CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 04539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice a quo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), seconda parte, cod. pen., per mancato adempimento degli obblighi imposti - la sospensione condizionale della pena, accordata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 18 luglio 2017, irrevocabile dal 23 gennaio 2020. 2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nell'unico motivo, la nullità del procedimento e della decisione, in relazione alla mancata rituale notificazione a sé dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In materia di procedimenti di esecuzione le disposizioni di cui all'art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. - relative all'avviso della data di udienza alle parti ed ai difensori, alla presenza necessaria di questi ultimi e del Pubblico ministero ed all'assunzione delle prove in contraddittorio - hanno la precipua funzione di regolare la forma di tutti siffatti procedimenti, a meno che non sia specificatamente previsto la procedura de plano (Sez. 1, n. 3637 del 18/07/1994, Cipriano, Rv. 200047-01); conseguentemente, nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 674 cod. proc. pen., esse sono di dovuta applicazione ed è causa di nullità assoluta del relativo provvedimento terminale la loro inosservanza (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556-01; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994-01; Sez. 2, n. 20904 del 03/04/2003, Giannini, Rv. 225089-01; Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349-01), nella specie verificatasi. Dagli atti, che il Collegio è legittimato a compulsare in relazione alla natura processuale del vizio dedotto, risulta infatti che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 7 aprile 2021 - di cui, all'udienza precedente, era stata disposta la nuova notificazione - sia giunto al condannato in data posteriore alla sua celebrazione. 2. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio (v., sul punto, Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397-01), perché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rinnovi il giudizio assicurando la previa rituale citazione del condannato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]