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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 27697/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 28 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, emessa in data 12 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il fatto di cui al capo a) dell'imputazione nel reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 (capo b dell'imputazione) e 582 (capo c dell'imputazione) cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) dell'imputazione per la mancanza dell'elemento soggettivo della rapina ed in relazione agli artt. 610 e 624 cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 sul dolo specifico concomitante della rapina in quanto insorto durante la colluttazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 28 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, emessa in data 12 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il fatto di cui al capo a) dell'imputazione nel reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 (capo b dell'imputazione) e 582 (capo c dell'imputazione) cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) dell'imputazione per la mancanza dell'elemento soggettivo della rapina ed in relazione agli artt. 610 e 624 cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 sul dolo specifico concomitante della rapina in quanto insorto durante la colluttazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 27697/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris