CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 gennaio 2023
Cassazione n. 19338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia disponeva, ai sensi del d. Igs n. 161 del 2010, il riconoscimento, ai fini dell'esecuzione nello Stato della pena detentiva, della sentenza irrevocabile del Tribunale di Porto (Portogallo) che aveva condannato a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di traffico di stupefacenti. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Errata valutazione del consenso al riconoscimento della sentenza di condanna straniera. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 10 e 12 d.lgs. n. 161 del 2010. 4. La difesa ha fatto pervenire una memoria a sostegno dei motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 12, comma 10, del d. Igs. 7 settembre 2010, n. 161, che contiene le disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, stabilisce che "La sentenza della corte di appello e' soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69". Come ha affermato questa Corte, il rinvio, operato dall'art. 12, comma 10, cit., all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, che disciplina il mandato di arresto europeo, implica l'applicazione anche delle modifiche che sono state apportate a tale legge dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, lì dove contempla il più ristretto termine di cinque giorni per la presentazione del ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022, Rv. 283466). In virtù di tale rinvio mobile, sono quindi estensibili alla disciplina di cui all'art. 12, comma 10 cit. le modifiche introdotte dalle citate novelle del 2021 all'art. 22 della legge n. 69 del 2005. Tra queste, oltre alla previsione di un diverso termine per la presentazione del ricorso, il nuovo testo dell'art. 22 introduce anche la precisa indicazione della cancelleria dell'ufficio giudiziario (Corte di appello) presso la quale il ricorso va presentato, in tal modo recependo l'orientamento di legittimità che aveva ritenuto necessario che, in virtù del regime di particolare speditezza impressa alla cooperazione giudiziaria dagli strumenti in tema di mutuo riconoscimento dell'U.E., il ricorso dovesse pervenire in ogni caso alla Corte di appello nel breve spazio temporale previsto per il deposito del ricorso. Ebbene nel caso in esame il ricorso è stato proposto irritualmente presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza ed è comunque pervenuto alla cancelleria della Corte di appello di Venezia il 5 gennaio 2023, quando era già decorso il termine di impugnazione. La sentenza impugnata risulta infatti depositata in udienza il 22 dicembre 2022, avendo le parti presenti rinunciato alla lettura, che, a norma dell'art. 12, comma 7 d.lgs. n. 161 del 2010, equivale a notificazione alle parti anche non presenti. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la causa dell'inammissibilità, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma