Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 47817/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA •icc,rso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ,_»-idon, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.U.I. 05KXZWB sentenza d& 28/6/2022 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tr binale di [OSCURATO:PERSONA] vist: atti, I provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la re a zio ne svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene. -ale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inaninnissibiltà del rcorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tr bunale. di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi d&I'art. -444 cod. proc.. oen., la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 2.800,00 eurc d multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (capo A) e 697 cod. pen. (capo D).

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto un primo ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motvo, con il quale ha denunciato la mancanza o, comunque, la manifesta ilbe.cità della motivazione, nella parte relativa alla determinazione della misura della pena e al diniego del riconoscimento del beneficio della sospensione condzionale della stessa, in relazione alla quale non era stato illustrato il giudizio prognostico formulato sul conto del ricorrente, di giovane età e incensurato.

3. Avverso la medesima sentenza l'imputato ha proposto un secondo ricorso per cassazione, pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 lugic 2022, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico moUvo, con I oliale ha nuovamente lamentato un vizio della motivazione sempre neie parte relativa al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condzionale della pena.

Ha esposto al riguardo che il difensore di fiducia dell'imputato, l'[OSCURATO:PERSONA].rriero, con istanza inviata il 10 maggio 2022, aveva proposto un concordato di pena omettendo di condizionarlo al riconoscimento del beneficio deiia sospens;one condizionale della pena, ma il giorno successivo aveva inviato altra istanza nella quale era previsto il riconoscimento di tale beneficio; tale seconda rchiesta, integrativa e sostitutiva di quella precedente, non era stata sottoposta al pubblico ministero né valutata dal giudice.

Ha quindi chiesto, ai sensi deil'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione di tali istanze corredate dalle: documentazione relativa alla loro ricezione.

3. il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando il carattere non consentito delle doglianze in ordine alla misura della pena„ non ricorrendo una ipotesi di illegalità della stessa, e la mancanza nella riche.sta di concordato di pena della istanza di subordinazione della stessa alla sua sospensione condizionale, non risultando documentato il deposito di una successiva istanza contenente la subordinazione della applicazione della pena alla sua sospensione. condizionale.[OSCURATO:PERSONA] Entrami i ricorsi sono inammissibili. 2, F ricorso proposto nell'interesse dell'imputato dall'[OSCURATO:PERSONA] è inarnmissib;le a causa della sua tardività, essendo pervenuto nella cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 luglio 2022, oltre il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., essendo stata redatte contestualmente al dispositivo la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., dovendo, ai fini della verifica della tempest:vità dell'impugnazione, ossia del rispetto del suddetto termine di 15 giorni decùrrente dalla lettura deka motivazione in udienza, farsi riferimento alla data in cu, sia stato depositato o sia pervenuto nella cancelleria del giudice a quo, non risultando né il deposito tempestivo del ricorso presso altro luogo tra quelli indicati dal'art. 582, comma 2 cod. proc. pen., né la sua tempestiva spedizione, ai sensi Cell'art. 583 cod. oroc. pen., con la conseguente inosservanza di detto terrone, per essere il ricorso pervenuto nella cancelleria del giudice a quo successivamente alla sua scadenza.

3. Va, comunque, osservato, anche con riferimento alle doglianze proposte con r CCISC presentato nell'interesse dell'imputato, che, secondo quanto previsto dail'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la

I. 23 giuono 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassaz crie contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per rnotvi at-rinetnt all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e anllegantà della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi deirart. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i qual: la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente ai 3 agosto 2017.

Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna dera ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di app;icazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni atzinenti al'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, ail'erronea qualf7cazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o de:la misura di sicurezza, avendo solo lamentato, peraltro genericamente e in modo asserti\fo, l'insufficie.nza della motivazione in ordine alla congruità della pena e :a difformità tra la sua seconda richiesta di applicazione della pena (che sarebbe sta,.-a sudore:nata alla sospensione condizionale della stessa) e la sentenza.4.

La prima di tali dogUanze non rientra, però, tra quelle consentite nei confronti di sentenze di applicazione della pena su richiesta, essendo volta a censurare l'idoneità e l'adeguatezza della motivazione nella parte relativa alla pena e la congruità della stessa, e non la sua illegalità, con la conseguente inammissibilità della censura.

Quella in ordine alla denunciata difformità tra la richiesta di concordato e la sentenza è manifestamente infondata, non risultando dalla sentenza e dal verbale d'udienza che detta richiesta sia stata subordinata al riconoscimento del beneficio deila sospensione condizionale della pena.

Non vi sono in atti richieste di applicazione della pena diverse da quella in ordine ade quali il pubblico ministero prestò il consenso il giorno successivo al suo deposito e che venne recepita dal giudice mediante la sentenza impugnata (priva dela richiesta ci subordinazione al riconoscimento del beneficio della sospensione condzionale), cosicché la doglianza formulata sul punto, tesa a denunciare una diffc,rrnità tra la volontà espressa dall'imputato e la sentenza risulta manifestarne.nte infondata. fa aggiunto che all'udienza del 28 giugno 2022, in esito alla quale venne pronunciata la sentenza impugnata, era presente il difensore di fiducia del ricorrente, che non sollevò obiezioni di sorta circa il contenuto della richiesta di applcazione della pena poi i-ecepita dal giudice, con la conseguente manifesta iM'ondatezza, anche per tale ulteriore motivo, della doglianza del ricorrente, non essendo scafi sollevati rilievi circa la pretesa non corrispondenza della richiesta rispetto aa volontà dell'imputato.

Quanto alla istanza di acquisizione delle due richieste di applicazione della pena C1& 'i:-noutato avrebbe inviato e delle relative attestazioni di ricezione, va osservato che anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proce pen e introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova appiicazicne il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di pureuale ;ndicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria dei giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (così Sez. 2, n. 35154 dei 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432, relativa a fattispecie in cui è stato ritenuto inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una test:monianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa; conf.

Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Cossu, • 280419).

Ora, nel caso in esame il ricorrente, che pur avrebbe potuto soddisfare detto onee-e Cii allegazione, in quanto relativo ad atti da lui provenienti, di cui presumibirriente ha copia e anche l'attestazione di deposito, e che quindi avrebbe aece-foimente potuto allegare al ricorso, si è limitato ad affermare di aver depositato una seconda istanza di applicazione pena, senza altro aggiungere a proposito delle modalità mediante le quali sarebbe stato eseguito tale deposito, cosicché la sua richiesta risulta insufficientemente determinata e, come tale inaccoglibile (otre che priva di rilevanza alla luce della mancata formulazione di cirdine alla richiesta esaminata in udienza e poi recepita dal giudice mazIante :a sentenza in esame).

5. Entrambi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili, a causa de terdività di quello presentato dall'[OSCURATO:PERSONA] e della manifesta infondatezza di tutte le censure. declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delie spese dei procedimento, nonché del versamento di una somma in fevore delle Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motiv dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dicn ara inammissibili í ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA •icc,rso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ,_»-idon, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.U.I. 05KXZWB sentenza d& 28/6/2022 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tr binale di [OSCURATO:PERSONA] vist: atti, I provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la re a zio ne svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene. -ale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inaninnissibiltà del rcorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tr bunale. di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi d&I'art. -444 cod. proc.. oen., la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 2.800,00 eurc d multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (capo A) e 697 cod. pen. (capo D). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto un primo ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motvo, con il quale ha denunciato la mancanza o, comunque, la manifesta ilbe.cità della motivazione, nella parte relativa alla determinazione della misura della pena e al diniego del riconoscimento del beneficio della sospensione condzionale della stessa, in relazione alla quale non era stato illustrato il giudizio prognostico formulato sul conto del ricorrente, di giovane età e incensurato. 3. Avverso la medesima sentenza l'imputato ha proposto un secondo ricorso per cassazione, pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 lugic 2022, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico moUvo, con I oliale ha nuovamente lamentato un vizio della motivazione sempre neie parte relativa al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condzionale della pena. Ha esposto al riguardo che il difensore di fiducia dell'imputato, l'[OSCURATO:PERSONA].rriero, con istanza inviata il 10 maggio 2022, aveva proposto un concordato di pena omettendo di condizionarlo al riconoscimento del beneficio deiia sospens;one condizionale della pena, ma il giorno successivo aveva inviato altra istanza nella quale era previsto il riconoscimento di tale beneficio; tale seconda rchiesta, integrativa e sostitutiva di quella precedente, non era stata sottoposta al pubblico ministero né valutata dal giudice. Ha quindi chiesto, ai sensi deil'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione di tali istanze corredate dalle: documentazione relativa alla loro ricezione. 3. il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando il carattere non consentito delle doglianze in ordine alla misura della pena„ non ricorrendo una ipotesi di illegalità della stessa, e la mancanza nella riche.sta di concordato di pena della istanza di subordinazione della stessa alla sua sospensione condizionale, non risultando documentato il deposito di una successiva istanza contenente la subordinazione della applicazione della pena alla sua sospensione. condizionale.[OSCURATO:PERSONA] Entrami i ricorsi sono inammissibili. 2, F ricorso proposto nell'interesse dell'imputato dall'[OSCURATO:PERSONA] è inarnmissib;le a causa della sua tardività, essendo pervenuto nella cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 luglio 2022, oltre il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., essendo stata redatte contestualmente al dispositivo la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., dovendo, ai fini della verifica della tempest:vità dell'impugnazione, ossia del rispetto del suddetto termine di 15 giorni decùrrente dalla lettura deka motivazione in udienza, farsi riferimento alla data in cu, sia stato depositato o sia pervenuto nella cancelleria del giudice a quo, non risultando né il deposito tempestivo del ricorso presso altro luogo tra quelli indicati dal'art. 582, comma 2 cod. proc. pen., né la sua tempestiva spedizione, ai sensi Cell'art. 583 cod. oroc. pen., con la conseguente inosservanza di detto terrone, per essere il ricorso pervenuto nella cancelleria del giudice a quo successivamente alla sua scadenza. 3. Va, comunque, osservato, anche con riferimento alle doglianze proposte con r CCISC presentato nell'interesse dell'imputato, che, secondo quanto previsto dail'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giuono 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassaz crie contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per rnotvi at-rinetnt all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e anllegantà della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi deirart. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i qual: la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente ai 3 agosto 2017. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna dera ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di app;icazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni atzinenti al'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, ail'erronea qualf7cazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o de:la misura di sicurezza, avendo solo lamentato, peraltro genericamente e in modo asserti\fo, l'insufficie.nza della motivazione in ordine alla congruità della pena e :a difformità tra la sua seconda richiesta di applicazione della pena (che sarebbe sta,.-a sudore:nata alla sospensione condizionale della stessa) e la sentenza.4. La prima di tali dogUanze non rientra, però, tra quelle consentite nei confronti di sentenze di applicazione della pena su richiesta, essendo volta a censurare l'idoneità e l'adeguatezza della motivazione nella parte relativa alla pena e la congruità della stessa, e non la sua illegalità, con la conseguente inammissibilità della censura. Quella in ordine alla denunciata difformità tra la richiesta di concordato e la sentenza è manifestamente infondata, non risultando dalla sentenza e dal verbale d'udienza che detta richiesta sia stata subordinata al riconoscimento del beneficio deila sospensione condizionale della pena. Non vi sono in atti richieste di applicazione della pena diverse da quella in ordine ade quali il pubblico ministero prestò il consenso il giorno successivo al suo deposito e che venne recepita dal giudice mediante la sentenza impugnata (priva dela richiesta ci subordinazione al riconoscimento del beneficio della sospensione condzionale), cosicché la doglianza formulata sul punto, tesa a denunciare una diffc,rrnità tra la volontà espressa dall'imputato e la sentenza risulta manifestarne.nte infondata. fa aggiunto che all'udienza del 28 giugno 2022, in esito alla quale venne pronunciata la sentenza impugnata, era presente il difensore di fiducia del ricorrente, che non sollevò obiezioni di sorta circa il contenuto della richiesta di applcazione della pena poi i-ecepita dal giudice, con la conseguente manifesta iM'ondatezza, anche per tale ulteriore motivo, della doglianza del ricorrente, non essendo scafi sollevati rilievi circa la pretesa non corrispondenza della richiesta rispetto aa volontà dell'imputato. Quanto alla istanza di acquisizione delle due richieste di applicazione della pena C1& 'i:-noutato avrebbe inviato e delle relative attestazioni di ricezione, va osservato che anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proce pen e introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova appiicazicne il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di pureuale ;ndicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria dei giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (così Sez. 2, n. 35154 dei 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432, relativa a fattispecie in cui è stato ritenuto inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una test:monianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa; conf. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Cossu, • 280419). Ora, nel caso in esame il ricorrente, che pur avrebbe potuto soddisfare detto onee-e Cii allegazione, in quanto relativo ad atti da lui provenienti, di cui presumibirriente ha copia e anche l'attestazione di deposito, e che quindi avrebbe aece-foimente potuto allegare al ricorso, si è limitato ad affermare di aver depositato una seconda istanza di applicazione pena, senza altro aggiungere a proposito delle modalità mediante le quali sarebbe stato eseguito tale deposito, cosicché la sua richiesta risulta insufficientemente determinata e, come tale inaccoglibile (otre che priva di rilevanza alla luce della mancata formulazione di cirdine alla richiesta esaminata in udienza e poi recepita dal giudice mazIante :a sentenza in esame). 5. Entrambi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili, a causa de terdività di quello presentato dall'[OSCURATO:PERSONA] e della manifesta infondatezza di tutte le censure. declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delie spese dei procedimento, nonché del versamento di una somma in fevore delle Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motiv dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dicn ara inammissibili í ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 47817/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris