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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30784/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 138-9195/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che: a) la condotta posta in essere si inserisce in un contesto soggettivo di dedizione reiterata all'illecito di cui all'art. 640 co.2, n.2) bis cod. pen.; b) l'imputata è gravata da otto precedenti per truffa; c) il fatto non appare di offensività minimale, posto che la somma lucrata (120 euro) non risulta modestissima; d) la ricorrente non ha manifestato alcuna resipiscenza; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 2, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 138-9195/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che: a) la condotta posta in essere si inserisce in un contesto soggettivo di dedizione reiterata all'illecito di cui all'art. 640 co.2, n.2) bis cod. pen.; b) l'imputata è gravata da otto precedenti per truffa; c) il fatto non appare di offensività minimale, posto che la somma lucrata (120 euro) non risulta modestissima; d) la ricorrente non ha manifestato alcuna resipiscenza; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 2, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.
Sentenza Cassazione n. 30784/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris