Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 29107/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 22/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22/02/2022, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva respinto il reclamo presentato avverso il trasferimento del detenuto presso la Casa di reclusione di Roma-Rebibbia, con cui il detenuto chiedeva di essere (ri)trasferito presso la Casa circondariale di Sassari al fine di proseguire gli studi presso una facoltà universitarkli quella città. ub.)\

2. Attanasio ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 34 Cost., 35-bis, 42 e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Collegio sovrapponga il comma 3 dell'art. 42 Ord. pen. con il comma 1 della medesima disposizione, ritenendo erroneamente che, in caso di trasferimento al di fuori delle ipotesi previste, sia onere del detenuto avanzare dapprima una richiesta di (ri)trasferimento per poi avanzare reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., laddove l'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. prevedrebbe la possibilità per il detenuto di proporre reclamo senza procedere, prima, a una qualche istanza all'Amministrazione.

Nel caso di specie, inoltre, il trasferimento avrebbe violato il comma 1 dell'art. 42 Ord. pen., atteso che il diritto allo studio del detenuto avrebbe subito un vulnus per ragioni legate alla necessità, emergente dalla nota del DAF del 18 luglio 2017 n. 0235001, di impedire al detenuto di «stravolgere le modalità di attuazione del regime 41-bis» attraverso i provvedimenti della Magistratura di sorveglianza di Sassari.

3. In data 7/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In materia di trasferimento, l'art. 42 Ord. pen. sancisce, al comma 2, il principio di territorialità, in base al quale «nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia, ovvero aèro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute».

Nondimeno, detto principio, cui l'Amministrazione deve tendenzialmente uniformarsi nel disporre l'assegnazione dei detenuti, può essere derogato per varie ragioni, potendo essa disporre il trasferimento della persona detenuta per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Nel caso in cui l'Amministrazione non si uniformi a tali criteri, violando la discrezionalità che pure la norma le riconosce rispetto ai poteri di organizzazione di cui essa dispone (cfr. Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01), il detenuto può proporre reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., a condizione che la relativa violazione configuri un pregiudizio, grave e attuale, di un diritto soggettivo, che, nella specie, non è in realtà configurabile.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha evidenziato come Attanasio, anche quand'era ristretto nella Casa circondariale di Tolmezzo, aveva potuto sostenere gli esami presso l'Università di Sassari mediante video-collegamento.

Un'affermazione, questa, che è rimasta priva di specifica conl:estazione, donde, conclusivamente, l'inammissibilità del presente ricorso.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata ir 3.000,00 euro.

4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 22/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/02/2022, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva respinto il reclamo presentato avverso il trasferimento del detenuto presso la Casa di reclusione di Roma-Rebibbia, con cui il detenuto chiedeva di essere (ri)trasferito presso la Casa circondariale di Sassari al fine di proseguire gli studi presso una facoltà universitarkli quella città. ub.)\ 2. Attanasio ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 34 Cost., 35-bis, 42 e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Collegio sovrapponga il comma 3 dell'art. 42 Ord. pen. con il comma 1 della medesima disposizione, ritenendo erroneamente che, in caso di trasferimento al di fuori delle ipotesi previste, sia onere del detenuto avanzare dapprima una richiesta di (ri)trasferimento per poi avanzare reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., laddove l'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. prevedrebbe la possibilità per il detenuto di proporre reclamo senza procedere, prima, a una qualche istanza all'Amministrazione. Nel caso di specie, inoltre, il trasferimento avrebbe violato il comma 1 dell'art. 42 Ord. pen., atteso che il diritto allo studio del detenuto avrebbe subito un vulnus per ragioni legate alla necessità, emergente dalla nota del DAF del 18 luglio 2017 n. 0235001, di impedire al detenuto di «stravolgere le modalità di attuazione del regime 41-bis» attraverso i provvedimenti della Magistratura di sorveglianza di Sassari. 3. In data 7/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In materia di trasferimento, l'art. 42 Ord. pen. sancisce, al comma 2, il principio di territorialità, in base al quale «nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia, ovvero aèro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute». Nondimeno, detto principio, cui l'Amministrazione deve tendenzialmente uniformarsi nel disporre l'assegnazione dei detenuti, può essere derogato per varie ragioni, potendo essa disporre il trasferimento della persona detenuta per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel caso in cui l'Amministrazione non si uniformi a tali criteri, violando la discrezionalità che pure la norma le riconosce rispetto ai poteri di organizzazione di cui essa dispone (cfr. Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01), il detenuto può proporre reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., a condizione che la relativa violazione configuri un pregiudizio, grave e attuale, di un diritto soggettivo, che, nella specie, non è in realtà configurabile. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha evidenziato come Attanasio, anche quand'era ristretto nella Casa circondariale di Tolmezzo, aveva potuto sostenere gli esami presso l'Università di Sassari mediante video-collegamento. Un'affermazione, questa, che è rimasta priva di specifica conl:estazione, donde, conclusivamente, l'inammissibilità del presente ricorso. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata ir 3.000,00 euro. 4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data
Sentenza Cassazione n. 29107/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris