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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 14162/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2239/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (AQ), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SULMONA n. 138/2019 depositata il05/06/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.165/2018 il Giudice di Pace di Sulmona accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti del Comune di Pescasseroli e condannava detto Ente a pagare all’attrice la somma di €5.000, oltre accessori e spese del grado, a titolo di compenso professionale per l’attività di redazione di una valutazione d’incidenza ambientale, svolta a seguito di incarico conferitole telefonicamente da una consigliera comunale.

2. Con sentenza n.139/2019 pubblicata il 5-6-2019, il Tribunale di Sulmona ha accolto l’appello proposto dal Comune di Pescasseroli avverso la citata sentenza e, in riforma della sentenza appellata, ha rigettato la domanda proposta dalla Morisi.

Il Tribunale ha rilevato che mancavano una specifica delibera ed il relativo contratto di incarico professionale tra il Comune e Morisi, sicché il contratto era nullo ai sensi degli artt.16 e 17 del RD 2440/23.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a un motivo, resistitocon controricorso dal Comune di Pescasseroli .

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente denuncia, con unico motivo, la violazione del R.D.2440/1923, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che fosse necessaria la forma scritta del contratto d’opera professionale “senza la possibilità di prevedere altre forme di prova in ordine alla sussistenza dello stesso”.

Ad avviso della ricorrente la questione va risolta mediante un’interpretazione estensiva, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass.1792/2017), ed inoltre era provato, mediante la documentazione p rodotta (fax e mail), che l’attività professionale era stata svolta ed era stato , altresì,dimostrato il conferimento dell’incarico. 2.Il motivo è infondato.

2.1. Occorre ribadireche, secondo il costante orientamento di questa Corte, richiamato anche nella sentenza impugnata, il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiame l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (tra le tante Cass.n.11465/2020).

2.2. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, mentre è inconferente il richiamo ad altra pronuncia di questa Corte (Cass. 1792/2017), che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non introduce affatto “un’interpretazione estensiva della norma” nel senso invocato , perché riguarda un contratto tra privati (un professionista e una società).

Parimenti non pertinente è il riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 21007/2019, contenuto nella memoria illustrativa della ricorrente, che pure riguarda una fattispecie del tutto diversa da quella che si sta scrutinando (contratto di patrocinio e rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod.proc. c iv . ).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €2.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2239/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (AQ), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SULMONA n. 138/2019 depositata il05/06/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.165/2018 il Giudice di Pace di Sulmona accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti del Comune di Pescasseroli e condannava detto Ente a pagare all’attrice la somma di €5.000, oltre accessori e spese del grado, a titolo di compenso professionale per l’attività di redazione di una valutazione d’incidenza ambientale, svolta a seguito di incarico conferitole telefonicamente da una consigliera comunale. 2. Con sentenza n.139/2019 pubblicata il 5-6-2019, il Tribunale di Sulmona ha accolto l’appello proposto dal Comune di Pescasseroli avverso la citata sentenza e, in riforma della sentenza appellata, ha rigettato la domanda proposta dalla Morisi. Il Tribunale ha rilevato che mancavano una specifica delibera ed il relativo contratto di incarico professionale tra il Comune e Morisi, sicché il contratto era nullo ai sensi degli artt.16 e 17 del RD 2440/23. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a un motivo, resistitocon controricorso dal Comune di Pescasseroli . 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente denuncia, con unico motivo, la violazione del R.D.2440/1923, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che fosse necessaria la forma scritta del contratto d’opera professionale “senza la possibilità di prevedere altre forme di prova in ordine alla sussistenza dello stesso”. Ad avviso della ricorrente la questione va risolta mediante un’interpretazione estensiva, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass.1792/2017), ed inoltre era provato, mediante la documentazione p rodotta (fax e mail), che l’attività professionale era stata svolta ed era stato , altresì,dimostrato il conferimento dell’incarico. 2.Il motivo è infondato. 2.1. Occorre ribadireche, secondo il costante orientamento di questa Corte, richiamato anche nella sentenza impugnata, il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiame l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (tra le tante Cass.n.11465/2020). 2.2. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, mentre è inconferente il richiamo ad altra pronuncia di questa Corte (Cass. 1792/2017), che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non introduce affatto “un’interpretazione estensiva della norma” nel senso invocato , perché riguarda un contratto tra privati (un professionista e una società). Parimenti non pertinente è il riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 21007/2019, contenuto nella memoria illustrativa della ricorrente, che pure riguarda una fattispecie del tutto diversa da quella che si sta scrutinando (contratto di patrocinio e rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod.proc. c iv . ). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €2.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove
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