CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 23937/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/2/2022 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena detentiva; dichiararsi nel resto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Messina il 21 giugno 2021, in ordine al delitto di appropriazione indebita. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, lett. c), 582, comma 2, 585, comma 4, 601, comma 3, cod. proc. pen.; la Corte territoriale, all'udienza del 4 febbraio 2022, aveva disposto nuova notifica del decreto di citazione e del verbale d'udienza, attesa l'irregolare notifica del decreto all'imputato; la notifica, eseguita il 12 febbraio successivo per l'udienza del 18 febbraio, era avvenuta senza il rispetto dei termini ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen., impedendo all'imputato di esercitare il diritto alla formulazione di motivi nuovi e integrando, così, una nullità che travolge anche la sentenza di secondo grado. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 125, comma 3, 234 e 603 cod. proc. pen.; 6 CEDU; il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in punto di richiesta rinnovazione istruttoria, per l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] (individuato in epoca successiva alla pronuncia di primo grado) e per il nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell'intervenuta condanna del teste per il reato di appropriazione indebita da lui commesso nell'ambito dell'attività professionale (circostanza storica che influiva sul giudizio di attendibilità del teste). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 43 e 646 cod. pen., e vizio della motivazione, considerato l'omesso esame delle specifiche censure formulate con l'atto di appello in relazione all'attendibilità delle deposizioni testimoniali, dato che influiva sul giudizio di responsabilità espresso senza considerare l'inesistenza di condotte appropriative, alla luce della spontanea restituzione delle somme di denaro custodite temporaneamente dall'imputato presso la propria abitazione e la sede dell'ufficio. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.175 cod. pen. e 53 I. 689/1981, per l'illogico diniego del beneficio della non menzione, pur avendo conseguito la sospensione condizionale della pena, e per l'errata individuazione del limite massimo della pena detentiva, sostituibile con la sanziona sostitutiva pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti risulta che l'atto di citazione in grado di appello è stato notificato all'imputato, con consegna a mani del padre convivente, in data 10 gennaio 2022, per l'udienza fissata per il giorno 4 febbraio 2022; nessuna violazione, dunque, sussisteva quanto al rispetto dei termini di comparizione; all'udienza del 4 febbraio 2022 il processo veniva differito alla successiva udienza del 18 febbraio 2022, su istanza di rinvio del difensore, e la Corte territoriale, senza che fosse necessario (attesa la rituale costituzione del rapporto processuale), disponeva nuova notifica del decreto e del verbale d'udienza all'imputato, notifica che avveniva a mani proprie il 12 febbraio 2022. All'udienza del 18 febbraio, in ogni caso, alcuna eccezione veniva sollevata dal difensore di fiducia dell'imputato, presente; sicché non sussisteva alcuna nullità come invece dedotto dal ricorrente e, in ogni caso, trattandosi di nullità di ordine generale la stessa sarebbe stata sanata per difetto di tempestiva eccezione della parte. 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha esaminato la richiesta di rinnovazione istruttoria e ne ha ponderato la valenza, ritenendola non assolutamente necessaria con motivazione sintetica ma puntuale, mettendo in rilievo - del resto - come i testimoni indicati non fossero gli unici che avevano riferito sulla condotta di appropriazione, peraltro dimostrata anche dai dati documentali in atti. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato, poiché nel dedurre il mancato esame delle prove testimoniali lascia impregiudicato e intatto il dato obiettivo della mancata giustificazione dell'appropriazione delle somme non restituite, indice univoco e grave della responsabilità del prevenuto per aver indebitamente trattenuto somme di denaro che doveva versare alla società, con cui intercorrevano rapporti contrattuali per le attività di spedizione e ricezione delle somme e dei titoli inerenti i trasporti eseguiti. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, quanto al diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen., adeguatamente motivato (pag. 5) e non essendo illogico che, concessa la sospensione condizionale della pena, venga rigettata la concessione del diverso beneficio della non menzione (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 0; Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M; Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269638 - 0). Quanto al profilo del mancato accoglimento della richiesta sostituzione della pena detentiva, il ricorso è fondato; premesso che la richiesta formulata dall'appellante, pur se con argomentazione di mero stile, ha fatto sorgere l'obbligo per la Corte di affrontare la questione devoluta (argomento desumibile dai principi enunciati da Sez. Unite, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01), va rilevato che al momento della decisione in grado di appello il limite per la sostituzione della pena detentiva, con le sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata, era pari ad un anno sicché è errata in diritto l'affermazione della sentenza quanto al rigetto della richiesta, fondata sul rilievo secondo cui il limite per la sostituzione della pena era quello di tre mesi. Deve, pertanto, annullarsi sul punto la decisione impugnata; la verifica delle condizioni per l'eventuale sostituzione della pena detentiva, per le connotazioni valutative di fatto richieste dall'art. 58 I. 689/1981, deve essere affidata al giudice di rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il