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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15424/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1768 - controricorrente -avverso la sentenza n. 175/2023 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 01/03/2023 R.G.N. 961/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17595/2023Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 15424/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

La Corte d’Appello di Lecce, per quanto qui ancora rileva,confermava la sentenza del locale Tribunale di condannadell’Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno subito daldipendente [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della revocaanticipata dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di €2.368,00 oltre accessori, rigettando ulteriori domande.2.

In particolare, la Corte distrettuale osservava che larevoca degli incarichi di cui si discute può essere disposta, conindicati dall'art. 19, comma 7, CCNI 2002-2005 (per il personalecon rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempodeterminato, esclusi i dirigenti, dipendente dall’Agenzia delleEntrate), ritenuti non sussistenti nella fattispecie concreta.3.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entratepropone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resistecon controricorso il lavoratore.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, l’amministrazione ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 7, lett. a)CCNI 2002-2005, anche con riguardo all’art. 12 delleDisposizioni preliminari al c.c. e agli artt. 1362 e 1369 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.); sostiene che l’espressione “assenza didirettive datoriali” andava riferita a tutte le direttive di partedatoriale che erano conosciute o conoscibili dall’odiernoresistente, in quanto volte ad indirizzare l’attività degli uffici.2.

Con il secondo motivo deduce violazione e Nufmaelrsoa re gistro generale 17595/2023Numero sezionale 1768/2026applicazione dell’art. 36, n. 4, d. lgs. n. 546/1992 e dell’aNrutm. e1ro3 d2i r,a ccolta generale 15424/2026n. 4, c.p.c., per motivazione apparente (art. 360, n. 4, c.p.c.)D. a ta pubblicazione 20/05/20263.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 19, comma 7, lett. a) CCNI 2002-2005, censurando lasentenza gravata nella parte in cui, condividendo le conclusionidel Tribunale, ha affermato che “la revoca degli incarichi diresponsabilità, viene ricollegata, dalle disposizioni contrattualidi settore, solamente alla presenza di determinati presupposticorrelati alla inosservanza delle direttive specificate nell’atto diconferimento ed emesse durante lo svolgimento dell’incarico”.4.

L’odierno contenzioso prende avvio dall’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Direttore provinciale di Lecce disponevacon motivazione la revoca anticipata dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA]. 11 dell’[OSCURATO:PERSONA] della Direzione provinciale di Lecceall’odierno controricorrente.

I giudici di merito hanno ritenutoillegittima detta revoca perché non conforme all’art. 19, comma7, CCNI applicato al rapporto, secondo cui: “Gli incarichipossono essere revocati prima della scadenza, con atto scrittoe motivato, a seguito di: a) inosservanza delle direttivespecifiche nell’atto di conferimento ed emesse durante losvolgimento dell’incarico; b) accertamento di risultati negativic) violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari,a procedimenti penali o a misure cautelari di sospensione dalservizio; d) intervenuti mutamenti organizzativi”; ciò per difettodi prova dele ragioni della revoca, sia quanto ad addebitatecriticità emerse in alcune pratiche trattate dal dipendente, siaquanto alla violazione dell’obbligo di astenersi dalla trattazionedi pratiche in situazione di incompatibilità, sia quantoall’inosservanza di direttive aziendali circa l’accantonamento diaccertamenti comportanti un recupero di imposta limitato.Numero registro generale 17595/20235.

Tanto premesso quanto agli accertamenti in fatto, il primoN umero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 15424/2026e terzo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, iDnat a pubblicazione 20/05/2026quanto riguardanti l’interpretazione del CCNI 2002-2005, sonoinammissibili.6.

In primo luogo, perché non risulta allegato il contrattointegrativo di cui si discute, né indicato il luogo di produzionecon adeguata localizzazione del documento.7.

In secondo luogo, perché, in tema di pubblico impiegoprivatizzato, l'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 consente di denunciarein sede di legittimità la violazione o falsa applicazionedei contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimodecreto, esclusi quelli integrativi, rispetto ai quali il controllo dilegittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispettodei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, conconseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale,senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o dellacontrattazione collettiva nazionale, censuri in via direttal'interpretazione che il giudice di merito abbia dato dellacontrattazione integrativa; non riporti il contenuto dellanormativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica ocontraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specificai criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati odemandi a questa Corte di sostituire all'interpretazione dellaCorte territoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo(così Cass. n. 21480/2025 e giurisprudenza ivi richiamata).8.

Il secondo motivo è parimenti non ammissibile.9.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzadisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, imposNsumiberiole re gistro generale 17595/2023Numero sezionale 1768/2026ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità deNlu meros udi ora ccolta generale 15424/2026ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf.

Cass, nDa.t a pubblicazione 20/05/202620921/2019), restando il sindacato di legittimità sullamotivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd.minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (Cass.

S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n.16595/2019).

Nella specie, la motivazione risponde ai requisitinormativi, e attraverso il motivo di impugnazione non èveicolabile una richiesta di rivalutazione in sede di legittimità deiprofili di merito della controversia.10.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile,con regolazione secondo il regime della soccombenza dellespese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 1.500,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsiin favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1768 - controricorrente -avverso la sentenza n. 175/2023 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 01/03/2023 R.G.N. 961/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17595/2023Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 15424/2026Data pubblicazione 20/05/20261. La Corte d’Appello di Lecce, per quanto qui ancora rileva,confermava la sentenza del locale Tribunale di condannadell’Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno subito daldipendente [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della revocaanticipata dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di €2.368,00 oltre accessori, rigettando ulteriori domande.2. In particolare, la Corte distrettuale osservava che larevoca degli incarichi di cui si discute può essere disposta, conindicati dall'art. 19, comma 7, CCNI 2002-2005 (per il personalecon rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempodeterminato, esclusi i dirigenti, dipendente dall’Agenzia delleEntrate), ritenuti non sussistenti nella fattispecie concreta.3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entratepropone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistecon controricorso il lavoratore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, l’amministrazione ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 7, lett. a)CCNI 2002-2005, anche con riguardo all’art. 12 delleDisposizioni preliminari al c.c. e agli artt. 1362 e 1369 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.); sostiene che l’espressione “assenza didirettive datoriali” andava riferita a tutte le direttive di partedatoriale che erano conosciute o conoscibili dall’odiernoresistente, in quanto volte ad indirizzare l’attività degli uffici.2. Con il secondo motivo deduce violazione e Nufmaelrsoa re gistro generale 17595/2023Numero sezionale 1768/2026applicazione dell’art. 36, n. 4, d. lgs. n. 546/1992 e dell’aNrutm. e1ro3 d2i r,a ccolta generale 15424/2026n. 4, c.p.c., per motivazione apparente (art. 360, n. 4, c.p.c.)D. a ta pubblicazione 20/05/20263. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 19, comma 7, lett. a) CCNI 2002-2005, censurando lasentenza gravata nella parte in cui, condividendo le conclusionidel Tribunale, ha affermato che “la revoca degli incarichi diresponsabilità, viene ricollegata, dalle disposizioni contrattualidi settore, solamente alla presenza di determinati presupposticorrelati alla inosservanza delle direttive specificate nell’atto diconferimento ed emesse durante lo svolgimento dell’incarico”.4. L’odierno contenzioso prende avvio dall’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Direttore provinciale di Lecce disponevacon motivazione la revoca anticipata dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA]. 11 dell’[OSCURATO:PERSONA] della Direzione provinciale di Lecceall’odierno controricorrente. I giudici di merito hanno ritenutoillegittima detta revoca perché non conforme all’art. 19, comma7, CCNI applicato al rapporto, secondo cui: “Gli incarichipossono essere revocati prima della scadenza, con atto scrittoe motivato, a seguito di: a) inosservanza delle direttivespecifiche nell’atto di conferimento ed emesse durante losvolgimento dell’incarico; b) accertamento di risultati negativic) violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari,a procedimenti penali o a misure cautelari di sospensione dalservizio; d) intervenuti mutamenti organizzativi”; ciò per difettodi prova dele ragioni della revoca, sia quanto ad addebitatecriticità emerse in alcune pratiche trattate dal dipendente, siaquanto alla violazione dell’obbligo di astenersi dalla trattazionedi pratiche in situazione di incompatibilità, sia quantoall’inosservanza di direttive aziendali circa l’accantonamento diaccertamenti comportanti un recupero di imposta limitato.Numero registro generale 17595/20235. Tanto premesso quanto agli accertamenti in fatto, il primoN umero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 15424/2026e terzo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, iDnat a pubblicazione 20/05/2026quanto riguardanti l’interpretazione del CCNI 2002-2005, sonoinammissibili.6. In primo luogo, perché non risulta allegato il contrattointegrativo di cui si discute, né indicato il luogo di produzionecon adeguata localizzazione del documento.7. In secondo luogo, perché, in tema di pubblico impiegoprivatizzato, l'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 consente di denunciarein sede di legittimità la violazione o falsa applicazionedei contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimodecreto, esclusi quelli integrativi, rispetto ai quali il controllo dilegittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispettodei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, conconseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale,senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o dellacontrattazione collettiva nazionale, censuri in via direttal'interpretazione che il giudice di merito abbia dato dellacontrattazione integrativa; non riporti il contenuto dellanormativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica ocontraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specificai criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati odemandi a questa Corte di sostituire all'interpretazione dellaCorte territoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo(così Cass. n. 21480/2025 e giurisprudenza ivi richiamata).8. Il secondo motivo è parimenti non ammissibile.9. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzadisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, imposNsumiberiole re gistro generale 17595/2023Numero sezionale 1768/2026ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità deNlu meros udi ora ccolta generale 15424/2026ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, nDa.t a pubblicazione 20/05/202620921/2019), restando il sindacato di legittimità sullamotivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd.minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n.16595/2019). Nella specie, la motivazione risponde ai requisitinormativi, e attraverso il motivo di impugnazione non èveicolabile una richiesta di rivalutazione in sede di legittimità deiprofili di merito della controversia.10. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile,con regolazione secondo il regime della soccombenza dellespese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 1.500,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsiin favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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