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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05546/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del primo Giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'imputazione.

Il ricorso proposto dall'imputato è inammissibile.

Le censure proposte non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione ed è immune da vizi logico-giuridici.

La censura in ordine all'affidabilità dell'accertamento etilometrico e alla prova dello stato di ebbrezza sviluppa inammissibili doglianze di merito, in quanto concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La verifica annuale dell'etilometro risulta, nel caso di specie, pacificamente effettuata, come riconosciuto dallo stesso ricorrente (ultima verifica del 27.9.2019, accertamento del 5.7.2020, quindi entro l'anno).

L'influenza di fattori esterni sul risultato etilometrico è stata valutata come non dimostrata dalla Corte territoriale, né il ricorrente adduce elementi specifici a supporto di tale asserzione.

La sostituzione del boccaglio, come spiegato dai giudici territoriali, attiene a motivi sanitari e non alla validità del controllo.

I giudici hanno accertato che l'imputato aveva ricevuto gli avvisi di legge, come riscontrato nel verbale in atti.

Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stato motivato in maniera non manifestamente illogica e tale valutazione non può essere reiterata in questa sede.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta che all'imputato siano state concesse le attenuanti generiche (vedi ultima pagina della sentenza di primo grado).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del primo Giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'imputazione. Il ricorso proposto dall'imputato è inammissibile. Le censure proposte non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione ed è immune da vizi logico-giuridici. La censura in ordine all'affidabilità dell'accertamento etilometrico e alla prova dello stato di ebbrezza sviluppa inammissibili doglianze di merito, in quanto concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La verifica annuale dell'etilometro risulta, nel caso di specie, pacificamente effettuata, come riconosciuto dallo stesso ricorrente (ultima verifica del 27.9.2019, accertamento del 5.7.2020, quindi entro l'anno). L'influenza di fattori esterni sul risultato etilometrico è stata valutata come non dimostrata dalla Corte territoriale, né il ricorrente adduce elementi specifici a supporto di tale asserzione. La sostituzione del boccaglio, come spiegato dai giudici territoriali, attiene a motivi sanitari e non alla validità del controllo. I giudici hanno accertato che l'imputato aveva ricevuto gli avvisi di legge, come riscontrato nel verbale in atti. Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stato motivato in maniera non manifestamente illogica e tale valutazione non può essere reiterata in questa sede. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta che all'imputato siano state concesse le attenuanti generiche (vedi ultima pagina della sentenza di primo grado). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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