CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1986
Cassazione n. 27300/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1986 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di PASSALACQUA [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso in furto in abitazione, con la recidiva qualificata (in [OSCURATO:PERSONA] il 29/12/2011); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto alla individuazione della pena base, la stessa è stata stabilita alla stregua della cornice edittale applicabile ratione temporis contrariamente a quanto genericamente affermato a difesa, laddove del tutto generica è la doglianza sulla dosimetria della pena, il diniego delle generiche e il riconoscimento della recidiva essendo stati congruamente giustificati dai giudici territoriali (quanto alle prime, avendo costoro rilevato l'ininfluenza dell'unico elemento allegato, vale a dire la scelta del rito; quanto alla seconda, richiamato i plurimi precedenti penali, anche specifici e ravvicinati, tali da confermare il giudizio di maggior pericolosità espresso dall'agente) rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La p sidente [OSCURATO:PERSONA] tJfla Frranti 4.e-etip D E POSITATi\ IN