CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 1964
Cassazione n. 32898/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/02/1964MESSINA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1958avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria in atti, ha chiestorigettarsi i ricorsi;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della parte civile GIOACCHINODIEGO, che ha illustrato le conclusioni, depositate in uno alla nota spese;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato imotivi dei rispettivi ricorsi e ne hanno chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 3 luglio 2025,confermava quella del Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, cheaveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GiovannaMessina e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’imputazione di cui al capo A), nonché isoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per il capo B), condotteentrambe ricondotte al delitto di infedeltà patrimoniale previsto dall’art. 2634 cod.civ.In particolare, al capo A) veniva contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GiovannaMessina e [OSCURATO:PERSONA] il delitto previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 2634cod. civ. perché, in concorso tra loro, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. eTeresa [OSCURATO:PERSONA] quale socia della stessa, compivano un atto didisposizione dei beni sociali, così cagionando intenzionalmente un dannopatrimoniale alla società anzidetta: in particolare, cedevano sottocosto ilmagazzino sito in [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. alprezzo di € 50.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA],senza che la somma derivante dalla vendita dell'immobile venisse versata nellecasse sociali. Il tutto avveniva in [OSCURATO:PERSONA] il 21.09.2016.Al capo B) veniva contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ildelitto previsto dagli artt. 110 cod. pen. 2634 cod. civ. perché, in concorso traloro, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, [OSCURATO:PERSONA] qualeamministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] qualeamministratore della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., compivano un atto di disposizione deibeni sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., così cagionando intenzionalmente undanno patrimoniale a quest'ultima società: in particolare, stipulavano un contrattodi locazione ultraventennale avente ad oggetto l'immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 32 con relativa venditasottocosto a forfait delle scorte ivi presenti al prezzo di € 5.000,00 in favore della"[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." . Il tutto avveniva in [OSCURATO:PERSONA] il 12.01.2017.La Corte palermitana confermava anche la condanna generica dei menzionatiimputati al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] GioacchinoCollura, nonché la confisca del magazzino di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],indicato al capo A, e dell’immobile di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.2. I ricorsi per cassazione proposti con atti separati dai difensori degliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sonoarticolati in plurimi motivi, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari perla motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’avvocatoDiego [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.3.1 Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione gli artt. 120 cod.pen. e 337 cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente il difetto della condizione di procedibilità, in quanto laquerela è stata presentata dal socio delle due società persone offese dei delitti incontestazione.Rappresenta il ricorrente come la legittimazione a querelare debba attribuirsiesclusivamente alle società, indicate dalla norma incriminatrice come personaoffesa, e non anche al socio, danneggiato, il quale sarebbe privo di legittimazione,dovendo al più lo stesso promuovere la querela attraverso l’assemblea o a mezzodi un curatore speciale. In particolare, il legislatore con l’art. 2634 cod. civ., adifferenza di quanto previsto dall’art. 2622 cod. civ., non ha ritenuto di estendereil potere di querela anche al socio.Inoltre, quanto al capo B), la società [OSCURATO:PERSONA] risultava essere fallita,cosicché il potere di querela poteva essere esercitato dal curatore fallimentare enon certamente dal socio, le cui iniziative, nel caso in esame, attraverso ilsequestro e la confisca, hanno pregiudicato l’interesse dei creditori garantito dallaprocedura concorsuale.Altro profilo di doglianza attiene alla circostanza che il querelante non hachiarito, in violazione dell’art. 337, comma 3, cod. proc. pen. a che titolo abbiaproposto la querela, non potendo tale qualità astratta essere tratta dalla narrativadell’atto, ove lo stesso si descrive come socio delle due società, senza però indicarein concreto per quale delle due società chiedeva procedersi in sede penale. Laquerela sarebbe pertanto invalida.3.2 Il secondo motivo si duole della violazione di legge e del vizio dimotivazione in relazione all’ingiusto profitto quanto al capo B).Lamenta il ricorrente che la Corte di appello - a fronte del motivo cheevidenziava come dal brogliaccio ai fini Iva emergesse il valore dei beni ceduti,costituenti le scorte della cedente, nella misura di 5000,00 euro, oltre Iva per1.100,00 euro – abbia effettivamente dato conto della incertezza del valore e,nonostante ciò, non abbia escluso la sussistenza dell’ingiusto profitto e del dannopatrimoniale, richiamando il complessivo intento fraudolento dell’operazione,senza considerare che la fattispecie incriminatrice richiede la prova del profittoingiusto e del danno patrimoniale per la società.Quanto a quest’ultimo lo stesso viene individuato nel valore dell’Iva, che perònon costituisce valore economico, dovendo essere destinata all’Erario, nonrisultando dalla sentenza se sussistessero ragioni di compensazione della imposta.Inoltre, a riprova della insussistenza del danno e del profitto ingiusto, emergel’ulteriore dato che la curatela fallimentare per la società cedente non abbia maiagito per il recupero dei beni ceduti, ritenendo l’operazione non dannosa per lafallita.3.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2641 cod.civ. e 240, terzo comma, cod. pen. quanto alla confisca dell’immobile.Lamenta il ricorrente, in primo luogo, che la confisca ha riguardato un beneimmobile in proprietà della società cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dunqueintestato a un soggetto estraneo rispetto all’amministratrice della società,[OSCURATO:PERSONA]. Anche l’argomento della Corte di appello – per il quale lasocietà non sarebbe estranea in buona fede - avendo beneficiato delle condottecontestate, risulta frutto di una erronea sovrapposizione fra la società e la personafisica dell’imputata.Inoltre, la disposta confisca risulterebbe in violazione del principio diproporzione, essendo il danno quantificato in 1.100,00 euro e il valoredell’immobile di oltre 200mila euro, cosicché l’ablazione risulta in violazionedell’art. 2641 cod. civ. rispetto al quale la Corte costituzionale ha richiesto ilrispetto del canone di proporzionalità.4. Il ricorso proposto da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse diTeresa [OSCURATO:PERSONA], risulta articolato in quattro motivi.4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’elemento oggettivo dei delitti contestati ai capi A) e B).4.1.1 Quanto al capo A), la ricorrente si duole che la Corte di appello abbiaoptato per la maggiore affidabilità della consulenza estimativa, rispetto a quelladel tecnico di parte privata, senza considerare che la prima si affidava a unanormativa di stima superata (Uni 10.750 abrogata nel 2011 e sostituita da UNI N15.733 del 2011). Inoltre, la svalutazione della consulenza di parte risultamanifestamente illogica, in quanto la stessa è fondata su comparazioni con ilvalore di mercato di altri immobili. La Corte di appello non offrirebbe una adeguatamotivazione per ritenerla inaffidabile, cadendo in un travisamento, in quantomercato potrebbe aver mutato il valore dell’immobile.Travisata sarebbe anche la deposizione del tecnico comunale, che giudicavacongruo e coerente con il valore di mercato quello di vendita dell’immobile.Anche illogico è aver ritenuto che - seguendo la consulenza di parte -comunque il valore risulterebbe superiore di 12mila euro rispetto a quello pattuitodi 50mila euro. Sul punto la Corte di appello non valuta come un margine dialeatorietà sempre sussista e che l’interesse della società cedente – inattiva –poteva anche giustificare una vendita a prezzo inferiore, senza che ciò integrassela ritenuta fraudolenza.Infine, anche travisata per omissione risulterebbe la prova che attesta ilversamento del prezzo di vendita - 50mila euro - in data 27 settembre 2016 sulconto corrente della società venditrice, come da documentazione allegata dalladifesa, ma non valutata. La Corte di appello ha ritenuto risolutiva l’affermazionedella persona offesa, quanto alla circostanza che alcun pagamento fu effettuato.4.1.2 In relazione al capo B), il motivo ripercorre alcune delleargomentazioni del secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo iltravisamento della prova per omissione, non avendo la Corte di appello valutato ilverbale di stima delle merci – effettuato anche alla presenza del consulente dellapersona offesa – che concludeva per la congruità del valore, senza spiegare leragioni di inattendibilità di tale documento e senza dare conto delle ragioni per lequali il valore attribuito alla merce ceduta fosse «decisamente sottocosto».Conseguenza della congruità del valore è l’assenza di danno patrimoniale.4.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionequanto all’elemento soggettivo del delitto sub capo A).In particolare, la Corte di appello non avrebbe valutato la reale intenzione deicontraenti, che era funzionale a monetizzare il necessario per saldare i debiti dellasocietà cedente ormai non operativa. Difetterebbe la motivazione della sentenzain ordine al dolo intenzionale di cagionare un danno patrimoniale alla società e aldolo specifico di procurare un ingiusto profitto.4.3 Il terzo motivo censura la sentenza impugnata quanto alla conferma delleconfische, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025,che ha inciso sull’art. 2641 cod. civ.Quanto alla confisca in ordine al capo B), l’immobile oggetto del vincolo nonpuò ritenersi né profitto né prodotto del reato, ma al più bene sul quale è cadutaparte della condotta. La Corte di appello avrebbe dovuto preliminarmenteverificare quale fosse la ragione della misura ablativa, alla luce della sentenza dellaCorte costituzionale, tenuto conto che un bene strumentale non è più confiscabileex art. 2641 cod. civ.Quanto alla confisca del magazzino di cui al capo A), lamenta la ricorrente chel’immobile compravenduto non è il prodotto del reato, come ritiene la Corte diappello. Diversamente il profitto del reato è la differenza fra il valore realedell’immobile e il prezzo pattuito, cosicché illegittima risulta la confisca dell’interoimmobile. Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto obbligatoria la confisca, inviolazione dell’art. 2641 cod. civ., all’esito della sentenza citata della Cortecostituzionale, difettando la relazione di proporzione.4.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla confisca di cui al capo B).In primo luogo, la Corte di appello non chiarisce il nesso fra il bene confiscatoe il reato contestato. Il primo non è prodotto né profitto (art. 2641 cod. civ.) nécosa che è servita o destinata a commettere il reato (art. 240 cod. pen.).Inoltre, la sentenza impugnata ritiene che l’immobile sia di proprietà dellaGiardina [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre la disponibilità da parte della società è conseguentealla locazione, cosicché rispetto alla società – soggetto diverso rispetto allepersone fisiche che rispondono del reato - andava valutata la sussistenza (o meno)della buona fede.Anche a voler ritenere che la confisca abbia riguardato il diritto di godimentodifetta la motivazione sulla relazione di proporzione.5. Il ricorso proposto, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta articolato in quattro motivi in ordine alcapo A).5.1 Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla sussistenza del danno patrimoniale, avendo la Corte di appello eluso ladeposizione del teste Adamo - dell’ufficio tecnico comunale, che giudicava congruoil prezzo di vendita - argomentando illogicamente, oltre che travisando peromissione la consulenza tecnica di parte. Il motivo ripropone le valutazioni delprimo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].5.2 Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine all’elemento soggettivo del delitto di infedeltà patrimoniale, stante la naturadi concorrente extranea dell’imputata: la Corte di appello avrebbe fondato la provadel dolo su elementi presuntivi, trascurando di considerare che la società cedenteera inattiva, il che costituiva un elemento da valutare ancor più in favore della5.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoalla confisca dell’immobile ceduto, erroneamente ritenuto prodotto del reato. Conargomenti sovrapponibili a quelli sostenuti dagli altri ricorrenti, il motivo evidenziacome vada esclusa la natura di prodotto: il profitto dovrebbe riguardare ladifferenza fra il prezzo congruo e quello pagato - risparmio di spesa - mentrel’immobile non è mezzo strumentale per commettere il reato.5.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,replicando alcune censure del terzo motivo, come anche evidenziando comenessuna valutazione sulla buona fede della acquirente - ex art. 240 cod. pen. - èstata operata.6. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In ordine al capo A) i ricorsi sono del tutto inammissibili. Invece, quanto alcapo B), i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sonomanifestamente infondati, cosicché va dichiarata l’estinzione per prescrizione delreato, mentre vanno accolti i ricorsi quanto alla confisca di cui al capo B), nel restovanno rigettati in ordine agli effetti civili.2. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1 Quanto al primo motivo del ricorso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],afferente alla preliminare questione della procedibilità a querela dei delitti per iquali si procede, il motivo è manifestamente infondato.2.1.2 È consolidato e condivisibile l’orientamento – che va qui ribadito econdiviso - per il quale la legittimazione alla proposizione della querela per il reatodi infedeltà patrimoniale dell'amministratore spetta non solo alla società nel suocomplesso ma anche - e disgiuntamente - al singolo socio (Sez. 5, n. 39506 del24/06/2015, Pedrali, Rv. 264919 – 01, che ha in motivazione, poi, escluso laqualifica di persona offesa dal reato per i creditori sociali; conf.: N. 37033 del 2006Rv. 235282 - 01, N. 24824 del 2009 Rv. 244336 - 01, N. 35080 del 2014 Rv.260468 – 01). Infatti, osserva Sez. 5 Pedrali che anche il singolo socio è personaoffesa del reato di infedeltà patrimoniale, e non solo danneggiato dallo stesso, inquanto la condotta dell'amministratore infedele è diretta a compromettere leragioni della società, ma anche, principalmente, quelle dei soci o quotisti dellastessa, che per l'infedele attività dell'amministratore subiscono il depauperamentodel proprio patrimonio.Tale principio è stato richiamato anche in relazione al socio receduto, piùrecentemente da Sez. 5, n. 35384 del 14/06/2016, D’Angelo, Rv. 267540 – 01, ela Corte di appello richiama e fa proprio l’orientamento consolidato (da ultimo, cfr.anche Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Toma, Rv. 278831 – 01, in ordine allaquerela del socio nei confronti dell’amministratore per il delitto di appropriazioneindebita).A tal riguardo deve osservarsi come la tesi della difesa – che qualifica il sociocome danneggiato e non persona offesa, cosicché verrebbe meno la legittimazionea costituirsi parte civile, è comunque manifestamente infondata in quanto in temadi risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo ilsoggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla normaincriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un dannoeziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato(Sez. 2, n. 31295 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273698 – 01; conf. Rv.263170 e Rv. 262371).2.1.2 Pertanto, deve ribadirsi che la legittimazione alla proposizione dellaquerela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore spetta non soloalla società nel suo complesso ma anche - e disgiuntamente - al singolo socio.2.1.3 In ordine, poi, alla dedotta violazione dell’art. 337, comma 3, cod. proc.pen., la Corte di appello correttamente rileva come non sia fondata la tesidifensiva, in quanto dal corpo della querela emerge la qualità di socio del Colluranelle società Ci.Gi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.Per altro, deve anche evidenziarsi come per un verso la Corte di appello operiuna valutazione di fatto – quanto al riferimento della qualità di socio contenuta inquerela – non contestata dal ricorrente. Per altro verso, deve anche osservarsicome l’art. 337, comma 3, cod. proc. pen.- ritenuto violato dal ricorrente – riguardila prospettazione dei poteri del rappresentante legale dell’ente, mentre nel casodi specie [OSCURATO:PERSONA] agiva non in rappresentanza delle società bensì dei propriinteressi quale socio.2.1.4 Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.2.2 Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] va trattato congiuntamente allaseconda parte del primo motivo – quanto al capo B) – nell’interesse di TeresaGiovanna Messina, stante la sovrapponibilità delle censure.I motivi sono rivalutativi e non consentiti.La documentazione allegata ai ricorsi dalle difese – consistente nel brogliaccioIva redatto dal commercialista [OSCURATO:PERSONA], che attribuiva valore di 6100,00 euro allamerce (5000,00 oltre Iva) e nell’asserito verbale di ricognizione della merceredatto alla presenza del consulente del [OSCURATO:PERSONA] - non assicura la necessariadecisività della censura difensiva, come richiesto per la doglianza di travisamento.Il cd. verbale null’altro è che un elenco di beni, su carta intestata [OSCURATO:PERSONA], con firma ‘[OSCURATO:PERSONA]’, senza alcuna indicazione quanto al luogodella ricognizione e la data è genericamente indicata come «GENN. 2017».La fattura riguarda la cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore dellaGiardina [OSCURATO:PERSONA] per il valore di 5000,00 euro, in 4 aprile 2017. Tale ultimodocumento non indica in modo specifico i beni ceduti, in quanto ha un oggettogenerico – letteralmente: «vendita vetri disassortite» - e comunque, quand’anchesi trattasse dei medesimi beni oggetto della ‘ricognizione’ del gennaio 2017, datali documenti alcuna intellegibile indicazione si trae quanto all’effettivo valoredella merce.Il tema decisivo, infatti, è quello del valore della merce in sè, non del prezzopagato. Il valore non può essere tratto con certezza né dalla fattura – emessadalla società della Messina – né dal brogliaccio Iva, che riporta il valore dellafattura medesima.Va ricordato che il ricorso per cassazione, con cui si lamenta la mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazionedi circostanze acquisite agli atti, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, adaddurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazionenella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente odadeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'attoprocessuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il datoprobatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzionesvolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cuitale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, inmodo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendoprofili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 –01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 – 07;Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035)Nel caso di specie difettano i requisiti sub b) e d) ora richiamati, in quanto idocumenti allegati non comprovano il valore effettivo della merce.La Corte di appello riferisce, invece, del valore delle rimanenze di magazzinopari a 50mila euro, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, sulla cuidi un teste qualificato, [OSCURATO:PERSONA], che per lungo tempo aveva gestito, qualecommercialista, la contabilità delle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].n.c.Con tali argomenti, i motivi di ricorso in esame non si confrontano in modospecifico, cosicché, per le ragioni esposte, i ricorsi sul punto sono del tutto nonconsentiti.Le ulteriori censure restano assorbite, in quanto si versa in tema di ipotesiricostruttive del tutto eventuali prospettate dalla Corte di appello.2.3 Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per carenza diinteresse.Il ricorrente contesta la confisca operata in relazione al capo B), prospettandoche lo stesso sia di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. amministrata daTeresa [OSCURATO:PERSONA].Deve rilevarsi come l’attribuzione della proprietà a tale società esclude cheLuigi [OSCURATO:PERSONA] possa essere ritenuto legittimato. Infatti, il ricorrente non vantaalcun effettivo, attuale e concreto interesse ad impugnare il capo della sentenzarelativo alla misura ablativa, che non viene prospettato con il ricorso e che nonpuò desumersi dalla sua mera qualità di imputato del reato in riferimento al qualequesta è stata disposta (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209 –02; Sez. 6, n. 11496/14 del 21 ottobre 2013, Castellaccio, Rv. 262612).Ne consegue la natura non consentita del ricorso, come non lo era anche ilmotivo di appello sul punto.2.4 L’imputato si avvarrà, pur a fronte della inammissibilità dei motivi, dellaestensione della fondatezza delle censure della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Messina quanto alla confisca del capo B).3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].3.1 Quanto al primo motivo di ricorso in ordine al capo A) - già valutata inprecedenza la parte che riguardava il capo B) - la doglianza si incentra sultravisamento della prova in ordine alla valutazione del valore dell’immobile cedutoper l’importo di 50mila euro. Analoga doglianza viene proposta dal primo motivodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che va, pertanto, trattato congiuntamente.Anche in questo caso il motivo è rivalutativo e aspecifico e la denuncia ditravisamento non è decisiva.In particolare, quanto al teste Adamo, tecnico comunale, il Tribunale ne havalutato la deposizione escludendone la coerenza e rilevandone lacontraddittorietà, cosicché ciò che sollecita la ricorrente è una rilettura delladeposizione, non consentita in questa sede. Anche la Corte di appello esclude ilrilievo tecnico della deposizione, smentito sia dalla testimonianza [OSCURATO:PERSONA] che dallaperizia di stima.Quanto alla deposizione della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuteaffidabili dal Giudice di primo grado, le stesse indicavano il valore di mercatodell’immobile ceduto di euro 150mila, quello catastale di euro 120mila (cfr. foll. 2e 3 della sentenza di primo grado).Successivamente la Corte di appello ha confermato il giudizio di attendibilitàdelle citate fonti orali, alle quali si aggiungeva l’elaborato di stima peritale dispostain appello. A seguito dell’affidamento dell’incarico di perizia da parte del Collegiodi secondo grado, il tecnico incaricato stimava il valore dell’immobile in circacentomila euro, quindi nettamente al di sopra del valore ritenuto con la cessionein contestazione.In ordine alla valutazione della consulenza di parte, la Corte di appello giudicamaggiormente attendibile la stima del perito, effettuata tramite l’utilizzo di trediverse metodologie di calcolo, mentre la consulenza di parte risultava fondata sumassime di esperienza e meri dati fattuali, nonché risultava priva dicontestualizzazione cronologica, essendo la comparazione fra immobili similiavvenuta al prezzo corrente all’atto della stima dell’esperto di parte e non all’epocain cui avvenne la vendita.Come è noto, la Corte di cassazione non deve stabilire la maggiore o minorese la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica;essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solochiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice dimerito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica criticain ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione delfatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differentevalutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento difatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato (Sez. 1,n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151 – 01; mass. conf. n. 6754 del 2015, Rv.262722 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello rende conto delle ragionidell’opzione preferibile per la stima del perito: sia per il metodo utilizzato, siaanche per la circostanza che la stima del consulente di parte non è contestualizzataal 2016. Da tali emergenze la Corte territoriale trae la maggiore affidabilitàdell’accertamento peritale, in sintonia con i principi di diritto richiamati.Del tutto eventuale e non decisiva l’osservazione della difesa quanto allacircostanza che la discrasia cronologica potesse anche essere sfavorevole agliimputati: la circostanza è assolutamente ipotetica e, quindi, generica.Non essendo manifestamente illogica la conclusione della Corte di appello inordine al prezzo ribassato dell’immobile, pari alla metà del valore reale, risulta deltutto marginale la circostanza relativa all’intervenuto pagamento o meno delprezzo, o anche l’ipotesi solo residuale, valutata dalla Corte seguendo laconsulenza di parte, di un minor valore dell’immobile.Il delitto si sostanzia in un atto di disposizione negoziale posto in esseredall'amministratore che, con un interesse in conflitto con quello della società,cagioni intenzionalmente un danno patrimoniale a quest'ultima. Integra un cd.reato-contratto in quanto frutto di una determinazione illecita ab origine, cheproduce l'immedesimazione del reato nel negozio giuridico, con l'effetto che ilrelativo profitto o prodotto è conseguenza immediata e diretta del reato ed è,pertanto, assoggettabile interamente a confisca diretta ai sensi dell'art. 2641,comma primo, cod. civ. (vedi, Sez. 5, n. 26415 del 02/04/2024, Coccato, Rv.286764 – 01, anche in motivazione quanto al prodotto).Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi in esame.4.2 In ordine al secondo motivo, va evidenziato come le doglianze mosse conl’atto di appello sul punto risultavano generiche, in quanto ipotetiche e sommarie.[OSCURATO:PERSONA]. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, inmotivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essereadottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa nonsia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata inogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione,salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invecepreclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nelcorso delle indagini preliminari. Difatti, la sentenza di primo grado, valorizzandole modalità dei fatti e i rapporti familiari, evidenziava l’esistenza di una intesa fraTeresa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’istigazione di quest’ultimo a delinquererivolta nei confronti della stessa, come da dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e dellapersona offesa. Con tali argomenti, relativamente alla intesa fra i concorrenti (fol.5della sentenza di primo grado), che hanno una evidente incidenza sulla prova delprofilo soggettivo del delitto, non si confronta il motivo di appello, la cui genericitàva, quindi, qui rilevata.Ad ogni buon conto le attuali doglianze, a fronte del motivo di appellogenerico, trovano comunque risposta congrua nella sentenza impugnata, avendola Corte di appello affermato che il necessario coefficiente soggettivo per il capoA) era comprovato da plurimi indici di fraudolenza. Il primo indice viene individuatonello stretto legame familiare esistente fra gli amministratori delle società e lasocia delle società cedente acquirente – [OSCURATO:PERSONA], amministratore della cedente eGiuseppina Messina, amministratrice della acquirente, sono cognati in quantoquest’ultima è sorella di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] ed anche socia dellacedente. Altro indice viene rinvenuto nella esclusione del socio [OSCURATO:PERSONA] dallatrattativa, unico estraneo alla famiglia, come anche nel valore dimezzatodell’immobile ceduto rispetto a quello reale. Terzo indice si rinviene nellacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato amministratore unico della societàacquirente alcuni giorni prima della stipula, nomina poi annullata in via arbitrale,a dimostrazione della preordinazione della condotta delittuosa di spoliazione dellasocietà cedente – danneggiata da [OSCURATO:PERSONA] e dalle concorrenti – per favorire lostesso [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, comunque nonscalfita dalle censure difensive non specifiche, che si sostanziano nellaprospettazione di intenzioni di salvataggio della continuità aziendale e dei livellioccupazionali dei dipendenti. L’argomento è tutt’altro che decisivo, anche perchétale esigenza avrebbe richiesto la cessione al prezzo reale di vendita, e non unacessione con destinazione familiare a prezzo ribassato.4.3 Quanto al terzo motivo - sovrapponibile al terzo e al quarto motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA], da trattarsi, pertanto, congiuntamente - in ordinealla confisca dell’immobile sub capo A, la censura non si confronta con lamotivazione impugnata, che correttamente qualifica l’immobile compravendutocome prodotto del reato.4.3.1 Infatti, l’immobile oggetto dell’atto di disposizione contestato airicorrenti si identifica, oltre con il vantaggio economico derivante in via diretta edimmediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, Lucci), ponendosi in linea con leaffermazioni di Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707 – 01, anchecon il prodotto del reato, che rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevoleottiene direttamente dalla sua attività illecita. In tale ultimo senso si è già espressaquesta Corte proprio in ordine ad un caso sovrapponibile a quello in esame.Sez. 5, n. 21458 del 18/05/2005, Marchionni, Rv. 232289 – 01 affermavaessere soggetto a confisca di cui all'art. 2641 cod. civ. e, pertanto, al sequestropreventivo, ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., ove sussista ilfumus commissi delicti della fattispecie criminosa di cui all'art. 2634 cod. civ. ilbene, oggetto della appropriazione-distrazione che costituisce il prodotto del reatoe quindi, il risultato della condotta criminosa, fatta salva la previsione dell'art. 240,comma terzo, cod. pen.Il caso valutato dalla Corte di legittimità risultava analogo a quello in esame:il compimento, quale atto di disposizione dei beni di una società, da partedell’amministratrice della stessa, in concorso con il padre socio della predettasocietà e titolare dell’impresa acquirente, di un immobile a prezzo irrisorio,sussistendo l’interesse in conflitto, come anche il fine di cagionare al padrel'ingiusto profitto rappresentato dalla disponibilità esclusiva del detto beneimmobile, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale parialla differenza tra valore effettivo e prezzo concordato per la vendita. La Corte dicassazione rilevava che «allo stato, il terreno non appartiene alla società ecostituisce il prodotto del reato, cioè il risultato dell'attività criminosa ottenuto daM., e, in quanto tale, a norma dell'art. 2641 cod. civ. è soggetto a confisca, fermorimanendo che - come ha rilevato il p.m. ricorrente - la misura non sarà applicabilese la società riacquisterà la proprietà del terreno (art. 240 comma 3 c.p.)».Pertanto, corretta è la qualificazione offerta dalla Corte di appello e i motivisul punto sono manifestamente infondati.4.3.2 Diversamente fondata è la censura – come anche il quarto motivo delricorso in esame - in ordine alla confisca dell’immobile ceduto in locazione, con lacessione sottocosto delle scorte ivi presenti, sub capo B).Rispetto a tale cessione in locazione è di tutta evidenza come la confiscadell’immobile non sia confisca diretta - in quanto non riguarda la merce ceduta néil solo diritto di godimento - bensì confisca per equivalente, nel qual caso ènecessaria una valutazione di proporzionalità fra il valore del bene confiscato e ilprofitto/prodotto, valutazione che nelle motivazioni di merito non si rinviene.Né, d’altro canto, può essere intesa la confisca dell’immobile ex art. 2641,primo e secondo comma, cod. civ. quale bene strumentale, a seguito dellapronuncia della Corte cost. n. 7 del 2025, che ha rilevato l’illegittimitàcostituzionale delle citate disposizioni, dovendo al più la misura ablatoria rifluirenell’ipotesi facoltativa dell’art. 240, primo comma, cod. pen.In relazione a tali profili la sentenza di appello difetta di motivazione e ilmotivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, restandoassorbite le ulteriori doglianze.4.4 La fondatezza del motivo quanto al capo B) determina la necessità didichiarare l’estinzione del reato, intervenuta in data 25 novembre 2025 (il termineandava a scadere il 12 luglio 2024, al quale vanno aggiunti gg. 501 persospensioni: dal 25 ottobre 2019 al 2 dicembre 2019 per astensione dei difensoripari a 38 gg.; dal 2 dicembre 19 al 20 gennaio 2020, per astensione difensori paria 49 gg.; dal 24 febbraio 202 al 30 marzo 2020, per termine a difesa 35 gg.; perdifferimento causa emergenza pandemica, gg. 64, essendo stata rinviata fissatal’udienza dal 24 febbraio al 30 marzo 2020; dal 7 febbraio 2022 al 28 marzo 2022,per legittimo impedimento, gg.49; dal 6 giugno 2020 al 24 ottobre 2022, perrichiesta del difensore, 140 gg; dal 23 ottobre 2024 al 7 novembre 2024, gg. 15per richiesta dei difensori; dal 14 marzo 2025 al 8 maggio 2025, per legittimoimpedimento, gg. 55; dal 8 maggio 2025 al 3 luglio 2025, per legittimoimpedimento, gg. 56).La sentenza va, quindi, annullata sul punto con rinvio quanto alla confisca esenza rinvio per l’intervenuta prescrizione sia con riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sia al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per l’effetto estensivo ex art.587 cod. proc. pen., in quanto l'inammissibilità dell'impugnazione di quest’ultimonon impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora undiverso impugnante – [OSCURATO:PERSONA] - abbia proposto un valido attodi gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche conriferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) eindipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamentericorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando laprescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturataantecedentemente (Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373 – 02,nel caso di prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, estesa neglieffetti al coimputato di cui erano stati dichiarati inammissibili l'appello e il ricorso).Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].5.1 Quanto al primo, al terzo e al quarto motivo, si tratta di doglianze già inprecedenza valutate.5.2 In ordine al secondo motivo, relativo al dolo richiesto dal capo A) qualeextranea, la Corte di appello chiarisce al fol. 12 gli elementi dai quali trarre laprova del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, sia come dolo intenzionaledi danno, sia anche come dolo specifico di profitto.Si tratta dei medesimi elementi sintomatici del dolo, già valutati per laricorrente [OSCURATO:PERSONA], qui di seguito comunque riportati. Inparticolare, osserva la Corte territoriale come indici della piena consapevolezzadella natura infedele della cessione dell’immobile sottocosto emergessero: dallegame familiare stretto esistente fra i soggetti concorrenti: [OSCURATO:PERSONA], marito diTeresa [OSCURATO:PERSONA], amministratore e socia della cedente, la Messina a suavolta sorella della acquirente [OSCURATO:PERSONA] con conseguente consapevolezza delconflitto di interessi in danno della società cedente; la circostanza che solo il sociodella cedente, [OSCURATO:PERSONA], estraneo al nucleo familiare, era non solo estraneo alladeliberazione di vendita ma anche all’oscuro della stessa; la nomina di [OSCURATO:PERSONA] amministratore solo pochi giorni prima della deliberazione, a riprova dellapreordinazione della condotta delittuosa, nomina per altro successivamentedichiarata invalida in sede arbitrale; infine, la significativa sproporzione fra il valoredel bene e il prezzo pattuito. Il tutto, per altro, si inseriva, come a più ripreseemerge dalla sentenza impugnata, in rapporti di tensione conflittuale fra i socidella cedente, con il che l’operazione svolta all’insaputa di [OSCURATO:PERSONA] assume lefattezze di una azione di spoliazione del patrimonio sociale.In tale prospettiva la Corte di appello evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] offerto un contributo eziologicamente rilevante per la consumazione deldelitto, introitando un bene a prezzo dimezzato e, quindi, con il dolo richiesto dallafattispecie.A fronte di tale motivazione le censure restano sostanzialmente generiche,anche perché gli elementi descritti dalla Corte di appello, fattuali e logici,certamente non possono definirsi presuntivi, non potendo la natura inattiva dellacedente – come invece sostiene la ricorrente – giustificare una vendita a prezzodimezzato.La motivazione impugnata risulta assolutamente in linea con quantoaffermato da Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271244 – 01 che, aifini della configurabilità del concorso dell'"extraneus" nel reato "proprio" di cuiall'art. 2634 cod. civ., ritiene non sufficiente che la condotta di questi sia stataanche solo "lato sensu" ausiliatrice rispetto all'azione dell'autore qualificato, maoccorre che in essa sia ravvisabile un "quid pluris", ricavabile dalle modalità ecircostanze del fatto, ovvero dai rapporti personali intercorsi con le parti, chedimostri concretamente il raggiungimento di un'intesa con il concorrentequalificato o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo alcompimento dell'atto illecito (conf. N. 36081 del 2009 Rv. 244773 - 01, N. 22495del 2016 Rv. 267140 – 01).Proprio le considerazioni fin qui evidenziate e quelle svolte dalla Corte diappello al fol. 15, rappresentano come fu raggiunta una intesa fra i concorrenti,senza manifeste illogicitàIl motivo è manifestamente infondato, oltre a essere generico.6. Ne consegue che vanno dichiarati inammissibili i ricorsi degli imputati tutti,limitatamente al capo A) per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],mentre va condannata [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Va, invece, annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LuigiGiardina e [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo B), agli effetti penali, perchéil reato è estinto per prescrizione e va anche eliminata la relativa pena, inflitta atitolo di aumento per la continuazione, pari a mesi uno di reclusione.La sentenza impugnata va anche annullata, in relazione alla disposta confiscain riferimento al capo B), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Palermo.In relazione al capo B) vanno rigettati i ricorsi agli effetti civili, che noncoinvolgono il tema della confisca, in ordine al quale i ricorsi sono fondati. Neconsegue la condanna degli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, cheliquida in complessivi euro 6.332,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi limitatamente al capo A) e condannaGiuseppina Messina al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eTeresa [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo B), agli effetti penali, perché il reato èestinto per prescrizione ed elimina la relativa pena, inflitta a titolo di aumento perla continuazione, pari a mesi uno di reclusione.Annulla la medesima sentenza, in relazione alla disposta confisca inriferimento al capo B), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Palermo.Rigetta il ricorso agli effetti civili, quanto all'imputazione di cui al capo B).Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, cheliquida in complessivi euro 6.332,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 17/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente