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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19080/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 06/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11623 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11623del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 62B07 H501F) rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 66P18 H501K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 63M08H501Q) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappre- sentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Romaemessa in data 26 ottobre 2021 nel giudizio iscritto al n. 47410/2020 R.G., che il ricorrente afferma essere stata pubblicatanella me- desimadata del 26 ottobre 20 21 con il numero 16711/2021 e non notificata; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 L’Agenzia delle Entrate– Riscossione ha comunicato a [OSCURATO:PERSONA] un preavviso di iscrizione ipotecaria sui suoi immobili , per crediti iscritti a ruolo di importo complessivodi € 93.504,23. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio davanti al giudice di pace per con- testare i crediti oggetto del preavviso assoggettati alla giurisdi- zione del giudice ordinario, evocando altresì il Comune di An- guillara Sabazia. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma ha rigettato la domanda.

Il Tribunale di Roma ha confermatola decisione di primo grado.

Ricorre il Fabbri, sulla base di duemotivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedegli artt. 2712 e 2719 cod. civ. proc. civ., in re- lazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.».

Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zione degli artt. 26 d.p.r. 602/1973 e 60, co. 1, lett. b - bis, d.p.r. 600/1973, artt. 115, 139 e 140 cod. proc. civ., in rela- zione all’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.».

I due motivi del ricorso,logicamente e giuridicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 2.Il ricorrente, a fondamento della sua domanda di merito, ha sostenuto che la cartella di pagamento posta a base del preav- viso di iscrizione ipotecariae oggetto delle contestazioni di cui al presente giudizio,non gli sarebbe stata regolarmente notifi- cata e, di conseguenza, che il relativo credito sarebbe pre- scritto.

Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 L’Agenzia delle Entrateha prodotto documentazione per atte- stare la regolare notificazione della cartella di pagamento in questione.

Ha,in particolare, prodotto, tra l’altro, la relazione di notifica- zione della stessa, in copia fotostatica.

Il ricorrente hacontestato la conformità agli originalidelle copi e dei documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate: lo ha fatto , segnatamente, « specificando di non ritenere esistente alcun originale».

In subordine, ha,inoltre, sostenuto che, anche a voler prendere in considerazionela documentazione prodotta in copia, la noti- ficazione della cartella di pagamento contestata avrebbe dovuto ritenersi irregolare, in quantola stessa non sarebbe stata con- segnata direttamente al destinatario, ma ad un addetto alla casa (”colf”) e non sarebbe stata fornita adeguata prova della spedizione della raccomandata di avviso richiesta, in tal caso, dall’art. 60, comma 1, lettera b-bis, del D .

P .

R . 29 settembre 1973n. 600.

Igiudici di merito, con doppia decisione conforme, hanno rite- nuto che i documenti prodotti in copia dall’Agenzia delle Entrate fossero valutabili come prova della notificazione della cartella di pagamento(e ciò con particolare riguardo alla relazione di notificazione della stessa), considerando, quindi, almeno impli- citamente,le copie prodotte non difformi d agli originali, in virtù della genericità delle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla loro conformitàe ritenendo , altresì, che tali do cu- menti attestassero che la notificazione della cartella di paga- mento era stata regolarmente effettuata, non essendo neces- sario alcun ulteriore avviso al destinatario.

La prova della regolarità della relazione di notificazione della cartella di pagamento è stata, inoltre(del tutto correttamente), ritenuta dai giudici di merito di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza di tutte le contestazioni formulate dal ricorrente, Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 sia in relazione alla regolarità della procedura di riscossione che aveva condotto al preavviso di iscrizione ipotecaria opposto, sia in relazione alla sussistenza del credito sottostante, non più contestabile (sulla questione delle conseguenze, in diritto, del rilievo della eventuale regolarità della notificazione della car- tella di pagamento, non vi sono peraltro specifiche censure nel ricorso). 3.Le censure di cui al ricorso riguardano la valutazione di in- sufficiente specificità della contestazione della conformità all’originaledella documentazione prodotta in copia fotostatica dall’Agenzia delle Entrate a dimostrazione della regolare notifi- cazione della cartella di pagamento posta a base del preavviso di iscrizione ipotecaria e, in ogni caso, la regolarità di tale ultima notificazione.

Si tratta di censure che hanno ad oggetto, come è evidente, il contenuto della documentazione in questione, in particolare quello della relazione di notificazione della cartella di paga- mento.

Nel ricorso, però, non è chiarito, in modo preciso,esattamente quali documenti sarebbero stati prodotti in copia fotostatica dall’agenzia convenuta, oltre alla relazione di notificazione della cartella di pagamento: nella contestazione operata davanti al giudice di pace, richiamata nel ricorso, si fa riferimento ad un “titolo sotteso all’atto impugnato”, ma neanche si precisa quale sarebbe, esattamente, tale “titolo”.

Idocumenti in questione non sono stati allegati al ricorso, né vi è, nel ricorso, la puntuale indicazione della fase processuale e delle modalità della produzione di ciascuno di essi nel giudizio di merito e, soprattutto, non è indicata la loro eventuale precisa allocazione nel fascicolo processuale;neanche ne è adeguata- mente richiamato l’esatto contenuto,rilevante ai fini della de- cisione del ricorso,in violazione degli artt. 369, comma 2, n. 4, e 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 Non è possibile, pertanto, per questa Corte, accedere all’esame del ricorso nel merito.

4. Quanto appena osservato ha carattere decisivo ed assor- bente, con riguardo all’ammissibilità del ricorso.

In ogni caso, anche per completezza di esposizione, è oppor- tuno formulare altresì le seguenti osservazioni, con riguardo all’astratto contenuto in diritto delle censure in diritto con esso formulate, che confermano la conclusione raggiunta. 4.1Con il primo motivo del ricorso , il ricorrente sostiene che la sua contestazione della conformità agli originalidei documenti prodotti in copia dall’Agenzia delle Entrate,effettuata negando in radice l’esistenza degli originali, almeno con riguardo alla re- lazione di notificazione della cartella di pagamento, dovrebbe ritenersi una contestazione sufficientemente specifica.

Sostiene, altresì, che, di conseguenza, non essendo –a seguito di tale contestazione –stati prodotti i documenti stessi in origi- nale, i giudici del merito non avrebbero potuto tener conto delle copie in alcun modo, ai fini della decisione.

Si tratta di un assunto infondato in diritto.

Anche ad ammetterela sufficiente specificità e, quindi, la rile- vanza della contestazione effettuata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non se ne potrebbero affatto trarre le con- seguenze da lui invocate,cioè l’assoluta inutilizzabilità delle co- pie dei documenti contestatia fini probatori.

Va, infatti,tenuto presente, in proposito, che , secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (alla quale il Collegio intende dare seguito e che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare), la conseguenza della contestazione della conformità agli originali delle copie fotostatiche di docu- menti, ai sensi dell’art. 2719 c.c.– quanto meno laddove non si tratti di scritture private contenenti una sottoscrizione di parte eventualmente a sua volta soggetta a disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. –non consiste nella radicale Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 inutilizzabilità del documento prodotto in copia, ma esclusiva- mente nella necessità che il giudice del merito valuti comples- sivamente, secondo il suo prudente apprezzamento, l’efficacia probatoria di quel documento, in tale valutazione dovendo in- cludersi,come è ovvio, in primo luogo, quella relativa alla sua effettiva conformità all’originale, in relazione alla quale po- tranno certamente avere rilievo, tra l’altro,unitamente ad ogni altro elemento di prova, anche presuntivo, le ragioni, la natura ed il grado di specificità delle contestazioni della conformità all’originale espressa dalla controparte (cfr. Cass., Sez. 5, Sen- tenza n. 1324 del 18/01/2022, Rv. 663748 – 01 : « in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia foto- statica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verifica- zione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni»; conf.: Cass., Sez. 5, Sen- tenza n. 14950 del 08/06/2018, Rv. 649366 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 16998 del 20/08/2015, Rv. 636377 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 24456 del 21/11/2011, Rv. 620331 - 01 ; nel mede- simo senso, con specifico riguardo alla prova della notificazione della cartella di pagamento: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 –02; Sez. 5, Ordinanza n. 24323 del 04/10/2018, Rv. 650704 –01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20444 del 30/07/2019, Rv. 654724 –01; Sez. 5, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020, Rv. 659342 –01).

Nella specie, pur essendo oltremodo sintetica la motivazione della decisione impugnata in proposito, emerge dal suo com- plessivo esame che i giudici del merito hanno, nella sostanza, ritenuto che le copie fotostatiche della relazione di notificazione Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 della cartella di pagamento prodotte dall’Agenzia delle Entrate fossero idonee a dimostrare la regolarità di quella notificazione.

In tal modo,essi hanno operato una valutazione, quanto meno implicita, anche con riguardo al la conformità delle copie foto- statiche prodotte agli originali, valutazione che integra un ap- prezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

In particolare, il suddetto apprezzamento di fatto è legittima- mente avvenuto anche tenendo conto della circostanza che la contestazione della conformità tra originale e copia della rela- zione di notificazione era stata formulata non sulla base della indicazione di specifici punti e/o ragioni di difformità,ma sulla base di una radicale, ma al tempo stesso inevitabilmente gene- rica, negazione dell’esistenza stessa di un originale, che evi- dentemente è stata ritenuta dai giudici di merito una contesta- zione nella specie non sufficientementeconvincente, tenuto an- che conto di tutti gli ulteriori elementi disponibili.

D’altra parte, la già segnalata omessa produzione, nella pre- sente sede, del documento decisivo oggetto delle censure del ricorrente (di cui non è neanche indicata l’esatta allocazione nel fascicolo processuale), nonché il mancato richiamo del suo pre- ciso contenuto, unitamente a quello degli ulteriori documenti contestualmente prodotti dall’ente convenuto, proprio ed a maggior ragione in tale ottica, impedisce di valutare ulterior- mente, nel merito, la fondatezza delle censure relative all’ap- prezzamento dell’efficacia probatoria degli stessi da parte dei giudici del merito. 4.2Per quanto, poi, riguarda la contestazione subordinata, re- lativaa lla regolarità della notificazione della cartella di paga- mento, è –ancora a più forte ragione – impossibile esaminare nel merito le censur e di cui al ricorso, in mancanza della pro- duzione, nella presente sede,del suddetto documento, oggetto delle censure stesse (ovvero della precisa indicazione della sua Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 allocazione nel fascicolo del merito con lo specifico richiamo delle parti rilevanti del suo contenuto).

Il ricorrente sostiene che, in considerazione delle concretemo- dalità con le quali aveva avuto luogo la notificazione della car- tella di pagamento, sarebbe stato necessario l’invio di un avviso al destinatarioa mezzo lettera raccomandata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera b-bisdel D. P .

R . n. 600 del 1973 , e che la documentazione esibita dall’agente della riscossione a sostegno dell’invio di tale raccomandata non sarebbe stata in concreto sufficiente, sia perché sarebbe stata prodotta una distinta di invio di una serie di raccomandate, a suo dire mancante dell’in- dicazione degli elementi necessari ad individuarne gli esatti estremi e la riferibilità alla cartella di pagamento in contesta- zione, sia perché non sarebbe stato prodotto l’avviso di ricevi- mentodi tale raccomandata.

Orbene, sotto il profilo daultimo indicato, la censura appare già in astratto infondata, in quanto la comunicazione in questione non va affattoeffettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera b-bis,del D.P.R. n. 600 del 1973 , onde è evidente che non sarebbe pos- sibilepretendere la produzione di un siffatto avviso.

Per il resto, onde valutare nel merito le (ulteriori) censuresa- rebbe stato necessario l’esame del la relazione di notificazione della cartella di pagamento, per verificare effettivamente in quali precise modalità essa aveva avuto luogo e poter stabilire se il successivo avviso al destinatario a mezzo lettera racco- mandata era effettivamente necessario, prima ancora diverifi- care in che termini ne fosse stata fornita la prova dell’invio.

Anche in questo caso, pertanto, l’omessa produzionedel docu- mento su cui si fondano le censure (ovvero della precisa indi- cazione della sua allocazione nel fascicolo del merito, con lo specifico richiamo delle parti rilevanti del suo contenuto) impe- disce in radice di accedere all’esame del merito del ricorso.

Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 5.Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 06/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11623 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11623del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 62B07 H501F) rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 66P18 H501K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 63M08H501Q) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappre- sentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Romaemessa in data 26 ottobre 2021 nel giudizio iscritto al n. 47410/2020 R.G., che il ricorrente afferma essere stata pubblicatanella me- desimadata del 26 ottobre 20 21 con il numero 16711/2021 e non notificata; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 L’Agenzia delle Entrate– Riscossione ha comunicato a [OSCURATO:PERSONA] un preavviso di iscrizione ipotecaria sui suoi immobili , per crediti iscritti a ruolo di importo complessivodi € 93.504,23. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio davanti al giudice di pace per con- testare i crediti oggetto del preavviso assoggettati alla giurisdi- zione del giudice ordinario, evocando altresì il Comune di An- guillara Sabazia. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma ha rigettato la domanda. Il Tribunale di Roma ha confermatola decisione di primo grado. Ricorre il Fabbri, sulla base di duemotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedegli artt. 2712 e 2719 cod. civ. proc. civ., in re- lazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.». Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zione degli artt. 26 d.p.r. 602/1973 e 60, co. 1, lett. b - bis, d.p.r. 600/1973, artt. 115, 139 e 140 cod. proc. civ., in rela- zione all’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.». I due motivi del ricorso,logicamente e giuridicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 2.Il ricorrente, a fondamento della sua domanda di merito, ha sostenuto che la cartella di pagamento posta a base del preav- viso di iscrizione ipotecariae oggetto delle contestazioni di cui al presente giudizio,non gli sarebbe stata regolarmente notifi- cata e, di conseguenza, che il relativo credito sarebbe pre- scritto. Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 L’Agenzia delle Entrateha prodotto documentazione per atte- stare la regolare notificazione della cartella di pagamento in questione. Ha,in particolare, prodotto, tra l’altro, la relazione di notifica- zione della stessa, in copia fotostatica. Il ricorrente hacontestato la conformità agli originalidelle copi e dei documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate: lo ha fatto , segnatamente, « specificando di non ritenere esistente alcun originale». In subordine, ha,inoltre, sostenuto che, anche a voler prendere in considerazionela documentazione prodotta in copia, la noti- ficazione della cartella di pagamento contestata avrebbe dovuto ritenersi irregolare, in quantola stessa non sarebbe stata con- segnata direttamente al destinatario, ma ad un addetto alla casa (”colf”) e non sarebbe stata fornita adeguata prova della spedizione della raccomandata di avviso richiesta, in tal caso, dall’art. 60, comma 1, lettera b-bis, del D . P . R . 29 settembre 1973n. 600. Igiudici di merito, con doppia decisione conforme, hanno rite- nuto che i documenti prodotti in copia dall’Agenzia delle Entrate fossero valutabili come prova della notificazione della cartella di pagamento(e ciò con particolare riguardo alla relazione di notificazione della stessa), considerando, quindi, almeno impli- citamente,le copie prodotte non difformi d agli originali, in virtù della genericità delle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla loro conformitàe ritenendo , altresì, che tali do cu- menti attestassero che la notificazione della cartella di paga- mento era stata regolarmente effettuata, non essendo neces- sario alcun ulteriore avviso al destinatario. La prova della regolarità della relazione di notificazione della cartella di pagamento è stata, inoltre(del tutto correttamente), ritenuta dai giudici di merito di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza di tutte le contestazioni formulate dal ricorrente, Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 sia in relazione alla regolarità della procedura di riscossione che aveva condotto al preavviso di iscrizione ipotecaria opposto, sia in relazione alla sussistenza del credito sottostante, non più contestabile (sulla questione delle conseguenze, in diritto, del rilievo della eventuale regolarità della notificazione della car- tella di pagamento, non vi sono peraltro specifiche censure nel ricorso). 3.Le censure di cui al ricorso riguardano la valutazione di in- sufficiente specificità della contestazione della conformità all’originaledella documentazione prodotta in copia fotostatica dall’Agenzia delle Entrate a dimostrazione della regolare notifi- cazione della cartella di pagamento posta a base del preavviso di iscrizione ipotecaria e, in ogni caso, la regolarità di tale ultima notificazione. Si tratta di censure che hanno ad oggetto, come è evidente, il contenuto della documentazione in questione, in particolare quello della relazione di notificazione della cartella di paga- mento. Nel ricorso, però, non è chiarito, in modo preciso,esattamente quali documenti sarebbero stati prodotti in copia fotostatica dall’agenzia convenuta, oltre alla relazione di notificazione della cartella di pagamento: nella contestazione operata davanti al giudice di pace, richiamata nel ricorso, si fa riferimento ad un “titolo sotteso all’atto impugnato”, ma neanche si precisa quale sarebbe, esattamente, tale “titolo”. Idocumenti in questione non sono stati allegati al ricorso, né vi è, nel ricorso, la puntuale indicazione della fase processuale e delle modalità della produzione di ciascuno di essi nel giudizio di merito e, soprattutto, non è indicata la loro eventuale precisa allocazione nel fascicolo processuale;neanche ne è adeguata- mente richiamato l’esatto contenuto,rilevante ai fini della de- cisione del ricorso,in violazione degli artt. 369, comma 2, n. 4, e 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 Non è possibile, pertanto, per questa Corte, accedere all’esame del ricorso nel merito. 4. Quanto appena osservato ha carattere decisivo ed assor- bente, con riguardo all’ammissibilità del ricorso. In ogni caso, anche per completezza di esposizione, è oppor- tuno formulare altresì le seguenti osservazioni, con riguardo all’astratto contenuto in diritto delle censure in diritto con esso formulate, che confermano la conclusione raggiunta. 4.1Con il primo motivo del ricorso , il ricorrente sostiene che la sua contestazione della conformità agli originalidei documenti prodotti in copia dall’Agenzia delle Entrate,effettuata negando in radice l’esistenza degli originali, almeno con riguardo alla re- lazione di notificazione della cartella di pagamento, dovrebbe ritenersi una contestazione sufficientemente specifica. Sostiene, altresì, che, di conseguenza, non essendo –a seguito di tale contestazione –stati prodotti i documenti stessi in origi- nale, i giudici del merito non avrebbero potuto tener conto delle copie in alcun modo, ai fini della decisione. Si tratta di un assunto infondato in diritto. Anche ad ammetterela sufficiente specificità e, quindi, la rile- vanza della contestazione effettuata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non se ne potrebbero affatto trarre le con- seguenze da lui invocate,cioè l’assoluta inutilizzabilità delle co- pie dei documenti contestatia fini probatori. Va, infatti,tenuto presente, in proposito, che , secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (alla quale il Collegio intende dare seguito e che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare), la conseguenza della contestazione della conformità agli originali delle copie fotostatiche di docu- menti, ai sensi dell’art. 2719 c.c.– quanto meno laddove non si tratti di scritture private contenenti una sottoscrizione di parte eventualmente a sua volta soggetta a disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. –non consiste nella radicale Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 inutilizzabilità del documento prodotto in copia, ma esclusiva- mente nella necessità che il giudice del merito valuti comples- sivamente, secondo il suo prudente apprezzamento, l’efficacia probatoria di quel documento, in tale valutazione dovendo in- cludersi,come è ovvio, in primo luogo, quella relativa alla sua effettiva conformità all’originale, in relazione alla quale po- tranno certamente avere rilievo, tra l’altro,unitamente ad ogni altro elemento di prova, anche presuntivo, le ragioni, la natura ed il grado di specificità delle contestazioni della conformità all’originale espressa dalla controparte (cfr. Cass., Sez. 5, Sen- tenza n. 1324 del 18/01/2022, Rv. 663748 – 01 : « in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia foto- statica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verifica- zione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni»; conf.: Cass., Sez. 5, Sen- tenza n. 14950 del 08/06/2018, Rv. 649366 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 16998 del 20/08/2015, Rv. 636377 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 24456 del 21/11/2011, Rv. 620331 - 01 ; nel mede- simo senso, con specifico riguardo alla prova della notificazione della cartella di pagamento: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 –02; Sez. 5, Ordinanza n. 24323 del 04/10/2018, Rv. 650704 –01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20444 del 30/07/2019, Rv. 654724 –01; Sez. 5, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020, Rv. 659342 –01). Nella specie, pur essendo oltremodo sintetica la motivazione della decisione impugnata in proposito, emerge dal suo com- plessivo esame che i giudici del merito hanno, nella sostanza, ritenuto che le copie fotostatiche della relazione di notificazione Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 della cartella di pagamento prodotte dall’Agenzia delle Entrate fossero idonee a dimostrare la regolarità di quella notificazione. In tal modo,essi hanno operato una valutazione, quanto meno implicita, anche con riguardo al la conformità delle copie foto- statiche prodotte agli originali, valutazione che integra un ap- prezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. In particolare, il suddetto apprezzamento di fatto è legittima- mente avvenuto anche tenendo conto della circostanza che la contestazione della conformità tra originale e copia della rela- zione di notificazione era stata formulata non sulla base della indicazione di specifici punti e/o ragioni di difformità,ma sulla base di una radicale, ma al tempo stesso inevitabilmente gene- rica, negazione dell’esistenza stessa di un originale, che evi- dentemente è stata ritenuta dai giudici di merito una contesta- zione nella specie non sufficientementeconvincente, tenuto an- che conto di tutti gli ulteriori elementi disponibili. D’altra parte, la già segnalata omessa produzione, nella pre- sente sede, del documento decisivo oggetto delle censure del ricorrente (di cui non è neanche indicata l’esatta allocazione nel fascicolo processuale), nonché il mancato richiamo del suo pre- ciso contenuto, unitamente a quello degli ulteriori documenti contestualmente prodotti dall’ente convenuto, proprio ed a maggior ragione in tale ottica, impedisce di valutare ulterior- mente, nel merito, la fondatezza delle censure relative all’ap- prezzamento dell’efficacia probatoria degli stessi da parte dei giudici del merito. 4.2Per quanto, poi, riguarda la contestazione subordinata, re- lativaa lla regolarità della notificazione della cartella di paga- mento, è –ancora a più forte ragione – impossibile esaminare nel merito le censur e di cui al ricorso, in mancanza della pro- duzione, nella presente sede,del suddetto documento, oggetto delle censure stesse (ovvero della precisa indicazione della sua Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 allocazione nel fascicolo del merito con lo specifico richiamo delle parti rilevanti del suo contenuto). Il ricorrente sostiene che, in considerazione delle concretemo- dalità con le quali aveva avuto luogo la notificazione della car- tella di pagamento, sarebbe stato necessario l’invio di un avviso al destinatarioa mezzo lettera raccomandata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera b-bisdel D. P . R . n. 600 del 1973 , e che la documentazione esibita dall’agente della riscossione a sostegno dell’invio di tale raccomandata non sarebbe stata in concreto sufficiente, sia perché sarebbe stata prodotta una distinta di invio di una serie di raccomandate, a suo dire mancante dell’in- dicazione degli elementi necessari ad individuarne gli esatti estremi e la riferibilità alla cartella di pagamento in contesta- zione, sia perché non sarebbe stato prodotto l’avviso di ricevi- mentodi tale raccomandata. Orbene, sotto il profilo daultimo indicato, la censura appare già in astratto infondata, in quanto la comunicazione in questione non va affattoeffettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera b-bis,del D.P.R. n. 600 del 1973 , onde è evidente che non sarebbe pos- sibilepretendere la produzione di un siffatto avviso. Per il resto, onde valutare nel merito le (ulteriori) censuresa- rebbe stato necessario l’esame del la relazione di notificazione della cartella di pagamento, per verificare effettivamente in quali precise modalità essa aveva avuto luogo e poter stabilire se il successivo avviso al destinatario a mezzo lettera racco- mandata era effettivamente necessario, prima ancora diverifi- care in che termini ne fosse stata fornita la prova dell’invio. Anche in questo caso, pertanto, l’omessa produzionedel docu- mento su cui si fondano le censure (ovvero della precisa indi- cazione della sua allocazione nel fascicolo del merito, con lo specifico richiamo delle parti rilevanti del suo contenuto) impe- disce in radice di accedere all’esame del merito del ricorso. Ric. n. 11623/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 5.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quate
Sentenza Cassazione n. 19080/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris