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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19140/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Spartaco n. 26 in Milano; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 144, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 13.7.2021, e pubblicata il 5.1.2022; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Società in accomandita - Socio accomandante -Responsabilità per i debiti tributari della società - Condizioni - Ricorso per revocazione.

1. L’Agenzia delle Entrate procedeva ad iscrivere a ruolo straordinario i maggiori introiti indicati in avvisi di accertamento impugnati, e notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 068 2011 003762111314 001, avente ad oggetto Iva ed Irap con riferimento agli anni 2001-2006, attinente a debiti tributari della [OSCURATO:PERSONA] di G. Tanzi C., di cui il [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandante con quota del 5%.

2. Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, che rigettava il suo ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che respingeva l’impugnativa.

4. Il contribuente decedeva, ed il giudizio era proseguito dalla sua erede, [OSCURATO:PERSONA], che ricorreva per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 144 del 2022, rigettava il suo ricorso.

5. Ha proposto ricorso per revocazione, avverso la decisione assunta dalla Suprema Corte, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

La ricorrente ha anche depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante contesta “l’errore di fatto, relativamente alla parte motiva, riferita al secondo motivo di ricorso” (ric., p. 4), avente ad oggetto il criticato difetto di giurisdizione del giudice tributario, in cui è incorso il Giudice di legittimità.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura “l’errore di fatto, relativamente alla parte motiva, quale vizio di omessa pronuncia su un’eccezione decisiva, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, evidenziata nella memoria depositata il 30 giugno 2021”, in conseguenza della violazione del litis consortionecessario tra la società di persone ed i soci.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante critica che la Cassazione “non si è pronunciata conformemente a quanto dalla stessa disposto, nella medesima adunanza, con le ordinanze n. 27041-21, 27043-21, 27040-21, 27042-21, 27039-21” (ric., p. 14), con le quali il medesimo Collegio, rilevata la violazione del litis consortionecessario tra la società ed i soci, ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio, e disposto il rinvio al giudice di primo grado, al fine di consentire la trattazione unitaria del processo.

4. Mediante il primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta l’omessa pronuncia della CTR circa il difetto di giurisdizione del giudice tributario.

La censura non rispetta i parametri di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, che prevede la possibilità di far valere, mediante il ricorso per revocazione, un errore di fatto che “non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nel caso di specie la questione del contestato difetto di giurisdizione del giudice tributario è stata specificamente affrontata nella sentenza impugnata (p.

IV e ss.), anche se la ricorrente non condivide la pertinenza delle citazioni proposte dalla Cassazione.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile.

5. Mediante il secondo ed il terzo motivo di impugnazione la ricorrente critica l’omesso rilievo del litis consortionecessario tra la società ed i soci, anche perché la Corte lo ha rilevato in altre cause, pendenti tra le stesse parti, e decise contestualmente.

5.1. Invero, come ricordato dalla stessa ricorrente, la Cassazione ha esaminato contestualmente, nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una pluralità di giudizi pendenti tra le stesse parti, ed aventi ad oggetto avvisi di accertamento, mentre qui è in discussione una cartella di pagamento.

La Suprema Corte dimostra di avere chiara percezione del fenomeno, ed infatti vi dedica uno specifico riferimento al punto

6.1. della decisione impugnata per revocazione in questa sede.

5.2. Anche in questo caso, pertanto, non risultano integrati i parametri di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

La Suprema Corte, infatti, non è incorsa in un errore di percezione, ma ha adottato una decisione non uguale nelle diverse cause.

Se del caso, pertanto, ricorrerebbe un errore diverso dall’errore di fatto che è possibile contestare mediante l’impugnazione revocatoria.

In proposito questa Corte regolatrice ha già avuto modo di rilevare che “il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione … non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia”, Cass.

SU, 11.4.2018, n. 8984.

Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso per revocazione devono perciò essere dichiarati inammissibili.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore del giudizio.

6.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Spartaco n. 26 in Milano; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 144, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 13.7.2021, e pubblicata il 5.1.2022; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Società in accomandita - Socio accomandante -Responsabilità per i debiti tributari della società - Condizioni - Ricorso per revocazione. 1. L’Agenzia delle Entrate procedeva ad iscrivere a ruolo straordinario i maggiori introiti indicati in avvisi di accertamento impugnati, e notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 068 2011 003762111314 001, avente ad oggetto Iva ed Irap con riferimento agli anni 2001-2006, attinente a debiti tributari della [OSCURATO:PERSONA] di G. Tanzi C., di cui il [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandante con quota del 5%. 2. Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, che rigettava il suo ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che respingeva l’impugnativa. 4. Il contribuente decedeva, ed il giudizio era proseguito dalla sua erede, [OSCURATO:PERSONA], che ricorreva per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR. La Suprema Corte, con ordinanza n. 144 del 2022, rigettava il suo ricorso. 5. Ha proposto ricorso per revocazione, avverso la decisione assunta dalla Suprema Corte, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. La ricorrente ha anche depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante contesta “l’errore di fatto, relativamente alla parte motiva, riferita al secondo motivo di ricorso” (ric., p. 4), avente ad oggetto il criticato difetto di giurisdizione del giudice tributario, in cui è incorso il Giudice di legittimità. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura “l’errore di fatto, relativamente alla parte motiva, quale vizio di omessa pronuncia su un’eccezione decisiva, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, evidenziata nella memoria depositata il 30 giugno 2021”, in conseguenza della violazione del litis consortionecessario tra la società di persone ed i soci. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante critica che la Cassazione “non si è pronunciata conformemente a quanto dalla stessa disposto, nella medesima adunanza, con le ordinanze n. 27041-21, 27043-21, 27040-21, 27042-21, 27039-21” (ric., p. 14), con le quali il medesimo Collegio, rilevata la violazione del litis consortionecessario tra la società ed i soci, ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio, e disposto il rinvio al giudice di primo grado, al fine di consentire la trattazione unitaria del processo. 4. Mediante il primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta l’omessa pronuncia della CTR circa il difetto di giurisdizione del giudice tributario. La censura non rispetta i parametri di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, che prevede la possibilità di far valere, mediante il ricorso per revocazione, un errore di fatto che “non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Nel caso di specie la questione del contestato difetto di giurisdizione del giudice tributario è stata specificamente affrontata nella sentenza impugnata (p. IV e ss.), anche se la ricorrente non condivide la pertinenza delle citazioni proposte dalla Cassazione. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile. 5. Mediante il secondo ed il terzo motivo di impugnazione la ricorrente critica l’omesso rilievo del litis consortionecessario tra la società ed i soci, anche perché la Corte lo ha rilevato in altre cause, pendenti tra le stesse parti, e decise contestualmente. 5.1. Invero, come ricordato dalla stessa ricorrente, la Cassazione ha esaminato contestualmente, nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una pluralità di giudizi pendenti tra le stesse parti, ed aventi ad oggetto avvisi di accertamento, mentre qui è in discussione una cartella di pagamento. La Suprema Corte dimostra di avere chiara percezione del fenomeno, ed infatti vi dedica uno specifico riferimento al punto 6.1. della decisione impugnata per revocazione in questa sede. 5.2. Anche in questo caso, pertanto, non risultano integrati i parametri di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Suprema Corte, infatti, non è incorsa in un errore di percezione, ma ha adottato una decisione non uguale nelle diverse cause. Se del caso, pertanto, ricorrerebbe un errore diverso dall’errore di fatto che è possibile contestare mediante l’impugnazione revocatoria. In proposito questa Corte regolatrice ha già avuto modo di rilevare che “il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione … non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia”, Cass. SU, 11.4.2018, n. 8984. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso per revocazione devono perciò essere dichiarati inammissibili. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore del giudizio. 6.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri
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