CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 29964/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6648/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] G reco n. 59, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in P atti (ME), alla Via 2 Giugno n. 2/B , [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende giusta l’allegata procura in atti. -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. -intimate- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di MESSINA , n. cron. 32/2025,depositata il 20/01/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 1.5 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge. Roma,12 novembre