CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha rigettato la richiesta di rescissione di giudicato o, in subordine, di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, divenuta irrevocabile il 3 ottobre 2024, che aveva condannato l'imputato alla pena di 7 mesi di reclusione per il reato di resistenza, commesso il 17tugno 2023. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1. violazione dell'art. 420 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24,111 e 117 Cost., 6 e 13 CEDU nonché dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. 1pen. in relazione all'art. 2 Prot. 7 CEDU, stante la mancata consapevole partecipazione al processo dell'imputato. Nel caso di specie l'imputato, senza fissa dimora, fu assistito da difensore d'ufficio con il quale non ha avuto contatti, in quanto quest'ultimo, legittimamente impedito, all'udienza di convalida fu sostituito da altro difensore, nominato ex 97, comma 4, cod. proc. pen.; all'udienza di convalida il difensore chiese un termine a difesa e l'imputato, rimesso in libertà, non comprese che il processo era stato rinviato e non ebbe alcun contatto con il difensore di ufficio. Si sottolinea che: l'imputato non conosce bene la lingua italiana; dal verbale di arresto risulta che gli sarebbe stata consegnata anche una informativa sul procedimento in inglese, che non risulta allegata; all'udienza non era presente un interprete e non gli fu notificato l'atto di presentazione al giudizio per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, contenente il capo di imputazione; il giudice lo informò di prendere contatti con il difensore d'ufficio tramite l'utenza indicata nel verbale di arresto, ma all'evidenza l'imputato non lo comprese; quindi, erroneamente fu giudicato in assenza. La Corte di appello ha superato tali eccezioni, affermando che l'accusa gli fu spiegata dal giudice, ma l'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. non è correttamente applicato nel caso di specie anche per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., in quanto l'imputato ha una insufficiente conoscenza della lingua italiana, sicché il processo si è svolto senza che fosse consapevole di ciò che stava accadendo ed è stato privato della possibilità di proporre impugnazione, in quanto, in mancanza di contatti con l'assistito, il difensore d'ufficio non poteva proporre appello ex art. 581, comma I-ter, cod. proc. pen.. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420 e 143 cod. proc. pen., non risultando che il giudice accertò la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. 1.3. Violazione di legge per essere stato il processo celebrato, nonostante mancasse la certezza della reale comprensione dell'imputato di quanto stava accadendo, sicché ai sensi dell'art. 420, comma 1-ter, cod. proc. pen. non si può considerare presente al processo l'imputato che sia stato presente solo all'udienza di convalida e non al dibattimento, peraltro, in assenza del suo difensore. Si prospetta una questione di legittimità costituzionale, stante la rilevanza della questione, non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost.; 6 e 13 Cedu e 2 Prot. CEDU e la necessità di garantire un rimedio effettivo all'imputato, erroneamente considerato presente a tutto il processo. 1.4. Violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. sussistendo nel caso di specie un'incolpevole ignoranza da parte dell'imputato di ciò che stava accadendo e, in presenza di un dubbio ragionevole, doveva accogliersi almeno la richiesta di restituzione in termini per impugnare la sentenza. 2Da ultimo si sollecita la proposizione di una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sui temi indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Premesso che il rimedio straordinario della rescissione del giudicato, disciplinato dall'art. 629-bis cod. proc. pen. è destinato ad operare allorché l'interessato sia stato dichiarato assente «in mancanza dei presupposti di legge», mentre nel caso di specie la sentenza divenuta irrevocabile è stata pronunciata nei confronti di imputato "non comparso", i primi due motivi, trattabili congiuntamente, sono del tutto infondati. 2.1. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale delle eccezioni, risulta che, come attestato dal verbale di arresto, l'imputato dichiarò di comprendere e parlare discretamente l'italiano e gli fu data l'informativa ex art. 386, comma 1, cod. proc. pen. e che la precisa contestazione dell'accusa fu effettuata dal giudice dinanzi al quale fu condotto in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo. La relativa eccezione difensiva è destituita di fondamento, non essendo prevista la notifica del decreto di citazione all'imputato, se non nel caso in cui sia libero ai sensi dell'art. 450, comma 2, cod. proc. pen., mentre, l'art. 451, comma 4, cod. proc. pen. prevede che il P.m. contesta l'imputazione all'imputato presente. Dal verbale di udienza risulta che l'imputato rispose all'interrogatorio, confermando di comprendere e parlare discretamente la lingua italiana, e che, una volta convalidato l'arresto e rimesso in libertà, il giudice sollecitò l'imputato a prendere contatti con il difensore d'ufficio, il cui recapito era agli atti- essendo stato sostituito in quella udienza, per un contestuale impegno professionale tempestivamente documentato, da altro difensore nominato ex 97, comma 4, cod. proc. pen., che chiese termine a difesa- e rinviò il processo ad altra data, come indicato a verbale. Risulta, pertanto, che il ricorrente partecipò al giudizio, fu informato in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta, e della prosecuzione del giudizio, cui scelse. di non partecipare e di non prendere contatti con il difensore d'ufficio, presente all'intero giudizio. Per tali ragioni il giudice ritenne provato che egli era a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza era dovuta ad una «scelta volontaria e consapevole». Non è, quindi, sostenibile che non ebbe effettiva conoscenza del processo. 2.2. La asserita mancata conoscenza della lingua italiana e la mancata comprensione di quanto accadde nel corso dell'udienza di convalida sono superate 3dalla verifica compiuta dal giudice, che interloquì direttamente con l'imputato e non ritenne necessario l'ausilio di un interprete. E' principio pacifico che la mancata nomina dell'interprete all'imputato che si trovi nella condizione di cui al primo comma dell'art. 143 cod. proc. pen. dà luogo a una nullità a regime intermedio che, come tale, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (tra le tante, Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, Zerrouq, Rv. 285486-02). Le Sezioni Unite (sentenza n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798-01 e Ry.288798-02, pag. 32) hanno ribadito il già noto principio in base al quale l'obbligo di tradurre l'atto processuale non sorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita dell'accertamento che lo stesso non conosca la lingua italiana, come da tempo pacificamente affermato dalla giurisprudenza europea (per tutte, Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 71), costituzionale e di legittimità (sin da Corte cost. n. 10 del 1993 e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258). Peraltro, l'accertamento circa la conoscenza della lingua italiana, in quanto trattasi di una verifica di qualità e circostanze, può anche basarsi su elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo (Sez. 3 n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479), rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche, ove tali elementi non siano concludenti. Ebbene, l'esame degli atti conforta la valutazione dei giudici di merito poiché dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa a sostegno della istanza di revoca del provvedimento del Questore di Treviso, che inibiva al ricorrente di accedere nel comune di [OSCURATO:PERSONA], risulta che egli era titolare di permesso di soggiorno sin dal settembre 2022, aveva un lavoro regolare, documentato dalle buste paga prodotte dal dicembre 2022 al settembre 2024, è gravato da precedenti risalenti al 2020-2021-2022: elementi, questi, coerenti con la dichiarazione resa dall'imputato agli operanti e ribadita in udienza di comprendere e parlare discretamente la lingua italiana. Ne deriva che l'accertamento fu compiuto dal giudice, che verificò che l'imputato era in grado di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento dell'udienza cui partecipava; né risulta che il difensore presente eccepì alcunché in quella udienza né nelle successive. E', quindi, indubbio che dopo la partecipazione consapevole alla fase iniziale del giudizio e la conoscenza della prosecuzione del processo il ricorrente ha scelto di non partecipare, né si è preoccupato di contattare il difensore assegnatogli, disinteressandosi del processo, proseguito senza la sua partecipazione, ma della cui pendenza era informato; è, inoltre, provata la sua permanenza nel territorio 4ove fu commesso il reato, sicché correttamente è stato considerato presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. né il difensore di ufficio ha rappresentato di non aver avuto contatti con l'assistito se non per giustificare la mancata opzione per riti alternativi. Va conseguentemente esclusa la violazione delle prerogative difensive dell'imputato e la eccepita nullità, che la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente qualificato come nullità di carattere generale, cosiddetta a regime intermedio, prevista dall'art. 180 cod. proc. pen. e, come tale, soggetta al regime delle deducibilità e delle sanatorie di cui agli artt. 182 e 183 cod. proc. pen. 3. Le considerazioni che precedono consentono di ritenere non rilevante la prospettata questione di costituzionalità perché fondata, al pari della questione pregiudiziale, su un presupposto errato ovvero la presenza fittizia dell'imputato al processo. 4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo all'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, il cui rigetto è stato giustificato dalla mancanza di ignoranza incolpevole della pendenza del processo o mancanza di effettiva conoscenza del processo dipendente da caso fortuito o forza maggiore, atteso che l'imputato era stato avvisato del rinvio e sollecitato a contattare il difensore. Precisato che ai sensi dell'art.175, comma 2, cod. proc. pen. l'imputato deve avere effettiva conoscenza della «pendenza del processo», con conoscenza del contenuto dell'imputazione, della data, ora e luogo fissati per la celebrazione del giudizio, come nel caso di specie, la valutazione dei giudici di merito è corretta in quanto il meccanismo della restituzione nel termine presuppone un termine di impugnazione già scaduto e una causa impeditiva, estranea all'interessato, ormai cessata: presupposto, quest'ultimo, insussistente alla luce della ricostruzione che precede. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in temila euro. 5 P.Q.M