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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21039/2026

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sa in calce alricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 5174, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio, sez. staccata di Latina, il 4.7.2017, e pubblicata il12.9.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/20261.

L’[OSCURATO:PERSONA] notificava alla [OSCURATO:SOCIETA], il 9.3.2015,l’avviso di presa in carico n. 05777 2015 00000885 avente ad oggetto lesomme ritenute dovute a titolo di Ires 2010, e richieste in pagamentomediante l’avviso di accertamento n.

TKF031401554/2014, divenutodefinitivo in conseguenza della mancata impugnazione.2.

La società impugnava l’avviso di presa in carico innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Latina contestando, per quantod’interesse, di non aver mai ricevuto la notificazione del prodromico avvisodi accertamento.

La CTP riteneva fondate le contestazioni proposte dallaBevande 2000 Srl, per non essere stato validamente notificato ilprodromico avviso di accertamento ed accoglieva il ricorso della società.3.

Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado,l’Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina.

La CTRriformava la decisione dei primi giudici, ritenendo regolarmente notificatol’avviso di accertamento ed infondate le ulteriori contestazioni propostedalla contribuente, ed accoglieva pertanto l’impugnativadell’Amministrazione finanziaria.4.

Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione la società, affidandosi a quattro strumenti diimpugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.

Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., la contribuente contesta la nullità dellapronuncia della CTR, lamentando l’omessa integrazione del contraddittorioin favore dell’Incaricato per la riscossione ([OSCURATO:PERSONA], cui èsucceduta l’Agenzia delle Entrate Riscossione), che era stato citato inprimo grado.1.1.

Occorre ricordare che l’originario ricorso era stato proposto dallacontribuente nei confronti sia dell’Agenzia delle Entrate, sia di EquitaliaNumero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026Sud Spa, Incaricato per la riscossione cui è succeduta l’Agenzia delleEntrate Riscossione, che peraltro non si è costituita nel primo grado delgiudizio.

Nel promuovere il giudizio di appello, poi, l’Agenzia delle Entrateha citato solo la contribuente, e non anche l’Incaricato per la riscossione.Invero, pronunziando a Sezioni Unite, questa Corte regolatrice harecentemente confermato che in tema di processo tributario con pluralitàdi parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non favenir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti,delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare ilcontraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, ilcui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno (Cass.

SU,30.4.2024, n. 11676); e non si era già in precedenza mancato dispecificare che, in materia di contenzioso tributario, il concessionario delservizio di riscossione, regolarmente convenuto in primo grado, èlitisconsorte necessario processuale nel giudizio di appello introdottodall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'accoglimento del ricorso, ove sianostati denunciati dal contribuente anche ulteriori vizi attinenti all'attoimpugnato che siano stati ritenuti assorbiti dal primo giudice.

Infatti,sebbene l'esame degli ulteriori vizi denunciati dal contribuente integri unacausa scindibile, non è possibile pregiudicare il diritto del contribuente adottenere l'esame delle censure originariamente proposte, qualora il giudicedel gravame ritenga la fondatezza dell'appello (Cass. sez.

VI-V,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24868).Nel caso di specie, però, il contribuente indica di avere contestato inprimo grado solo la invalidità della notificazione dell’atto impositivopresupposto, questione che attiene ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate,e neppure allega nel ricorso per cassazione di avere mai proposto censurenei confronti dell’operato dell’Incaricato per la riscossione.Numero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essererespinto.2.

Con il suo secondo mezzo di impugnazione, introdotto ancora aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la società censura ancora lanullità della decisione del giudice dell’appello in conseguenza dellamancata pronuncia in ordine alla omessa allegazione al fascicoloprocessuale della delega di firma al funzionario sottoscrittore dell’atto diappello dell’Amministrazione finanziaria, che non ha consentito diverificarne esistenza e regolarità, sebbene fosse stata proposta specificacontestazione.2.1.

Scrive la CTR che “Nessun rilievo può avere, inoltre, l’eccezione didifetto di delega alla stesura dell’impugnazione, emergendo chiaramentedall’atto l’indicazione della delega all’estensore dell’impugnazione” (sent.CTR, p.

II), la pronuncia in proposito, pertanto, risulta presente.2.2.

L’Amministrazione finanziaria, nel suo controricorso, ha rilevatoche l’atto di appello è stato firmato dal Dr. [OSCURATO:PERSONA], su delegaconferita dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La contestazione della ricorrente è però centrata sul fatto che la CTRnon si è pronunciata sulla domanda di invalidità dell’atto di appello acausa della omessa produzione della delega di firma.La contribuente pone comunque una questione di diritto, su cui questaCorte di legittimità è tenuta a pronunciarsi.

Occorre infatti ricordare comesi sia già condivisibilmente chiarito, esprimendo un principio estensibile,che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo diappello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti diquestione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”, Cass.Numero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026sez.

V, 28.10.2015, n. 21968 (conf. già Cass. sez.

VI-III, 8.10.2014, n.21257 e, più di recente, Cass. sez.

III, 16.6.2023, n. 17416).2.3.

Può allora ricordarsi come questa Corte regolatrice abbia avutorecentemente occasione di confermare che in tema di contenziosotributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio perifericodell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà sipresumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondentespecifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenzadel sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione delpotere di impugnare la sentenza (Cass. sez.

V, 10.1.2025, n. 694; conf.Cass. sez.

V, 30.10.2018, n. 27570; Cass. sez.

VI-V, 26.7.2016, n.15470).Nel caso di specie la contribuente neppure prospetta la nonappartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante, o comunquel'usurpazione del potere di impugnare la sentenza, e pertanto il suosecondo motivo di impugnazione non può essere accolto.3.

Mediante il terzo motivo di ricorso, proposto do nuovo ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la contribuente critica sempre lanullità della decisione del giudice del gravame, in conseguenza dellaviolazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 118 Disp. att.c.c. e dell’art. 111 Cost., per non essersi pronunciato in materia diinvalidità della notifica dell’atto d’appello perché recapitato in bustachiusa, e non in piego senza busta.3.1.

La ricorrente ha cura di riportare come avesse tempestivamenteproposto la propria critica nel giudizio di gravame.

Il giudice dell’appellonon ha pronunciato in materia.

La società propone una questione didiritto, e questa Corte di legittimità è tenuta a pronunciarsi.Si è già avuto modo di chiarire che in tema di impugnazioni nelprocesso tributario, la spedizione a mezzo posta del ricorso (o dell'attod'appello) in busta chiusa, pur se priva di indicazioni all'esterno circa l'attoNumero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026in essa racchiuso - anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20del d.lgs. n. 546 del 1992 - costituisce una mera irregolarità se ilcontenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati,essendo, altrimenti, onere del ricorrente (o dell'appellante) dare la provadell'infondatezza della contestazione formulata, Cass. sez.

V, 11.2.2020,n. 3234 (conf.

Cass. sez.

V, 5.10.2016, n. 19864).Nel caso di specie la contribuente non propone contestazioni inmateria di contenuto della busta con la quale è stata effettuata la notificadel gravame proposto dall’Amministrazione finanziaria, oppure in meritoalla provenienza dell’atto dalla stessa.Il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciòessere respinto.4.

Con il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la società denuncia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 145 e 149 c.p.c., nonché dell’art. 8, commi 1e 2, della legge n. 890 del 1982, per non avere mai avuto alcunaconoscenza dell’avviso di accertamento, per essere stato lo stessonotificato soltanto al legale rappresentante, che non ha mai ritirato l’atto,a titolo personale.4.1.

Risulta opportuno ricordare che il giudice dell’appello si soffermaad esaminare la regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento,inviato per posta.

Avendo il postino riscontrato la temporanea assenza deldestinatario, immetteva l’avviso in cassetta, e provvedeva al depositopresso l’Ufficio.

Compiuta la giacenza provvedeva alla restituzione dell’attoal mittente.La stessa ricorrente riferisce che il notificatore provvedeva ancheall’invio della raccomandata informativa.L’Agenzia delle Entrate, senza incontrare contestazioni da parte dellasocietà, chiarisce in controricorso che la sede della società ed il domiciliodel legale rappresentante coincidevano.Numero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026La censura della contribuente risulta centrata sul fatto che negli attipostali non risulta mai indicato che l’atto era indirizzato a [OSCURATO:PERSONA] sua qualità di legale rappresentante della società.4.2.

Deve allora ricordarsi come questa Corte abbia già avuto modocondivisibilmente di statuire che in tema di notificazione ad una personagiuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, aisensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c. (sia nell'attuale formulazione, sianel testo anteriore, applicabile "ratione temporis"), non è il plico, ma l'attoda notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità dirappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio edimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibilemancanza del plico, Cass. sez.

V, 8.7.2015, n. 14230 (cfr., anche, Cass.sez.

V, 16.4.2024, n. 10294).La ricorrente neppure allega che nel testo dell’atto notificato nonrisultasse l’indicazione che lo stesso era notificato al legale rappresentantein tale sua qualità.Anche il quarto motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.In definitiva il ricorso deve essere rigettato.5.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate, del valore della causa e dello sviluppo del giudizio.5.1.

Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perchéla contribuente sia assoggettata al versamento del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento in favoredella costituita controricorrente delle spese di lite, che liquida incomplessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.4.2026, e nellariconvocazione del 30.4.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa in calce alricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 5174, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio, sez. staccata di Latina, il 4.7.2017, e pubblicata il12.9.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/20261. L’[OSCURATO:PERSONA] notificava alla [OSCURATO:SOCIETA], il 9.3.2015,l’avviso di presa in carico n. 05777 2015 00000885 avente ad oggetto lesomme ritenute dovute a titolo di Ires 2010, e richieste in pagamentomediante l’avviso di accertamento n. TKF031401554/2014, divenutodefinitivo in conseguenza della mancata impugnazione.2. La società impugnava l’avviso di presa in carico innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Latina contestando, per quantod’interesse, di non aver mai ricevuto la notificazione del prodromico avvisodi accertamento. La CTP riteneva fondate le contestazioni proposte dallaBevande 2000 Srl, per non essere stato validamente notificato ilprodromico avviso di accertamento ed accoglieva il ricorso della società.3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado,l’Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. La CTRriformava la decisione dei primi giudici, ritenendo regolarmente notificatol’avviso di accertamento ed infondate le ulteriori contestazioni propostedalla contribuente, ed accoglieva pertanto l’impugnativadell’Amministrazione finanziaria.4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione la società, affidandosi a quattro strumenti diimpugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., la contribuente contesta la nullità dellapronuncia della CTR, lamentando l’omessa integrazione del contraddittorioin favore dell’Incaricato per la riscossione ([OSCURATO:PERSONA], cui èsucceduta l’Agenzia delle Entrate Riscossione), che era stato citato inprimo grado.1.1. Occorre ricordare che l’originario ricorso era stato proposto dallacontribuente nei confronti sia dell’Agenzia delle Entrate, sia di EquitaliaNumero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026Sud Spa, Incaricato per la riscossione cui è succeduta l’Agenzia delleEntrate Riscossione, che peraltro non si è costituita nel primo grado delgiudizio. Nel promuovere il giudizio di appello, poi, l’Agenzia delle Entrateha citato solo la contribuente, e non anche l’Incaricato per la riscossione.Invero, pronunziando a Sezioni Unite, questa Corte regolatrice harecentemente confermato che in tema di processo tributario con pluralitàdi parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non favenir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti,delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare ilcontraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, ilcui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno (Cass. SU,30.4.2024, n. 11676); e non si era già in precedenza mancato dispecificare che, in materia di contenzioso tributario, il concessionario delservizio di riscossione, regolarmente convenuto in primo grado, èlitisconsorte necessario processuale nel giudizio di appello introdottodall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'accoglimento del ricorso, ove sianostati denunciati dal contribuente anche ulteriori vizi attinenti all'attoimpugnato che siano stati ritenuti assorbiti dal primo giudice. Infatti,sebbene l'esame degli ulteriori vizi denunciati dal contribuente integri unacausa scindibile, non è possibile pregiudicare il diritto del contribuente adottenere l'esame delle censure originariamente proposte, qualora il giudicedel gravame ritenga la fondatezza dell'appello (Cass. sez. VI-V,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24868).Nel caso di specie, però, il contribuente indica di avere contestato inprimo grado solo la invalidità della notificazione dell’atto impositivopresupposto, questione che attiene ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate,e neppure allega nel ricorso per cassazione di avere mai proposto censurenei confronti dell’operato dell’Incaricato per la riscossione.Numero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essererespinto.2. Con il suo secondo mezzo di impugnazione, introdotto ancora aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la società censura ancora lanullità della decisione del giudice dell’appello in conseguenza dellamancata pronuncia in ordine alla omessa allegazione al fascicoloprocessuale della delega di firma al funzionario sottoscrittore dell’atto diappello dell’Amministrazione finanziaria, che non ha consentito diverificarne esistenza e regolarità, sebbene fosse stata proposta specificacontestazione.2.1. Scrive la CTR che “Nessun rilievo può avere, inoltre, l’eccezione didifetto di delega alla stesura dell’impugnazione, emergendo chiaramentedall’atto l’indicazione della delega all’estensore dell’impugnazione” (sent.CTR, p. II), la pronuncia in proposito, pertanto, risulta presente.2.2. L’Amministrazione finanziaria, nel suo controricorso, ha rilevatoche l’atto di appello è stato firmato dal Dr. [OSCURATO:PERSONA], su delegaconferita dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La contestazione della ricorrente è però centrata sul fatto che la CTRnon si è pronunciata sulla domanda di invalidità dell’atto di appello acausa della omessa produzione della delega di firma.La contribuente pone comunque una questione di diritto, su cui questaCorte di legittimità è tenuta a pronunciarsi. Occorre infatti ricordare comesi sia già condivisibilmente chiarito, esprimendo un principio estensibile,che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo diappello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti diquestione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”, Cass.Numero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026sez. V, 28.10.2015, n. 21968 (conf. già Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n.21257 e, più di recente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416).2.3. Può allora ricordarsi come questa Corte regolatrice abbia avutorecentemente occasione di confermare che in tema di contenziosotributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio perifericodell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà sipresumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondentespecifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenzadel sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione delpotere di impugnare la sentenza (Cass. sez. V, 10.1.2025, n. 694; conf.Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27570; Cass. sez. VI-V, 26.7.2016, n.15470).Nel caso di specie la contribuente neppure prospetta la nonappartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante, o comunquel'usurpazione del potere di impugnare la sentenza, e pertanto il suosecondo motivo di impugnazione non può essere accolto.3. Mediante il terzo motivo di ricorso, proposto do nuovo ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la contribuente critica sempre lanullità della decisione del giudice del gravame, in conseguenza dellaviolazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 118 Disp. att.c.c. e dell’art. 111 Cost., per non essersi pronunciato in materia diinvalidità della notifica dell’atto d’appello perché recapitato in bustachiusa, e non in piego senza busta.3.1. La ricorrente ha cura di riportare come avesse tempestivamenteproposto la propria critica nel giudizio di gravame. Il giudice dell’appellonon ha pronunciato in materia. La società propone una questione didiritto, e questa Corte di legittimità è tenuta a pronunciarsi.Si è già avuto modo di chiarire che in tema di impugnazioni nelprocesso tributario, la spedizione a mezzo posta del ricorso (o dell'attod'appello) in busta chiusa, pur se priva di indicazioni all'esterno circa l'attoNumero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026in essa racchiuso - anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20del d.lgs. n. 546 del 1992 - costituisce una mera irregolarità se ilcontenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati,essendo, altrimenti, onere del ricorrente (o dell'appellante) dare la provadell'infondatezza della contestazione formulata, Cass. sez. V, 11.2.2020,n. 3234 (conf. Cass. sez. V, 5.10.2016, n. 19864).Nel caso di specie la contribuente non propone contestazioni inmateria di contenuto della busta con la quale è stata effettuata la notificadel gravame proposto dall’Amministrazione finanziaria, oppure in meritoalla provenienza dell’atto dalla stessa.Il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciòessere respinto.4. Con il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la società denuncia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 145 e 149 c.p.c., nonché dell’art. 8, commi 1e 2, della legge n. 890 del 1982, per non avere mai avuto alcunaconoscenza dell’avviso di accertamento, per essere stato lo stessonotificato soltanto al legale rappresentante, che non ha mai ritirato l’atto,a titolo personale.4.1. Risulta opportuno ricordare che il giudice dell’appello si soffermaad esaminare la regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento,inviato per posta. Avendo il postino riscontrato la temporanea assenza deldestinatario, immetteva l’avviso in cassetta, e provvedeva al depositopresso l’Ufficio. Compiuta la giacenza provvedeva alla restituzione dell’attoal mittente.La stessa ricorrente riferisce che il notificatore provvedeva ancheall’invio della raccomandata informativa.L’Agenzia delle Entrate, senza incontrare contestazioni da parte dellasocietà, chiarisce in controricorso che la sede della società ed il domiciliodel legale rappresentante coincidevano.Numero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026La censura della contribuente risulta centrata sul fatto che negli attipostali non risulta mai indicato che l’atto era indirizzato a [OSCURATO:PERSONA] sua qualità di legale rappresentante della società.4.2. Deve allora ricordarsi come questa Corte abbia già avuto modocondivisibilmente di statuire che in tema di notificazione ad una personagiuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, aisensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c. (sia nell'attuale formulazione, sianel testo anteriore, applicabile "ratione temporis"), non è il plico, ma l'attoda notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità dirappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio edimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibilemancanza del plico, Cass. sez. V, 8.7.2015, n. 14230 (cfr., anche, Cass.sez. V, 16.4.2024, n. 10294).La ricorrente neppure allega che nel testo dell’atto notificato nonrisultasse l’indicazione che lo stesso era notificato al legale rappresentantein tale sua qualità.Anche il quarto motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.In definitiva il ricorso deve essere rigettato.5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate, del valore della causa e dello sviluppo del giudizio.5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perchéla contribuente sia assoggettata al versamento del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento in favoredella costituita controricorrente delle spese di lite, che liquida incomplessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 8692/2018Numero sezionale 3499/2026Numero di raccolta generale 21039/2026Data pubblicazione 21/06/2026Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.4.2026, e nellariconvocazione del 30.4.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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