CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25821/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 32762 / 201 9 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con do- micilio eletto presso lo Studio ACTA in [OSCURATO:PERSONA], n. 67 Roma ([OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:legittimazione exlegalerappresentante –custode giudiziale – diesa quo impugnazione –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 1963/13/2019 , depositata il 2 aprile 2019 e non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- nivarespinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale legale rap- presentantedella [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 17817/29/2016 aventead oggetto l’avviso di accertamento n. TK30351019892012 perl’anno 20 09 notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del cu- stode giudiziario nominato dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma nell’ambito del sequestro preventivo ex art.321 c.p.p. delle quote dellasocietà, atto impositivo impugnato da [OSCURATO:PERSONA] in proprio qualesocio nonché per conto della società nell’inerzia del custode . Conl’avviso di accertamento venivano ritenuti indeducibili in viola- zione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 una serie di costi sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e disconosciute spese di carattere pubblicitariosostenute nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per un im- portopari a euro 700.000,00, oltre che s pese relative alla realizza- zionedi un server e di un software dedicati all’invio massimo di e - mail di carattere pubblicitario ai clienti registrati sul sito internet dellaDaf S.r.l., sostenuti nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA]- dingDistribuzione di [OSCURATO:PERSONA] per euro 1.059.157,00. Ilgiudice di prime cure , preso atto del dissequestro preventivo delle quotedella società e dell’intervenuto fallimento, disponeva l’integra- zionedel contraddittorio nei confronti del curatore fallimentare che non si costituiva in giudizio. D ichiarava quindi l’inammissibilità del ricorso introduttivo sotto due diversi profili, il primo riguardante il difettodi legittimazione attiva del ricorrente e il secondo relativo alla tardività del ricorso, in quanto presentato oltre il termine previsto dall’art.21 d.l gs 546/92. L’appellanteprospettava che il dies a quo , a decorrere dal quale do- vevaessere computato il termine previsto dal citato art. 21, andava individuatonella data del 12.10.2012, in cui egli aveva avuto notizia della pretesa impos i t i va ad opera del custode giudiziario nominato dalTribunale, [OSCURATO:PERSONA] , e non nella data di notifica degli attiimpugnati perfezionata si il 4 e 5 ottobre 2012. Inpunto di legittimazione, il giudice d’appello giungeva a conclusione diversada quella a cui era pervenuto il giudice di primo grado, men- treconfermava la declaratoria di tardività del ricorso , sulla conside- razione del fatto che la notifica si era correttamente perfezionata presso la sede della società e presso il custode giudiziario e d era spiratoil termine di 60 giorni di cui all’art. 21 d.lgs 546/92 . Avversotale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per Cas- sazione,articolato in due censure, al quale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso di mera costituzione in giudizio senza svolgimentodi difese effettive. Consideratoche: Conil primo motivo del ricorso principale , si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 21, comma 1, d .lgs. n. 546 del 1992 e 24,comma 1, della Costituzione , per errata individuazione del dies aquo per l a decorrenza del termine di impugnazione . Conil secondo motivo il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c od . p roc . c iv ., dell’art.21, comma 1, d .lgs. n. 546 del 1992,145 cod. proc. civ. in combinatodisposto con l’art. 15, L. n. 890 del 1982 e dell’art. 2697 cod.civ.: errata individuazione del dies a quo per la decorrenza del terminedi impugnazione in presenza di una notifica irregolare. Il ricorrente lamenta con le due censure che, da un lato, il giudice hariconosciuto la sua legittimazione ad impugnare l’avviso di accer- tamento n. TK3035101989/2012, rilevando che « il Sig. [OSCURATO:PERSONA] è da ritenersilegittimato a proporre ricorso avverso gli avvisi di accerta- mentoemessi a nome della [OSCURATO:SOCIETA], di cui era amministratore e socio unico. Ciò nella prelevante considerazione delle irreparabili conse- guenze che sarebbero scaturite nei suoi personali confronti, ove fossestata omessa l’impugnazione degli atti impositivi. Conseguenze pregiudizievoli sia sotto l’aspetto dell’interesse diretto del contri- buente,quale detentore del 100% delle quote sociali, sia sotto l’ul- terioreaspetto delle responsabilità ravvisabili nei suoi personali con- fronti quale amministratore unico della società (in tal senso Cass. Ord. 21385/2007) » . Ciononostante , il giudice ha individuato nella data del 5.10.2012 il termine di decorrenza per l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TK3035101989/2012 in quanto « in talidate è rispettivamente avvenuta la notifica alla sede della società edal citato custode giudiziario mediante la spedizione a mezzo rac- comandatasemplice della c.d. CAN, ovvero la comunicazione di av- venutanotifica dell'atto impositivo nelle mani di soggetto diverso dal suodestinatario», fornendo una argomentazione contraddittoria. Secondo il ricorrente, essendo egli eccezionalmente legittimato ad impugnare,il dies a quo decorre rebbe dalla data in cui [OSCURATO:PERSONA] ha avuto conoscenza della pretesa impositiva e non dalla data di presunta notifica dell’avviso di accertamento alla Società. Egli avrebbe appreso dell’esistenza dell’avviso di accertamento solo in data12.10.2012 per il tramite di apposita comunicazione telematica dell’alloracustode giudiziario e tale fatto non sarebbe contestato in giudizio. Al tempo egli era impossibilitato a ricevere per altre via ravvisodi accertamento, posto che nei suoi riguardi era stata dispo- stauna misura cautelare parte della Procura della Repubblica presso ilTribunale di Roma (sequestro delle quote sociali) che gli precludeva l’accessopresso i locali della società. Inoltre,anche laddove si volesse sostenere che il dies a quo risale viceversaal 5.10.2012, data notifica alla s ocietà secondo l’accerta- mentodel giudice, nella fattispecie tale termine non potrebbe essere comunque utilizzato come riferimento a causa dell’incertezza della notifica, secondo [OSCURATO:PERSONA] mai stata adeguatamente provata dall’Ufficioe non correttamente accertata dal giudice nella sentenza impugnata. Ritenutala particolare rilevanza della questione, afferente al seque- stropreventivo disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. di una parte o dellatotalità̀ delle partecipazioni di una societ à̀ di capitali nell’ambito delquale è stato nominato un custode giudiziario ed amministratore unico,della legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresen- tantead impugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accerta- mento notificato alla società , questione dalla cui soluzione dipende quella ulteriore circa i l dies a quo di decorrenza del termine deca- denziale per impugnare e la conseguente decisione sulla tempesti- vitào meno del