CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 30389/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione del ruolo dell'udienza del 14/02/2024 della Corte di cassazione, sezione Prima penale, relativo ai ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/03/1981 [OSCURATO:PERSONA] nato il 2/06/1950 visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. F. Loy, che ha chiesto correggersi l'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Rilevato che è stato segnalato di ufficio l'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 14 febbraio 2024, nel procedimento r.g.n. 41953/2024, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che sul ruolo di udienza, è scritto «rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali», invece che «annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Venezia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi». 2.Considerato che trattasi di mero errore materiale dovuto alla compilazione informatica del ruolo. 3. Ritenuto, pertanto, che trattasi di errore emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. e che va, pertanto, disposta la correzione del ruolo dell'udienza indicata, nel senso precisato in dispositivo. 4.Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. F . Loy, che ha chiesto correggersi l'errore materiale. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza del 14.2.2024 relativo al procedimento r.g.n. 41953/2023 nel senso che là dove è scritto «rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali», deve intendersi «annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Venezia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi». Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale del ruolo. Così deciso, il 12 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il P