reato continuato non comporta la mancata formazione del giudicato negativo sul punto e non preclude, perciò, l'esame della questione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen.).

Consegue, dunque, il difetto di concreto interesse del ricorrente a coltivare la censura in questa sede.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 24.5.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 29.6.2020, il GUP del capoluogo pugliese, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di usura aggravata e tentata estorsione aggravata per cui, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni tergre_stAi ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, oltre al pagamento della metà delle spese processuali e, per l'intero, di quelle di mantenimento in carcere; aveva inoltre disposto la confisca sino a concorrenza di euro 68.000 ed applicato le pene accessorie conseguenti all'entità di quella principale; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato: segnala, infatti, la manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte d'appello ha respinto il motivo di gravame articolato in punto di riconoscimento della continuazione con i reati per i quali era intervenuto analogo provvedimento in data 13.6.2019, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; sottolinea, in particolare, come la sentenza impugnata abbia eluso il precedente giudicato che aveva ritenuto l'esistenza di un disegno criminoso deliberato dal ricorrente nelle sue linee essenziali e concretizzatosi con diversi fatti di usura commessi nel territorio di Acquaviva delle Fonti tra il 1993 ed il 2008, dando rilievo alla medesimezza della loro tipologia, all'identità dei correi e del territorio di riferimento; aggiunge che la distanza temporale invocata dalla sentenza impugnata avrebbe dovuto confrontarsi con quella vagliata nel provvedimento del 2019 che aveva considerato non rilevante un arco temporale ben più ampio; sottolinea, ancora, l'erroneità della affermazione della Corte d'appello che ha giudicato inammissibile la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con riguardo alla sentenza del Tribunale di Bari del 18.12.2019 perché non ancora definitiva ma che era stata impugnata soltanto dalla difesa e solo sul trattamento sanzionatorio, ed era perciò definitiva quanto alla affermazione della continuazione con i reati di cui all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ribadisce la sostanziale unicità dei fatti in danno di Minervini e Pacello; 3. la Procura Generale ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede. 1.1 Un primo profilo di doglianza investe, infatti, la ritenuta incongruità della motivazione con cui la Corte d'appello ha respinto la richiesta difensiva di ritenere il vincolo della continuazione tra i fatti in verifica (commessi tra il 2012 ed il 2013) e quelli oggetto del provvedimento reso dalla stessa Corte d'appello di Bari (depositato il 13.6.2019) che, in sede esecutiva, aveva invece riconosciuto il vincolo della continuazione tra una serie di reati oggetto di sentenze passate in giudicato. Più in particolare, osserva il ricorrente, il provvedimento del 2019 aveva ritenuto di poter "unificare", nel vincolo della continuazione, i fatti oggetto della sentenza resa in data 12.12.2006 dalla stessa Corte d'appello di Bari (definitiva il 16.4.2008) e concernenti il delitto di al all'art. 74 DPR 309 del 1990 commesso in Acquaviva il 9.11.2000 ed accertato nell'ottobre del 2006; quelli oggetto della sentenza di applicazione concordata della pena resa dal Tribunale di Varese in data 15.5.2009, definitiva il 15.1.2010, e relativa a fatti di usura commessi tra il 2003 ed il 27.8.2008; quelli giudicati dalla Corte appello di Bari con sentenza del 5.7.2013 (definitiva il 17.2.2015) per fatti di usura, estorsione ed altro commessi dal 1993 al 2008. La Corte d'appello, con la sentenza qui in verifica, ha respinto la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti di reato appena sopra richiamati (ed oggetto del provvedimento del 2019) e quelli per i quali era intervenuta la condanna in primo grado non impugnata in punto di responsabilità e commessi, come accennato, tra il 2012 ed il 2013. 1.2 La motivazione con cui i giudici baresi hanno respinto la richiesta difensiva è incensurabile. La Corte d'appello, infatti, ha preso atto dell'errore in cui era incorso il primo giudice nel ritenere che le precedenti condotte delittuose si fossero arrestate all'anno 2000 ma ha spiegato che, anche considerando che esse si erano protratte sino al 2008, "... pur trattandosi di reati della stessa indole commessi con analoghe modalità, il il più che consistente intervallo temporale intercorso tra i fatti reato giudicati con la sentenza impugnata e con quella emessa nel luglio del 2013, pari a circa quattro anni, non consente in alcun modo di ritenere la sussistenza della preventiva ed unitaria programmazione delle condotte criminose, dovendosi piuttosto ascrivere la reiterazione delle azioni alla generale inclinazione a commettere reati" (cfr., pag. 12 della sentenza).La Corte territoriale hapertanto,formulato un giudizio tipicamente di merito che non presenta alcuna manifesta illogicità e, in particolare, avendo valorizzato lo "iato" temporale intercorso tra il 2008 ed il 2012,vprofili di contraddittorietà con il provvedimento reso nel 2019. Si tratta di una motivazione corretta in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali; deve escludersi che) una tale progettazione,possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto reaimente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr., in tal senso, in primo luogo, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01, secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea; conf., Sez. 2 , n. 10033 del 07/12/2022, dep. 09/03/2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01 ma, anche, Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 29/04/2019, Rv. 275451 - 01, in cui la Corte ha ribadito che incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere). 2. La seconda questione posta dalla difesa attiene alla ritenuta illegittimità della decisione impugnata laddove la Corte d'appello ha dichiarato " inammissibile l'istanza di applicazione del regime della continuazione esterna con i fatti reati giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 18.12.2019 trattandosi di sentenza non ancora divenuta definitiva" (cfr., ivi, pag. 12). Il ricorrente sostiene che, poiché la suddetta decisione era stata impugnata limitatamente all'entità dell'aumento per la continuazione, dovevano ritenersi essere ormai definitivi e passati in giudicato sia l'aspetto relativo alla responsabilità che quello dell'esistenza del vincolo della continuazione tra i reati commessi tra il 2011 ed il 2012 e quelli commessi sino al 2008. Ebbene, prescindendo dal rilievo secondo cui soltanto una decisione definitiva anche sul piano del trattamento sanzionatorio può essere oggetto di compiuto apprezzamento ai fini del riconoscimento della continuazione, è appena il caso di rilevare che la Corte d'appello, limitandosi ad una notazione "in rito", non ha preso in esame e non ha respinto, nel merito, la richiesta difensiva suscettibile, perciò, di essere riproposta in sede esecutiva (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Donnokos, Rv. 265251 - 01, in cui la Corte ha ribadito che il mancato esame nel merito da parte del giudice della cognizione della sussistenza del reato continuato non comporta la mancata formazione del giudicato negativo sul punto e non preclude, perciò, l'esame della questione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen.). Consegue, dunque, il difetto di concreto interesse del ricorrente a coltivare la censura in questa sede. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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