CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 22133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4591-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 04591 sez. ML -ud. 24-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 2034/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza del 31 luglio 2020, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che, nella resistenza dell’[OSCURATO:PERSONA], ne aveva rigettato l’opposizione (con ricorsi poi riunti) a quattro avvisi di addebito notificatigli per il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione commercianti per gli anni 2014/2015; 2. essa ha ritenuto provato il presupposto dello svolgimento di un’attività commerciale, a norma dell’art. 1, comma 203 l. 662/1996, sulla base della stessa dichiarazione dell’ingiunto appellante (di “partecipa”re “direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”) nella domanda di iscrizione del 9 gennaio 2014 alla gestione speciale(in conseguenza dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata, nell’ambito dell’operazione Poseidone, quale amministratore unico e rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] s.ar.l.);in assenza persino di contestazione da parte del predetto della propria barratura della casella, relativa alla natura prevalente ed abituale dell’attività prestata nella società, del quadro RK del modello Unico, né di indicazione della sua consueta attività lavorativa, il suddetto elemento integrava pertanto presunzione semplice, non smentita da prova contraria, tanto meno offerta con la deduzione di prove orali rilevanti; Ric. 2021 n. 04591 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- 3. con atto notificato il 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c., cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 116 c.p.c., per mancata integrazione degli elementi apprezzati dalla Corte territoriale (specialmente la domanda di iscrizione con la dichiarazione e la barratura di casella in ordine alla partecipazione diretta dell’ingiunto, quale amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]., al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) della prova presuntiva erroneamente ritenuta dalla medesima (primo motivo); 2. esso è inammissibile; 3.non si configura la violazione delle norme di diritto denunciate: né per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., posto che in tema dipresunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente, sotto i tre caratteri che individuano la presunzione (gravità, precisione, concordanza), fatti concreti che non rispondono invece a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 26 giugno 2008, n. 17535; Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635; Cass. 30 giugno 2021, n. 18611, che ulteriormente precisa come la critica debba concentrarsi sulla insussistenza dei requisiti della presunzione nel Ric. 2021 n. 04591 sez. ML -ud. 24-05-2022 -4- ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, eventualmente valutabile nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.); 3.1. né per violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), idonea ad integrare il vizio di error in procedendo, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all'opposto valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158) 3.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha individuato correttamente il grave elemento presuntivo (poi valutato in combinazione con gli altri indicati) nell’elemento della partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, al di là della sua qualità di amministratore unico di una società di capitali (con assimilazione, pertinente a detto fine, alla situazione del socio accomandatario di s.a.s.: Cass. 28 febbraio 2017, n. 5210; Cass. 4 febbraio 2021, n. 2665): così operando una valutazione del materiale probatorio acquisito, congruamente argomentata (dall’ultimo capoverso di pg. 3 al quinto di pg. 4 della sentenza), rispetto alla quale la censura si risolve in una contestazione della parte di mera contrapposizione, sulla base di una diversa ricostruzione del fatto tendente ad una sostanziale rivisitazione del merito (Cass. 14 febbraio 2017, n. 3965; Cass. 13 marzo 2018, n. 6035); 4. il ricorrente deduce poi omesso esame di elementi o fatti decisivi, in particolare riferimento all’erronea esclusione di formulazione di prova Ric. 2021 n. 04591 sez. ML -ud. 24-05-2022 -5- testimoniale e di deposito delle buste paga da parte propria (secondo motivo); 5. anch’esso è inammissibile; 6. il vizio motivo è indeducibile, ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., per cd. “doppia conforme”, applicabile ratione temporis e sussistente nel caso di specie, non avendo il ricorrente in cassazione, come invece avrebbe dovuto per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2021 n. 04591 sez. ML -ud. 24-05-2022