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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 07050/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALEdi Bari; Vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. in data 11 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Bari ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per fatti commessi in data 27 aprile 2024.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge .

Il ricorrente evidenzia che vi è contraddizione - non risolta in motivazione - tra la descrizione del fatto (ove si parla di arma avente numero di matricola..) e la qualificazione giuridica di ‘arma clandestina’ ai sensi dell’art. 23 legge n.110 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

Va premesso che pur dopo la restrizione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento (risalente alla novellazione del 2017), resta ammissibile la deduzione di motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto (art. 448 comma 2bis cod.proc.pen.).

Nel caso che ci occupa la descrizione del fatto (con indicazione della matricola) esclude la clandestinità dell’arma e non vi è alcun punto della motivazione ove si affronti tale aspetto.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti al giudice procedente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Bari-ufficio gip.

Così è deciso, 03/12/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALEdi Bari; Vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. in data 11 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Bari ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per fatti commessi in data 27 aprile 2024. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge . Il ricorrente evidenzia che vi è contraddizione - non risolta in motivazione - tra la descrizione del fatto (ove si parla di arma avente numero di matricola..) e la qualificazione giuridica di ‘arma clandestina’ ai sensi dell’art. 23 legge n.110 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Va premesso che pur dopo la restrizione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento (risalente alla novellazione del 2017), resta ammissibile la deduzione di motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto (art. 448 comma 2bis cod.proc.pen.). Nel caso che ci occupa la descrizione del fatto (con indicazione della matricola) esclude la clandestinità dell’arma e non vi è alcun punto della motivazione ove si affronti tale aspetto. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti al giudice procedente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Bari-ufficio gip. Così è deciso, 03/12/2024
Sentenza Cassazione n. 07050/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris