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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34527/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 046ZFJS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta qualificabile in termini di tentativo - è indeducibile, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ed è comunque manifestamente infondato in quanto gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563), alla luce di un giudizio da operarsi ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle specifiche modalità della condotta (Sez. 5, Sentenza n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768) e la Corte territoriale ha dato conto che l'interruzione dell'attività criminosa era da ricondurre al sopraggiungere della persona offesa; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

D P.Q.[OSCURATO:PERSONA].Sezione vi/2 5 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA] Do nd ini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 046ZFJS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta qualificabile in termini di tentativo - è indeducibile, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ed è comunque manifestamente infondato in quanto gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563), alla luce di un giudizio da operarsi ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle specifiche modalità della condotta (Sez. 5, Sentenza n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768) e la Corte territoriale ha dato conto che l'interruzione dell'attività criminosa era da ricondurre al sopraggiungere della persona offesa; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. D P.Q.[OSCURATO:PERSONA].Sezione vi/2 5 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA] Do nd ini
Sentenza Cassazione n. 34527/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris