CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 29198/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7avverso la sentenza del 29/10/2025 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaeleGargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredella parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla memoria depositata,insistendo per il rigetto del ricorso.udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cheha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Romadichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui agliartt. 110-348 cod. pen. contestato agli imputati, confermando le statuizioni civilicontenute nella sentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza sopra indicata hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal lorodifensore, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformementeal disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agliartt. 74, 129, 178, comma 1, lett. c) e 578 cod. proc. pen. anche alla luce dellainterpretazione fornita dalla Corte Cost. con sentenza n. 182 del 30/07/2021.La Corte di appello, pur avendo dichiarato l’estinzione del reato perprescrizione, era comunque tenuta, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., adecidere i motivi di gravame proposti dagli imputati con riguardo allaresponsabilità civile, verificando in particolare la sussistenza degli elementidell’illecito civile e la riconducibilità del danno alla condotta contestata.Nel caso di specie, tale valutazione è mancata. La Corte, dopo avererichiamato la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, si è limitata adaffermare di condividere le motivazioni espresse nella sentenza di primo gradoriguardo al giudizio di responsabilità agli effetti civili, obliterando del tutto lecensure sollevate con l’atto di appello proprio in ordine alla effettiva sussistenzadella responsabilità civile dei ricorrenti. Con l’atto di impugnazione era stata,infatti, censurata l’errata qualificazione giuridica della parte civile quale personaoffesa dal reato, anziché mero danneggiato, con le relative conseguenze sul pianodell’azione risarcitoria, nonché l’illegittima acquisizione e valutazione dellaconsulenza medico legale prodotta dalla parte civile in violazione dell’art. 178,comma 1, lett. c), poiché introdotta senza la previa escussione del consulente eposta a base dell’accertamento di un danno risarcibile da parte del primo giudice,nonostante l’espressa eccezione di nullità prospettata con l’atto di appello. Erastata altresì censurata l’errata condanna al risarcimento dei danni in favore dellaparte civile in violazione dell’art. 74 cod. proc. pen. che legittima l’azione civile nelprocesso penale solo da parte del soggetto al quale il reato ha arrecato danno,laddove nella consulenza posta a base della decisione si fa riferimentoesclusivamente ad una malpractice e non ad un danno riconducibile alla condottaabusiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta carenza assoluta di motivazione.La sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione dei motivi diappello concernenti la responsabilità civile degli imputati, essendosi la Corte diappello limitata ad un generico richiamo alla decisione di primo grado, omettendodi dare conto delle specifiche questioni dedotte dalla difesa, che aveva evidenziatoche non solo che [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi danneggiato dal reato e non persona offesa,si era sottratto all’onere della prova del danno quale conseguenza diretta dellacondotta penalmente rilevante, ma anche che comunque non era emersa alcunaprova della diretta derivazione del danno lamentato dalla condotta di esercizioabusivo della professione, posto che il primo giudice aveva confuso i danniasseritamente provocati dal tipo di intervento eseguito dal medico odontoiatraCardone con quelli, non dimostrati, derivanti dall’esercizio abusivo dellaprofessione.Analoga confusione si rinviene nell’atto di costituzione di parte civile diTodrani che, qualificandosi erroneamente quale persona offesa, aveva riportatotestualmente voci di danno desunte dalla consulenza che non avevano alcunaerano, al più, da ricollegarsi eziologicamente alle cure prestate dal medico,valutate come errate dal consulente della parte civile.3. Con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamata nel corso della discussioneorale, il difensore della parte civile ha osservato che la Corte di appello haespressamente richiamato e condiviso la pronuncia del primo giudice che, dopoaver ripercorso tutte le prove acquisite, ha ritenuto comprovato sia il danno, intesoquale alterazione dell'integrità psicofìsica della persona considerata nei suocomplesso, sia il nesso causale tra il danno e condotta degli imputati, conargomentazioni che forniscono adeguata risposta alle questioni prospettate conl’atto di appello, essendo la motivazione per relationem del tutto legittima allastregua dell’art. 578 cod. proc. pen. È, in ogni caso, inammissibile, e comunqueinfondato, il motivo sulla illegittima acquisizione della consulenza medico-legale,poiché i ricorrenti si sono sottratti all’onere di indicare il giorno dell'udienza in cuisarebbe stata disposta l'acquisizione della consulenza senza il consenso degliimputati e di allegare il relativo verbale, così non consentendo alla Corte la verificadella fondatezza dell'eccezione. Né è provata l'acquisizione dell'elaborato delconsulente, che non risulta dai verbali di udienza (allegati alla memoria),emergendo, di contro, che il Tribunale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevaammesso l'acquisizione della documentazione della parte civile ad eccezioneproprio della consulenza, ed aveva ritenuto provato il danno sulla scorta delladocumentazione prodotta dalla parte civile.Contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, è stata raggiunta la provache i danni patiti da [OSCURATO:PERSONA] erano derivati in via diretta ed immediata dalle terapieodontoiatriche eseguite da [OSCURATO:PERSONA] e, anche personalmente, dal [OSCURATO:PERSONA],come accertato dal Tribunale di Roma con decisione che, sul punto, non risultaessere stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato.Non è infine corretto affermare che [OSCURATO:PERSONA] non sia persona offesa dal reatodi cui all'art. 348 cod. pen. rispetto al quale la giurisprudenza ha sempre ammessola costituzione come parte civile del singolo, non sussistendo, in ogni caso, dubbisulla legittimità della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di danneggiato dal reato.4. Con memoria depositata nel corso della discussione orale, il difensoredei ricorrenti ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e della partecivile, ribadendo le argomentazioni prospettate con il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In via preliminare va rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dalProcuratore generale, le questioni prospettate con i motivi di ricorso non sisostanziano in una tardiva richiesta di esclusione della parte civile, bensì nellacensura concernente il mancato accertamento della responsabilità civile degliimputati (primo motivo) e la conseguente omessa motivazione sul punto (secondomotivo), pur in presenza di specifiche doglianze prospettate con l’atto di appelloin ordine alla mancata prova di un danno derivante in via immediata e diretta dalreato.3. Entrambe le censure, il cui rilievo è assorbente rispetto agli ulterioriprofili di doglianza prospettati con il ricorso, sono fondate.Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, “[n]elgiudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche alrisarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato perprescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando leconseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza dellaparte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, lasussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.” (Sez. U, n. 36208 del28/03/2024, Rv. 286880-01).In particolare, le Sezioni Unite, in una prospettiva di coordinamento tra ilprincipio della presunzione di innocenza e il dettato degli artt. 129 e 578 cod. proc.pen., hanno chiarito che, in caso di prescrizione sopravvenuta alla precedentecondanna, il giudice di appello è chiamato ad effettuare una “doppia verifica”, perstep graduali, tra loro distinti e compatibili: dapprima – con cognizione pienasull’accusa penale – il giudice di appello è chiamato a verificare se, pur in presenzadi un reato estinto, vi siano le condizioni per assolvere l’imputato nel merito, ancheai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (in coerenza con quanto giàaffermato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01).Ove non sussistano ragioni per giungere ad un esito assolutorio nei terminisopra delineati, il giudice di appello sarà chiamato a pronunciarsi sulle solestatuizioni civili, nel rispetto dei criteri dettati da Corte costituzionale, sentenza n.182 del 2021, ribaditi da Corte cost. n. 2 del 2026, ovvero “sulla base di unaccertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile”.Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente valutato lasussistenza dei presupposti per una assoluzione nel merito, che ha esclusorichiamando e condividendo, con motivazione per relationem, le valutazioniespresse sul punto dal primo giudice, ma ha del tutto omesso, pur a fronte dispecifica doglianza prospettata con l’atto di appello, di valutare l’effettivasussistenza di un danno risarcibile derivante dalla condotta di esercizio abusivodella professione.In particolare, con l’atto di impugnazione gli odierni ricorrenti (con ilsecondo motivo) avevano lamentato sia l’erronea qualifica attribuita a [OSCURATO:PERSONA], daritenersi non persona offesa bensì mero danneggiato dal reato, sia la mancataprova di un danno riconducibile non alla inefficacia degli interventi specialisticieffettivamente eseguiti dal medico odontoiatra [OSCURATO:PERSONA], di cui la parte civile avevacomunque prospettato la non corretta esecuzione, bensì alla condotta di esercizioabusivo della professione contestata in concorso agli imputati, nel prospettatodifetto di nesso eziologico tra le operazioni indebitamente eseguite direttamenteda [OSCURATO:PERSONA] e le alterazioni all’integrità psicofisica della parte civile risultantidalla documentazione depositata in atti dalla parte civile e dalla consulenza, dellacui effettiva utilizzazione da parte del primo giudice non vi è comunque riscontroin atti.In definitiva, ferma la sussistenza della legittimazione alla costituzione diparte civile da parte di [OSCURATO:PERSONA], è mancato l’accertamento dell’effettivariconducibilità del danno prospettato dalla parte civile al reato oggetto diimputazione, che era stata specificamente contestata con l’atto di appello e su cuila Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi, limitandosi a confermare lestatuizioni civili senza rendere alcuna motivazione sul punto.4. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullatalimitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per il nuovo giudizio, ai sensi dell’art.622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio pernuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.Così deciso, il 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]