CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 30642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 14/09/2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti, in data 05/11/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa continuata ed aggravata dalla minorata difesa e dalla recidiva. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa; - violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (Sez. 3, n. 35492 del 6/7/2007, Tasca, Rv. 23759; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425). E nel caso in esame il giudice di appello, conformandosi al principio di diritto espresso da questa Corte in tema di minorata difesa, aveva già evidenziato come non solo l'età della persona offesa, ultraottantenne, ma anche la sua invalidità al 100°/0 ed il modesto livello culturale costituissero fattori idonei ad incidere sulla sua capacità di reagire all'offesa subita. Quanto al secondo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Nel caso di specie peraltro la Corte ha rilevato che il giudice di primo grado ha determinato la pena in misura inferiore al minimo edittale e senza tener conto della contestata aggravante della recidiva. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 01/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Maria ha iela [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] e Santis D E PC