CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 1958
Cassazione n. 02394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che in data 10/02/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti il 05/11/2018 dal Tribunale cittadino in ordine alla ricettazione di un assegno, provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sporto regolare denuncia, e che, secondo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le era stato consegnato dal [OSCURATO:PERSONA] in pagamento di un quadriciclo. La stessa [OSCURATO:PERSONA] ha riferito anche di averlo girato ad un suo dipendente, [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento dello stipendio e che, avendo quest’ultimo messo invano all’incasso l’assegno, a causa dell’azzeramento del conto corrente della persona offesa, il [OSCURATO:PERSONA] le aveva anche versato il corrispettivo in contanti. 2.A sostegno del ricorso la difesa ha articolato due motivi di impugnazione. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge penale nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità per il reato contestato e per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Sotto il primo profilo, assume non esserci alcuna certezza in ordine all’identificazione, nel [OSCURATO:PERSONA], della persona che ha consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] l’assegno, difettando scritture allo stesso riconducibili, e non potendosi ritenere attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA], per aver accettato un assegno quale corrispettivo di una regolare attività lavorativa, nonostante non fosse emesso e sottoscritto dalla sua datrice di lavoro. Si contesta anche il mancato riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità, ai sensi dell’art. 62 n. 4 cod. pen., pur dovendosi riconoscere quale danno per il titolare dell’assegno solo la mera utilizzazione di un titolo ormai non più esigibile 2.2.Con secondo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva contestata e alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, in quanto la sentenza impugnata non ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali sono state disattese le censure proposte con l’atto di appello avverso il percorso argomentativo della sentenza di primo grado. Con tale impugnazione, infatti, la difesa, si doleva di una mancanza di certezza in ordine all’identificazione del soggetto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito averle consegnato il titolo oggetto dell’imputazione, in pagamento di un quadriciclo, non risultando dalla pronuncia di primo grado con quali modalità la testimone abbia identificato il soggetto, dalla stessa indicato assertivamente come “[OSCURATO:PERSONA]”, che, poi, apprendendo che il titolo non era stato riscosso, le aveva anche rimborsato il relativo importo, a dire della difesa a conferma della sua buona fede, non potendosi altrimenti spiegare le ragioni della restituzione di questo. La sentenza impugnata, con motivazione estremamente sintetica, non si è in alcun modo confrontata con tali censure, limitandosi ad affermare come le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] si presentino credibili e coerenti e non incise da intenti calunniosi, peraltro nemmeno prospettati dall’appellante. Altrettanto credibile appare la circostanza che la donna abbia girato l’assegno al suo dipendente, trattandosi comunque di versamento “tracciabile” . Nulla viene addotto in sentenza, invece, in ordine agli elementi sui quali dovrebbe fondarsi la certezza in ordine all’identificazione della persona indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] come [OSCURATO:PERSONA], non emergendo dalle dichiarazioni di questa riportate in sentenza né una sua pregressa conoscenza del ricorrente, né altri elementi idonei ad escludere un errore, fosse anche inconsapevole, nell’identificazione dell’acquirente del quadriciclo, comunque presentatosi alla testimone. 2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio che colmi tale lacuna motivazionale, da ritenersi assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione