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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2019

Cassazione n. 21694/2026

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difesa dall’[OSCURATO:PERSONA].– controricorrente –Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTRIA di II GRADOdella SICILIA n. 4854/2023 depositata in data 7 giugno 2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19giugno 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 03.05.2019, a seguito di liquidazione automatizzata delladichiarazione Modello 770/s 2016, eseguita ai sensi dell’art. 36-bis delD.P.R. n. 600/1973 (per l’anno d’imposta 2015), l’Agente della Riscossionenotificava, alla società Dusty S.r.l., la cartella di pagamento n.Numero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/202629320190006680278000, iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate per lasomma complessiva di euro 3.445.726,54 e a titolo di omesso versamentodi ritenute alla fonte IRPEF dichiarate e non versate, oltre sanzioni edinteressi.2.

Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Catania; si costituiva in giudizio l’Agente dellaRiscossione, chiedendo la conferma del proprio operato.

Con atto diintervento volontario si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Catania.3.

Con istanza del 15.01.2020, la società contribuente chiedeva ladeclaratoria di cessata materia del contendere, asserendo il deposito di“attestazione di pagamento della cartella impugnata”, emessa dallaRiscossione Sicilia S.p.A. in data 27.12.2019.

Con sentenza n. 2906/2022,la C.t.p. di Catania dichiarava estinto il giudizio per cessazione dellamateria del contendere a seguito di intervenuto pagamento.4.

Contro tale sentenza proponeva appello l’Agente della Riscossionedinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva in giudizio l’Agenzia dell’Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Catania, aderendo alle conclusioni rassegnatedall’Agente della Riscossione e si costituiva anche la contribuente,chiedendo il rigetto dell’appello.5.

La C.g.t. di II grado della Lombardia, con sentenza n. 4854/2023,depositata in data 7 giugno 2023, dichiarava inammissibile l’appellodell’Ufficio.6.

Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle EntrateRiscossione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi di ricorso.

La società contribuente ha resistito con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 53 e 22, quinto comma, D. Lgs. n. 546/1992, inNumero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’errorin procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di IIgrado non ha disposto l’esibizione della prova della notifica dell’atto diappello effettuata dall’Ufficio alle controparti, non considerando come,invece, avrebbe dovuto richiedere il deposito dell’originale della ricevuta dispedizione ai sensi dell’art. 22, co. 5, D. Lgs. n. 546/1992, secondo ilquale: “Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizionedegli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”; in altritermini, se l’Ufficio fosse stato posto in condizione di esercitare il propriodiritto di difesa, avrebbe potuto agevolmente dimostrare – dato che lanotifica era regolarmente stata effettuata – la tempestiva ed effettivanotifica dell’atto di appello alle controparti, mediante la produzione dellaricevuta di consegna e di accettazione della notifica dell’atto di appello,avvenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 14/10/2022, come èevidente dalla relata e dalle ricevute di accettazione e consegna (prodottenel corso del giudizio di secondo grado in data 12/05/2023).Il motivo è infondato.1.1 Il consolidato orientamento di questa Corte sancisce che la specialedisposizione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992 – secondocui, ove sorgano contestazioni, il giudice ordina l'esibizione degli originalidegli atti e dei documenti – presuppone necessariamente che una primaproduzione documentale, prescritta dai commi precedenti (sia pure incopia o fotocopia), sia effettivamente avvenuta entro i termini dicostituzione (Cass. n. 31879 del 27.10.2022).

La norma è volta a risolverecontestazioni sull'autenticità o conformità di documenti già presenti aglideposito della prova di notificazione dell'atto introduttivo al momento dellacostituzione in giudizio.L'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 impone al ricorrente (eall'appellante, ex art. 53, comma 2) l'onere di depositare, a pena diNumero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/2026inammissibilità, copia dell'atto spedito o consegnato unitamente allaricevuta di spedizione o deposito.

Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficioin ogni stato e grado del giudizio, ai sensi del comma 2 della medesimadisposizione e in assenza di una tempestiva e rituale produzione all'attodella costituzione, e non ricorrendo i presupposti per una rimessione intermini per causa non imputabile (che richiede comunque un'esplicita etempestiva istanza di parte, qui non formulata), il giudice non può sanarel'inammissibilità ordinando l'esibizione successiva dei documenti mancanti.1.2.

Nel caso in esame, la decisione del giudice d'appello di rilevarel'inammissibilità derivante dalla mancanza di prova della notifica almomento della costituzione risulta pienamente conforme al dettatonormativo (Cass. n. 31879 del 27.10.2022).2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 32, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nellaparte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado non hareputato valutabile (rectius tempestiva) la documentazione –spontaneamente prodotta dall’Agenzia – attestante l’intervenutanotificazione dell’appello.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 16, d.l. n. 119/2018, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha consideratoinidonea, ai fini della prova della notifica, la produzione avvenuta in data12/05/2023, non affermando che, in assenza di previsioni sanzionatorieper il caso di inosservanza delle regole tecniche (art. 11, D.M. 44/2011) edelle specifiche tecniche del PCT (art. 12 del provvedimento DGSIA del16.04.2014), l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una merairregolarità, sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o, inogni caso, per effetto del raggiungimento dello scopo, e ciò anche inNumero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/2026applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dallaSuprema Corte a partire dalla sentenza a SS.UU. n. 7665 del 2016 inrelazione a fattispecie diverse (es. notifiche telematiche), ma accumunatedalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamentesanzionate.4.

Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento del secondoe terzo motivo5.

Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 101, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, l44. a C.g.t. di II grado ha dichiarato l’appelloinammissibile soltanto nella pronuncia, senza previamente stimolare ilcontraddittorio delle parti sulla questione, così violando anche laprevisione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.

Infatti, qualora ritenga di porre afondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice deveriservare la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine,non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dallacomunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenentiosservazioni sulla medesima questione.

Il mancato adempimento a taleprevisione comporta la nullità della sentenza, in quanto una decisionefondata su un rilievo d’ufficio sul quale le parti non abbiano interloquitocostituisce una radicale violazione del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio.Il motivo è infondato.5.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo delgiudice di assegnare alle parti un termine per memorie sulla questionerilevata d'ufficio, previsto a pena di nullità dall'art. 101, comma 2, c.p.c.,trova applicazione con esclusivo riferimento alle questioni di fatto o alleeccezioni in senso stretto che introducono nel giudizio un nuovo quadroNumero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/2026fattuale, determinando uno sviluppo inatteso della lite non preso inconsiderazione dalle parti.In particolare, si è affermato (Cass. n. 32527 del

4.11. 2022) che il rilievodella tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenzadall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre afondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e nonsottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei terminiperentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla qualela parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestaredella lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.Tale divieto di decisione a sorpresa non opera, di contro, in relazione allequestioni di rito concernenti i requisiti di ammissibilità della domanda odell'impugnazione, previsti da norme d'ordine pubblico la cui violazione èrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e l'osservanza deitermini di decadenza e l'onere di provare la regolarità della notificazionedell'atto di appello costituiscono parametri di rito immanenti al processo,che la parte dotata di una minima diligenza processuale deve tenere inconsiderazione ex ante come possibile sviluppo della lite.5.2.

Inoltre, i ricorrenti difettano di interesse ad agire sul punto, nonavendo dedotto in che modo l'eventuale concessione del termine ex art.101, comma 2, c.p.c. avrebbe consentito loro di superare il rilievo diinammissibilità dell'appello (stante la tardività insanabile della produzionedocumentale), né quale concreto pregiudizio al diritto di difesa sia derivatodalla mancata assegnazione del termine.6.

In conclusione vanno rigettati il primo ed il quarto motivo, assorbiti ilsecondo ed il terzo.Numero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/2026Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge, se dovuti.Così deciso in Roma, il 19 giugno 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’[OSCURATO:PERSONA].– controricorrente –Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTRIA di II GRADOdella SICILIA n. 4854/2023 depositata in data 7 giugno 2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19giugno 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In data 03.05.2019, a seguito di liquidazione automatizzata delladichiarazione Modello 770/s 2016, eseguita ai sensi dell’art. 36-bis delD.P.R. n. 600/1973 (per l’anno d’imposta 2015), l’Agente della Riscossionenotificava, alla società Dusty S.r.l., la cartella di pagamento n.Numero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/202629320190006680278000, iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate per lasomma complessiva di euro 3.445.726,54 e a titolo di omesso versamentodi ritenute alla fonte IRPEF dichiarate e non versate, oltre sanzioni edinteressi.2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Catania; si costituiva in giudizio l’Agente dellaRiscossione, chiedendo la conferma del proprio operato. Con atto diintervento volontario si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Catania.3. Con istanza del 15.01.2020, la società contribuente chiedeva ladeclaratoria di cessata materia del contendere, asserendo il deposito di“attestazione di pagamento della cartella impugnata”, emessa dallaRiscossione Sicilia S.p.A. in data 27.12.2019. Con sentenza n. 2906/2022,la C.t.p. di Catania dichiarava estinto il giudizio per cessazione dellamateria del contendere a seguito di intervenuto pagamento.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agente della Riscossionedinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva in giudizio l’Agenzia dell’Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Catania, aderendo alle conclusioni rassegnatedall’Agente della Riscossione e si costituiva anche la contribuente,chiedendo il rigetto dell’appello.5. La C.g.t. di II grado della Lombardia, con sentenza n. 4854/2023,depositata in data 7 giugno 2023, dichiarava inammissibile l’appellodell’Ufficio.6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle EntrateRiscossione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi di ricorso. La società contribuente ha resistito con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 53 e 22, quinto comma, D. Lgs. n. 546/1992, inNumero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’errorin procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di IIgrado non ha disposto l’esibizione della prova della notifica dell’atto diappello effettuata dall’Ufficio alle controparti, non considerando come,invece, avrebbe dovuto richiedere il deposito dell’originale della ricevuta dispedizione ai sensi dell’art. 22, co. 5, D. Lgs. n. 546/1992, secondo ilquale: “Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizionedegli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”; in altritermini, se l’Ufficio fosse stato posto in condizione di esercitare il propriodiritto di difesa, avrebbe potuto agevolmente dimostrare – dato che lanotifica era regolarmente stata effettuata – la tempestiva ed effettivanotifica dell’atto di appello alle controparti, mediante la produzione dellaricevuta di consegna e di accettazione della notifica dell’atto di appello,avvenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 14/10/2022, come èevidente dalla relata e dalle ricevute di accettazione e consegna (prodottenel corso del giudizio di secondo grado in data 12/05/2023).Il motivo è infondato.1.1 Il consolidato orientamento di questa Corte sancisce che la specialedisposizione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992 – secondocui, ove sorgano contestazioni, il giudice ordina l'esibizione degli originalidegli atti e dei documenti – presuppone necessariamente che una primaproduzione documentale, prescritta dai commi precedenti (sia pure incopia o fotocopia), sia effettivamente avvenuta entro i termini dicostituzione (Cass. n. 31879 del 27.10.2022). La norma è volta a risolverecontestazioni sull'autenticità o conformità di documenti già presenti aglideposito della prova di notificazione dell'atto introduttivo al momento dellacostituzione in giudizio.L'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 impone al ricorrente (eall'appellante, ex art. 53, comma 2) l'onere di depositare, a pena diNumero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/2026inammissibilità, copia dell'atto spedito o consegnato unitamente allaricevuta di spedizione o deposito. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficioin ogni stato e grado del giudizio, ai sensi del comma 2 della medesimadisposizione e in assenza di una tempestiva e rituale produzione all'attodella costituzione, e non ricorrendo i presupposti per una rimessione intermini per causa non imputabile (che richiede comunque un'esplicita etempestiva istanza di parte, qui non formulata), il giudice non può sanarel'inammissibilità ordinando l'esibizione successiva dei documenti mancanti.1.2. Nel caso in esame, la decisione del giudice d'appello di rilevarel'inammissibilità derivante dalla mancanza di prova della notifica almomento della costituzione risulta pienamente conforme al dettatonormativo (Cass. n. 31879 del 27.10.2022).2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 32, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nellaparte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado non hareputato valutabile (rectius tempestiva) la documentazione –spontaneamente prodotta dall’Agenzia – attestante l’intervenutanotificazione dell’appello.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 16, d.l. n. 119/2018, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha consideratoinidonea, ai fini della prova della notifica, la produzione avvenuta in data12/05/2023, non affermando che, in assenza di previsioni sanzionatorieper il caso di inosservanza delle regole tecniche (art. 11, D.M. 44/2011) edelle specifiche tecniche del PCT (art. 12 del provvedimento DGSIA del16.04.2014), l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una merairregolarità, sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o, inogni caso, per effetto del raggiungimento dello scopo, e ciò anche inNumero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/2026applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dallaSuprema Corte a partire dalla sentenza a SS.UU. n. 7665 del 2016 inrelazione a fattispecie diverse (es. notifiche telematiche), ma accumunatedalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamentesanzionate.4. Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento del secondoe terzo motivo5. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 101, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, l44. a C.g.t. di II grado ha dichiarato l’appelloinammissibile soltanto nella pronuncia, senza previamente stimolare ilcontraddittorio delle parti sulla questione, così violando anche laprevisione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. Infatti, qualora ritenga di porre afondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice deveriservare la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine,non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dallacomunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenentiosservazioni sulla medesima questione. Il mancato adempimento a taleprevisione comporta la nullità della sentenza, in quanto una decisionefondata su un rilievo d’ufficio sul quale le parti non abbiano interloquitocostituisce una radicale violazione del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio.Il motivo è infondato.5.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo delgiudice di assegnare alle parti un termine per memorie sulla questionerilevata d'ufficio, previsto a pena di nullità dall'art. 101, comma 2, c.p.c.,trova applicazione con esclusivo riferimento alle questioni di fatto o alleeccezioni in senso stretto che introducono nel giudizio un nuovo quadroNumero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/2026fattuale, determinando uno sviluppo inatteso della lite non preso inconsiderazione dalle parti.In particolare, si è affermato (Cass. n. 32527 del 4.11. 2022) che il rilievodella tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenzadall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre afondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e nonsottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei terminiperentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla qualela parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestaredella lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.Tale divieto di decisione a sorpresa non opera, di contro, in relazione allequestioni di rito concernenti i requisiti di ammissibilità della domanda odell'impugnazione, previsti da norme d'ordine pubblico la cui violazione èrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e l'osservanza deitermini di decadenza e l'onere di provare la regolarità della notificazionedell'atto di appello costituiscono parametri di rito immanenti al processo,che la parte dotata di una minima diligenza processuale deve tenere inconsiderazione ex ante come possibile sviluppo della lite.5.2. Inoltre, i ricorrenti difettano di interesse ad agire sul punto, nonavendo dedotto in che modo l'eventuale concessione del termine ex art.101, comma 2, c.p.c. avrebbe consentito loro di superare il rilievo diinammissibilità dell'appello (stante la tardività insanabile della produzionedocumentale), né quale concreto pregiudizio al diritto di difesa sia derivatodalla mancata assegnazione del termine.6. In conclusione vanno rigettati il primo ed il quarto motivo, assorbiti ilsecondo ed il terzo.Numero registro generale 621/2024Numero sezionale 5033/2026Numero di raccolta generale 21694/2026Data pubblicazione 25/06/2026Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge, se dovuti.Così deciso in Roma, il 19 giugno 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
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