CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] n 1. Con ordinanza del 6 settembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui, il 28 giugno 2019, lo stesso giudice, procedendo in executivis, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa alla revoca della confisca del bar-pasticceria «[OSCURATO:PERSONA]», disposta, nell'ambito di procedimento penale promosso nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 9 ottobre 2013, confermata, sul punto, dalla Corte di appello con sentenza del 29 luglio 2015, divenuta irrevocabile il 16 febbraio 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di prendere atto della nullità del provvedimento impugnato mediante opposizione, adottato all'esito di udienza camerale svoltasi, su richiesta di parte, in forma pubblica ma senza il rispetto delle regole stabilite dagli artt. 523 e 525 cod. proc. pen.. Con il secondo motivo, eccepisce, ancora, violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il tribunale disatteso l'opposizione sul fallace postulato dell'operatività della preclusione connessa agli esiti di precedenti istanze che, tuttavia, avevano differente oggetto, in quanto finalizzate, rispettivamente, alla revoca del sequestro preventivo dell'impresa ed a conseguire l'autorizzazione alla sua riapertura, laddove quella più recente investe il tema, mai prima arato, della sussistenza dei presupposti per l'adozione ed il mantenimento della confisca obbligatoria disposta ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., nonché delle condizioni per addebitare, anche solo a titolo di colpa, al terzo estraneo all'associazione mafiosa l'uso illecito dei locali aziendali da parte della cosca. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Con riferimento al primo motivo, va ricordato, in punto di fatto, che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta della Nasone di revoca della confisca del bar-pasticceria a lei intestato, fissò — in difformità, per il vero, dallo schema procedimentale disegnato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede, in prima battuta, l'adozione di ordinanza de plano, comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato — udienza per il 24 ottobre 2018 e, in quella dispose, su richiesta di parte, lo svolgimento in forma pubblica. Così facendo, va subito notato, il tribunale reggino non agì, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2015, che ha circoscritto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. (nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica), alla sola fase dell'opposizione, distinta e successiva rispetto a quella sulla quale si appunta, nella fattispecie, la doglianza della Nasone. Tanto basterebbe a sancire l'infondatezza della censura che, nondimeno, si riconnette ad ulteriori considerazioni, alle quali, per completezza espositiva, è opportuno, sia pur sinteticamente, accennare. La garanzia della pubblicità dell'udienza implica, invero — ha correttamente osservato dal Procuratore generale nella requisitoria — solo la partecipazione del pubblico, funzionale, innanzitutto, al soddisfacimento di esigenze di controllo democratico, e non anche, come preteso dalla ricorrente, l'adozione delle regole sull'ordine della discussione previste dell'art. 523 cod. proc. pen. ed il rispetto del principio di immediatezza della deliberazione di cui al successivo art. 525. In tal senso, occorre rilevare che l'indicazione, tra le norme colpite dall'intervento della Corte costituzionale, del solo comma 3 dell'art. 666 cod. proc. pen., che prevede, appunto, lo svolgimento dell'udienza in forma camerale, concorre a convincere dell'impossibilità di estendere al procedimento de quo, disciplinato, in termini generali, dall'art. 127 cod. proc. pen., disposizioni, quali quelle sulle modalità operative della discussione e sulla comunicazione della decisione, che non sono state toccate dalla declaratoria di illegittimità costituzionale e che, peraltro, non involgono i valori costituzionali intaccati dalla celebrazione dell'udienza in assenza del pubblico. Sotto altro, assorbente, aspetto va aggiunto che, laddove pure, in dissenso da quanto appena indicato, si ritenesse l'applicabilità alla fattispecie delle regole previste dagli art. 523 e 525 cod. proc. pen., la relativa inosservanza non si tradurrebbe, comunque, in nullità della decisione conseguentemente emessa. In questa direzione si è, infatti, univocamente espressa la giurisprudenza di legittimità, che, da un canto, ha escluso che, al di fuori della violazione del diritto di replica (profilo che, nel caso in esame, non è dedotto), il mancato rispetto dell'ordine di discussione indicato dall'art. 523 cod. proc. pen. non è causa di nullità (Sez. 5, n. 2641 del 17/09/2015, dep. 2016, C., Rv. 265923; Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392; Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630) e, dall'altro, ha qualificato in termini di mera irregolarità non viziante le ipotesi di inosservanza del principio di immediatezza sancito dall'art.525 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27894 del 28/04/2016, Fiumanò, Rv. 267427; Sez. 4, n. 43418 del 29/09/2015, Vicinanza, Rv. 265171; Sez. 5, n. 25148 del 31/01/2005, Geremicca, Rv. 232203). 3. Priva di pregio è, del pari, la doglianza che si appunta sulla contestata operatività, nei confronti della Nasone, del giudicato formatosi nel procedimento promosso a carico del fratello. In diritto, è pacifico che «La statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva» (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163; Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013, Principalli, Rv. 255872; Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011, dep. 2012, Lonati, Rv. 251845). Essendo rimasta la Nasone estranea al procedimento penale nel quale il fratello è stato imputato, concluso, tra l'altro, con la confisca del bene del quale ella ha chiesto la restituzione, deve senz'altro ritenersi la sua legittimazione a chiedere la revoca del provvedimento ablatorio e ad attivare, a tal fine, lo strumento dell'incidente di esecuzione (così, tra le tante, Sez. 1, n. 27201 del 30/05/2013, Calì, Rv. 257599). D'altro canto, è unanime, presso la giurisprudenza di legittimità, il convincimento che «Gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di cognizione, all'esito del quale è stata disposta la confisca, possono essere utilizzati anche nel procedimento di esecuzione intentato dai terzi proprietari dei beni oggetto della misura ablativa, i quali, ove rimasti estranei a suddetto giudizio, sono abilitati a fornire prove valide e conducenti in proprio favore» (Sez. 1, n. 30319 del 05/06/2013, Agenzia A.N.A.D., Rv. 256214; Sez. 1, n. 22860 del 03/05/2011, Puddu, Rv. 250444). Nel caso in esame, il tribunale ha chiarito, ribadendo quanto già affermato nel procedimento di cognizione, nonché in quelli incidentali, innescati dalle istanze presentate, in corso di causa, dalla stessa Nasone, che il bar-pasticceria «[OSCURATO:PERSONA]» è stato stabilmente destinato, in ossequio a precisa scelta strategica, a luogo di incontro tra gli associati (i quali lo sfruttavano per pianificare gli attentati, prendere accordi sulle modalità di perpetrazione delle estorsioni e anche ricevere in consegna dalle vittime il denaro estorto), sicché è dato apprezzarsi il connotato di strumentalità che fonda la confisca ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen.. Ha, vieppiù, rilevato che la Nasone è venuta meno all'onere di provare la propria condizione di terzo estraneo di buona fede attraverso la dimostrazione dell'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione che rendeva scusabile il difetto di conoscenza dell'uso strumentale ed illecito da parte del fratello dell'attività commerciale a lei formalmente intestata. Ha, piuttosto, notato come il legame di stretta parentela con [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'accertato ruolo di primo piano da lui assunto in seno alla cosca ed alla destinazione dell'esercizio commerciale a «cabina di regia» del sodalizio mafioso, sia inequivocabilmente indicativo della consapevolezza, in capo alla donna, della funzionalità del bar rispetto ad affari e relazioni illecite del congiunto, ciò che esclude in radice la possibilità di qualificarla come terzo di buona fede. Lungi dall'adagiarsi su una preclusione in realtà insussistente, il giudice dell'esecuzione ha, dunque, riproposto le considerazioni già sottese alla confisca dell'impresa ed al rigetto (suggellato, quanto alla richiesta di revoca del sequestro, dalla sentenza della Corte di cassazione n. 16459 del 11/04/2014, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso interposto avverso la decisione del Tribunale del riesame) delle istanze in precedenza presentate da [OSCURATO:PERSONA], la quale, con il libello introduttivo della presente fase, si è astenuta dall'introdurre nuovi ed ulteriori elementi, in fatto o in diritto, idonei a giustificare la rivalutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablatorio, in tal modo articolando censure viziate da un crisma di tangibile ed irrimediabile genericità. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pe