CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 28354/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1518/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (mauro.cimino@ordineavvocati fermopec.it), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma , via C rescenzio, n. 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL])che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL])), per procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di A ncona n. 666/2021 depositata il 28/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] per farne valere la responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale ex art. 2049 cod. civ. per fatto del suo dipendente. Assumeva a fondamento della domanda: a) di aver avuto intenzione, essendo già titolare di altre società, di acquistare una nuova azienda; b) di aver richiesto un mutuo e nel frattempo di essere stato, dal Direttore della banca, che sempre gli prometteva ilbuon fine dell’istruttoria di mutuo, inserito in altre operazioni e di aver comunque contestualmente richiesto altri finanziamenti; c) che poi, inopinatamente, il mutuo non era stato concesso e questo lo aveva portato al tracollo, avendogli la banca anche richiesto di rientrare dalle varie esposizioni in essere. 2. Il Tribunale di Macerata rigettava le sue domande, ritenendole sfornite di prova sotto tutti i profili dedotti, delle trattative, della richiesta del mutuo e della istruttoria svolta dalla banca, e, sotto il profilo dell’art. 2049 cod. civ., sul rilievo di un suo comportamento superficiale ed acquiescente, per cui avrebbe addirittura consegnato al direttore della banca un libretto degli assegni tutti firmati in bianco (ma non c’è poi prova delle movimentazioni di questi assegni). Il Tribunale accoglieva invece la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] di rientro dalla esposizione debitoria.3. Con sentenza n. 666/2021 del 28 maggio 2021 la Corte d’Appello di Ancona riteneva inammissibile l’appello, per genericità, in quanto non riferito alla motivazione della sentenza di primo grado impugnata; rilevava inoltre che l’attore in primo grado non aveva neppure insistito sulla ammissione delle sue istanze istruttorie in sede di gravame. Avverso tale sentenza il Mancini propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La banca resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione di legge, in particolare dell’art. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Censura l’impugnata sentenza là dove ritiene inammissibile il motivo di gravame avverso la statuizione di primo grado che riteneva non provate le circostanze indicate come presupposto della responsabilità precontrattuale. Tale motivo, secondo la corte dorica, sarebbe inammissibile (v. doc. 5, pag. 6 primo capoverso), poichè le doglianze mosse dall’appellante “sono meramente assertive e non si confrontano con le argomentazioni logico- giuridiche del primo giudice poste a fondamento della motivazione di rigetto delle domande risarcitorie” (v. doc. 5, pag. 7 righe da 5 a 7). L’appellante si sarebbe limitato a riportare lo svolgimento dei fatti, reiterando le difese di primo grado, senza nulla addurre sull’esistenza delle prove sui presupposti della responsabilità precontrattuale, tanto più che, da attore in primo grado, non ha mai chiesto la revoca dell’ordinanza di inammissibilità delle richieste istruttorie. Al contrario, il presente motivodeduce che il ricorrente, allora appellante, avrebbe enunciato in maniera specifica e dettagliata le ragioni del gravame, lamentando che il Tribunale di Macerata aveva ritenuto non provate le circostanze di fatto che costituivano il presupposto della dedotta responsabilità precontrattuale della Banca -vale a dire lo svolgimento delle trattative, il loro avanzato stato, il ragionevole affidamento nella conclusione positiva, l’interruzione senza giustificato motivo, e la mancanza di fatti idonei ad escludere un ragionevole affidamento-dato che non aveva ritenuti sufficienti i documenti prodottiin quanto, erroneamente, non avev a ammesso le prove ritualmente richieste dall’attore ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., ed aveva omesso di valutare la rilevanza nel caso di specie del rapporto diretto tra il Mancini ed il Direttore della filiale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione di legge, in particolare dell’art. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Censura l’impugnata sentenza là dove ritiene inammissibile sia il motivo di impugnazione della declaratoria di mancanza di prova del movimento di assegni,sia i l motivo di impugnazione della ritenuta idoneità del superficiale comportamento dell’attore, tale da integrare consapevole e fattiva acquiescenza agli atti illeciti del promotore, adinterrompere il nesso causale e ad escludere la responsabilità della Banca. Censura il rilievo della corte territoriale per cui le doglianze mosse dall’appellante “sono meramente assertive e non si confrontano con le argomentazioni logico-giuridiche del primo giudice poste a fondamento della motivazione di rigetto delle domande risarcitorie” (v. doc. 5, pag. 7 righe da 5 a 7), nonché l’ulteriore statuizione secondo cui l’appellante non avrebbe argomentato alcunché in ordine alla mancata prova che il movimento di assegni transitato sul conto corrente fosse da imputarsi ad attività illecita del Direttore della filiale, essendo inverosimile che l’attore avesse lasciato al medesimo direttore un carnet di assegni firmati in bianco. Al contrario, il presente motivo lamenta e deduce che le doglianze dell’attore appellante sarebbero state esplicite, nel senso dell’erroneità della sentenza nel valutare il difetto di prova malgrado l’esistenza di documenti militanti univocamente nella direzione della responsabilità del direttore di filiale e malgrado esplicite richieste di prova dell’attore, ex art. 183, comma sesto, n. 2, cod. proc. civ., e comunque senza considerare l’altrettanto e assai più incredibile circostanza dell’avvenuto rilascio di assegni bancari a soggetti e ditte mai conosciuti dall’attore. Doglianze cui si aggiungono le argomentazioni relative alla evidente sudditanza del ricorrente, nella sua qualità di semplice agricoltore, incapace di comprendere le ragioni e il tecnicismo di un coacervo di rapporti bancari, funzionali, secondo quanto a lui assicurato, alla erogazione di un mutuo. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione di legge, in particolare dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Censura la sentenza impugnata là dove dichiara inammissibile il motivo di appello della statuizione di totale accoglimento della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA], relativa al suo credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo del principio di non contestazione e senza invece considerare la ferma contestazione dell’attore, sin dall’atto introduttivo del giudizio, dell’esistenza di qualsiasi credito della banca nei suoi confronti. 4. In disparte il rilievo della deduzione in modo non pertinente del n. 3 e del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. per vizi processuali, nel mentre andava dedotto il n. 4, mancanza questa rimediabile secondo il principio posto dalle Sezioni Unite di questaCorte n. 17931 del 2013 ( secondo cui “Nel giudizio per cassazione –che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 cod.proc. c iv ., comma 1 – il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunziala parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 cod.proc. c iv ., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 cod.proc. c iv .), purché nel motivo s i faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione”), rileva il Collegio che tutti i motivi sono inammissibili per manifesta violazione dell’onere di indicazione specifica dell’atto su cui si fondano, cioè l’atto di appello. L’onere di indicazione specifica di tale atto, necessariaper individuare ciò che rendeva ognuno dei motivi del ricorso specifico e caratterizzato da decisività,supponeva una precisa enunciazione del come e del perché l’atto di appello svolgesse critica puntuale alle varie articolazioni della pronuncia di primo grado. Ebbene, anche a voler ritenere che nell’esposizione del fatto sia stato adempiuto l’onere di cuiall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., attraverso i rinvii,talvolta alle pagine, altre volte a capoversi della sentenza stessa, nella stessa esposizione il contenuto dell’atto di appello viene invece riassunto senza alcuna precisazione di come e dove fossero articolate le specifiche censure alla motivazione della sentenza di prime cure. Alla p. 14 del ricorso, infatti, viene enunciata la proposizione del gravame nei seguenti termini: “Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], censurando la sentenza come segue: Nella parte in cui il Tribunale di Macerata ritiene non provate le circostanze di fatto che costituiscono presupposto per la dedotta responsabilità precontrattuale della Banca, vale a dire lo svolgimento delle trattative, il loro avanzato stato, il ragionevole affidamento nella conclusione positiva, l’interruzione senza giustificato motivo,e la mancanza di fatti idonei ad escludere un ragionevole affidamento, non essendo all’uopo sufficienti, secondo l’impugnata sentenza, i documenti prodotti; e questo, non solo dopo non avere ammesso le prove ritualmente richieste dall’attore ex art. 183 sesto comma n. 2 cod.proc. c iv ., ma senza avere valutato il rapporto diretto con il Direttore della filiale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; Nella parte in cui il Tribunale di Macerata non ritiene provato che il movimento di assegni sul conto corrente dell’attore appellante sia da imputare ad una attività illecita del responsabile della Banca, non essendo credibile che un imprenditore di medie capacità possa lasciare ad un Direttore di filiale un intero blocchetto di moduli di assegni bancari firmati in bianco, in difetto di rimostranze quando i titoli sono stati addebitati in conto corrente; ciò malgrado esplicite richieste di prova, ex art. 183 VI comma n. 2 esplicitamente richiesta dall’attore, e comunque senza considerare l’altrettanto e assai più incredibile circostanza del rilascio di assegni bancari a soggetti e ditte mai conosciuti dall’attore; Nella parte in cui il Tribunale di Macerata addebita alla superficialità dell’attore il carattere di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, idonea a interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità della Banca; Nella parte in cui ritiene provata la domanda riconvenzionale della banca convenuta, ancorandosi al principio di non contestazione (rectius, di generica contestazione), con palese violazione dell’art. 2697 cod.civ.- Nella parte in cui condanna nelle spese, e in maniera esemplare, l’attore. (doc. 3, atto di appello, pag. 9). Chiedeva quindi accogliersi l’appello e conseguentemente le conclusioni della citazione di primo grado, previo accoglimento, si opus, delle richieste istruttorie articolate in primo grado. (v. doc. 3, pag. 28)”. Invero, parte ricorrente avrebbe dovuto specificatamente evidenziare , attraverso la puntuale indicazione delle parti dell’atto di appello, la loro funzione di critica delle parti di sentenza di primo grado cui esse in thesi si riferivano. All’uopo, avrebbe dovuto o trascrivere quelle parti o riprodurle indirettamente, con precisazione della parte corrispondente. Invece, non lo ha fatto, così impropriamente delegando questa Corte a ricercare di propria iniziativa che cosa nell’atto di appello poteva suonare come critica specifica alla motivazione della sentenza di primo grado evocata. 4.1. In generale, questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. ancora di recente Cass., 8117/2022) che il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., consiste in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., 28/11/2018, n. 30754, che richiama Cass. n. 21396 del 2018); la valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. Un., n. 30754 del 2018, cit.); si tratta, come evidente, di una ricaduta del principio di specificità del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual è quello della presente sede di legittimità. Più specificatamente, poi, costante orientamento di legittimità ha precisato che “In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. p roc . c iv ., integrante "errorin procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. p roc . civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza" (v. Cass., 04/02/2022 , n. 3612; Cass., 06/09/2021 , n. 24048; Cass., n. 22880 del 29/09/2017, n. 22880). Sicché, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello(Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22880). 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrenteal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific